• C. 1006 EPUB Proposta di legge presentata il 20 maggio 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1006 Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'entrata in vigore di disposizioni concernenti la riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio, nonché esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1006


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GRECO, ATTAGUILE, BURTONE, COCCIA, D'INCECCO, GIGLI, IACONO, MARROCU
Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'entrata in vigore di disposizioni concernenti la riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio, nonché esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo
Presentata il 20 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Il 20 marzo 2013, l'Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge n. 278, recante norme transitorie per l'istituzione dei consorzi di comuni, fissando il termine massimo del 31 dicembre 2013 per l'approvazione di apposita legge regionale, in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto speciale della Regione siciliana, per l'istituzione dei liberi consorzi comunali per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle esistenti province regionali. Tale disegno di legge è poi divenuto legge della Regione siciliana (legge regionale 27 marzo 2013, n. 7).
      La norma, così come è stata approvata, si pone in totale contrasto con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (in pratica, la legge di soppressione dei tribunali), al punto da rendere inapplicabile in Sicilia – e non solo – tale decreto.      
      In particolare, il contrasto sussiste rispetto alla delega legislativa contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 14 settembre 2011, n. 148. Il citato comma 2 dell'articolo 1 stabilisce infatti: «Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011». L'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 155 del 2012, attuativo della delega legislativa così conferita, ha stabilito che le misure di riordino acquistino efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo: ciò individua tale termine nel 13 settembre 2013.
      È pertanto evidente che, per il solo fatto che alla data del 30 giugno 2011 presso un capoluogo di provincia vi sia un tribunale, tale tribunale accorpa quello soppresso, anche se poi la provincia sede del tribunale venga abolita o soppressa, come nel caso delle province siciliane.
      Ora, da un punto di vista meramente tecnico, anche se la legge n. 148 del 2011 voleva salvare la competenza dei tribunali provinciali dalla soppressione delle relative province, prevista dall'articolo 15 del decreto-legge n. 138 del 2011 (disposizione poi soppressa in sede di conversione del decreto-legge), tale principio o criterio direttivo è oggi inapplicabile nella Regione siciliana, per la semplice considerazione che i consorzi di comuni di cui all'articolo 15 dello statuto regionale sono enti la cui istituzione è dotata di copertura costituzionale e, se di nuova istituzione, come accadrà nel caso in cui sia approvata la futura legge attuativa della soppressione delle province siciliane, i consorzi prevalgono anche sugli enti – come le province regionali – ai quali la legge n. 148 del 2011 o qualsiasi altra legge intenda conservare una competenza territoriale – residuata dalla soppressione della provincia medesima – ma per altri fini, come la competenza del tribunale sede della provincia soppressa.
      A ciò si aggiunga che l'articolo 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 148 del 2011, rubricato «Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto speciale e le province autonome» stabilisce: «L'attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42». D'altronde, come si è già detto, il Parlamento ha negato la conversione della norma riguardante l'abolizione delle province (articolo 15 del citato decreto-legge n. 138 del 2011).
      Riassumendo:

          1) la conservazione dei tribunali aventi sede nel capoluogo di provincia [articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 148 del 2011] e l'accorpamento ad essi dei tribunali soppressi dal decreto legislativo n. 155 del 2012 consentono la permanenza del tribunale provinciale come tribunale accorpante anche se la provincia è stata soppressa successivamente alla data del 30 giugno 2011;

          2) questo in quanto anche la legge nazionale (articolo 15 del decreto-legge n. 138 del 2011) prevedeva la soppressione delle province su scala nazionale;

          3) nondimeno, tale ultima norma è stata soppressa in sede di conversione ad opera della legge n. 148 del 2011, ossia non è stata prevista la soppressione delle province;

          4) invece, dato che la Regione siciliana ha soppresso le province, il tribunale avente sede nella provincia soppressa non ha più alcuna riserva o grado privilegiato di conservazione come tribunale accorpante [ex articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 148 del 2011): per esempio, il tribunale di Enna non sarà più un tribunale provinciale, talché si potrebbe arrivare al paradosso che Nicosia faccia parte di un consorzio di comuni del quale non farebbe parte Enna;

          5) d'altronde, l'articolo 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011 ha previsto che l'attuazione del decreto medesimo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

          6) la Regione siciliana, in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto regionale, ha abolito le province e intende costituire i consorzi dei comuni;

          7) ne consegue che la soppressione dei tribunali siciliani e il loro accorpamento con altri tribunali, come per esempio Nicosia che verrà accorpato ad Enna in quanto tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, è inattuabile in quanto la riforma del decreto legislativo n. 155 del 2012, andrebbe a violare le prerogative dello Statuto siciliano di autonomia, che non riconosce più alcuna valenza ordinamentale alla provincia.

      È anche vero che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 148 del 2011, «Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi». Tra le disposizioni correttive non sembra potersi escludere anche la reintegrazione di un tribunale soppresso. Ma è evidente che non avrebbe alcun senso adottare un decreto correttivo dopo che un tribunale è stato chiuso; e, in Sicilia, ciò avverrebbe con effetti paradossali, potendo lo stesso tribunale provinciale «salvato», essere del tutto privo di riferimento territoriale, non coincidendo più in alcun modo con il territorio ex provinciale e, quindi, cadrebbe anche l'operazione di «correzione» trovandosi ad esistere in Sicilia una serie di tribunali, ex provinciali ed ex sub-provinciali, i primi dei quali avrebbero come territorio di riferimento aree disomogenee di consorzi comunali, in violazione degli stessi princìpi e criteri direttivi della norma di delegazione contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 148 del 2011.
      A quanto sopra si aggiunga la considerazione, che l'attuazione del decreto n. 155 del 2012 nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, come annunciato dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, attiene ad una fase successiva all'emanazione del decreto stesso, quando, invece, lo stesso decreto avrebbe dovuto essere adottato con una previa consultazione con tali enti, che invece è mancata. Senza omettere che l'attuazione del decreto in parola si scontra con il limite della soppressione dei tribunali nei territori di tali enti, frattanto intervenuta per effetto della sola decorrenza del termine di efficacia del 13 settembre 2013.
      Perciò, in definitiva, l'organizzazione dei tribunali e degli uffici del pubblico ministero, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, potrà essere attuata solo a mezzo di una legge di riordino della geografia giudiziaria che tenga conto delle particolari discipline statutarie di tali enti. Da qui, al momento, l'inapplicabilità del decreto legislativo n. 155 del 2012 nelle circoscrizioni giudiziarie comprese nel territorio di tali enti.
      In ordine poi alla rimanente parte del territorio nazionale, il tempo trascorso dall'entrata in vigore della legge n. 148 del 2011 ha consentito di verificare le innumerevoli criticità che la legge di riordino comporta, soprattutto in materia di costi, i quali contraddicono l'obiettivo di revisione e riduzione della spesa, attraverso le osservazioni e gli studi elaborati nei territori. Di qui sorge la necessità di prorogare – tenendo conto del periodo temporale già trascorso – il termine iniziale di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo n. 155 del 2012 per l'intero territorio nazionale, al fine di verificare in loco la concreta convenienza e fattibilità di ciascuna soppressione e accorpamento.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2:

              1) le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

              2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nessun atto o provvedimento che anticipi gli effetti delle medesime disposizioni può essere adottato prima della scadenza del termine previsto nel primo periodo»;

          b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «3-bis. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i quali si provvede con apposita legge, da adottare nel rispetto dei loro statuti speciali e delle relative norme di attuazione».