• C. 559 EPUB Proposta di legge presentata il 27 marzo 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.559 [Reato di Depistaggio] Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio
approvato con il nuovo titolo
"Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 559


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI
Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio
Presentata il 27 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge intende inserire, accanto all'articolo 372 del codice penale, una nuova fattispecie di reato, il reato di depistaggio.
      È noto che molte delle inchieste sui principali avvenimenti di strage e di terrorismo hanno subìto rallentamenti, quando non veri e propri arresti, a causa della mancata collaborazione di pubblici ufficiali con l'autorità giudiziaria. Dalla strage di piazza Fontana in poi, le omissioni, le bugie e la distruzione di documenti hanno impedito che si potesse giungere alla scoperta dei responsabili materiali e morali degli attentati che hanno devastato il Paese fino al 1993.
      Spesso abbiamo sentito invocare l'abolizione del segreto di Stato, e con altre proposte di legge abbiamo cercato di intervenire anche su questo aspetto. Ma per chi ha interesse a non far scoprire la verità è sempre aperta una porta, quella del segreto strisciante, non ufficiale né ratificato da alcuna autorità. Fino ad oggi, tuttavia, a queste condotte – inqualificabili per gravità politica e morale – non hanno mai corrisposto sanzioni adeguate, limitandosi l'ordinamento a prevedere per casi simili i reati di falsa testimonianza, omissione o soppressione di atti d'ufficio, senza evidenziare le conseguenze che tali condotte hanno, sul piano penale e della verità.
      Occorre, viceversa, rendersi conto che il pregiudizio che scaturisce da tali comportamenti incide in maniera indelebile sull'attività della magistratura, inquirente e giudicante, impedendo l'accertamento di fatti delittuosi gravissimi.
      Per questo riteniamo indispensabile introdurre, dopo l'articolo 372 del codice penale, un nuovo articolo, che sanzioni con la reclusione da sei a dieci anni tutti quei comportamenti tendenti all'occultamento totale o parziale della verità da parte dei pubblici ufficiali. Ovviamente, tale previsione non può non tenere conto della salvaguardia garantita dalla disciplina del segreto di Stato, talché non risulta perseguibile la condotta, pur omissiva, tenuta in ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela degli interessi dello Stato.
      Inevitabilmente, l'attenzione degli osservatori è sempre stata attirata dagli episodi di strage e di terrorismo previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale, ma non possiamo dimenticare che depistaggi o deviazioni sono stati posti in essere anche nel corso di procedimenti aventi ad oggetto episodi di tutt'altra natura.
      Per questo, la presente proposta di legge prevede che siano sanzionati tutti i comportamenti omissivi dei pubblici ufficiali, tenuti anche nel corso di procedimenti penali, concernenti i reati di associazione mafiosa, traffico di droga, nonché traffico illegale di armi, di materiale nucleare, chimico o biologico.
      In conclusione, la nuova disciplina del segreto di Stato non potrà nascere compiuta se non sarà affiancata da una espressa previsione sanzionatoria per chi si adoperi illegittimamente nei confronti della magistratura e del Paese, affermando il falso, o negando il vero, su fatti di cui è a conoscenza.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 372 del codice penale è inserito il seguente:
      «Art. 372-bis. (Depistaggio). Il pubblico ufficiale che, richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale riguardanti fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da sei a dieci anni».