• C. 527 EPUB Proposta di legge presentata il 25 marzo 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.527 Introduzione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, concernente la figura dell'agromeccanico professionale


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 527


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CARRA, BENAMATI, COVA, D'INCECCO, OLIVERIO, SANI
Introduzione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, concernente la figura dell'agromeccanico professionale
Presentata il 25 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! L'agricoltura è un settore sempre più outsourcing: cresce, infatti, il numero delle aziende agricole che affidano a imprese agromeccaniche diverse fasi della lavorazione dei terreni e della raccolta. È l'essenza del fenomeno del «contoterzismo»: per esigenze di razionalizzazione del lavoro e dei costi di produzione molti agricoltori, anziché acquistare onerose attrezzature che risulterebbero sottoutilizzate, preferiscono semplicemente rivolgersi a operatori terzi dotati delle più moderne macchine agricole e farsi fornire di volta in volta i servizi più idonei per i piani di coltivazione dei propri terreni.
      Nel corso del 2010 la quasi totalità delle aziende agricole italiane operanti nelle filiere principali – dai seminativi alle colture industriali – ha scelto di «terziarizzare» una o più operazioni in campo. Si tratta di un fenomeno in linea con le esigenze di un settore in rapida evoluzione. In qualsiasi ambito economico l'imprenditore oggi si trova a valutare quali funzioni svolgere con risorse interne all'azienda e quali altre funzioni delegare a soggetti esterni: è una valutazione di costo-opportunità. Questo tipo di atteggiamento è costantemente in crescita anche in campo agricolo, dove la risorsa dei servizi agromeccanici si rivela particolarmente preziosa e «sfruttata» al massimo grado.
      L'ordinamento giuridico italiano ancora non riconosce la figura dell'imprenditore agromeccanico. Tale vuoto legislativo determina una vera e propria discriminazione tra il soggetto che svolge l'attività agromeccanica con la qualifica di imprenditore agricolo e quello che la svolge professionalmente con l'attuale qualifica di artigiano. Una situazione sottaciuta o sottovalutata che diventa, giorno dopo giorno, sempre più insostenibile per gli imprenditori agromeccanici, che non hanno l'accesso ai benefìci e ai sostegni finanziari fruiti dalle aziende agricole come, ad esempio, i contributi previsti dai piani di sviluppo rurale. Al riguardo si sottolinea come l'Italia dei 552 milioni di euro assegnati dall'Unione europea per lo sviluppo rurale rischia di perdere oltre 320 milioni di euro di tali contributi a seguito della regola del «disimpegno automatico» poiché non li ha spesi nei tempi dovuti. Così, mentre le imprese agricole non riescono a spendere tutti i contributi loro assegnati, gli agromeccanici sono esclusi dall'utilizzo di tali risorse, mentre potrebbero utilizzarle per incrementare il tasso di innovazione e di efficienza del parco macchine a disposizione dell'intera agricoltura italiana.
      Gli agromeccanici devono, inoltre, sostenere anche una burocrazia più pesante in relazione alla gestione di provvedimenti che richiedono una diversa procedura solo per il riferimento alla qualifica civilistica e previdenziale del soggetto operante e non con riferimento all'oggetto dell'attività.
      Oggi, nelle aree del pianeta con il più alto tasso di sviluppo dell'agricoltura professionale, il produttore prende sempre più decisioni on line che in loco. È emerso da tempo un ruolo forte dei moderni strumenti di comunicazione: le macchine sono connesse via satellite con il computer dell'imprenditore o del tecnico e l'intelligenza elettronica regola la macchina in tempo reale. A breve, anche nel nostro Paese avranno ampia diffusione alcuni strumenti di precisione che oggi sono già disponibili, ma richiesti e utilizzati solo da pochi. Un patrimonio tecnologico già degli imprenditori agromeccanici e di rari produttori di punta, al passo con i tempi della tecnologia, per l'ottimizzazione della gestione colturale. In definitiva, la figura dell'imprenditore agromeccanico anticipa gli sviluppi e le future evoluzioni della figura dell'imprenditore agricolo come lo conosciamo oggi.
      Del resto, l'agricoltura in outsourcing ha già, di fatto, generato una nuova tipologia di azienda agricola virtuale che ruota attorno alle aziende agromeccaniche professionali che agiscono in un contesto variegato di grandi aggregazioni di terreni e di produzioni. Ogni impresa agromeccanica, infatti, lavora generalmente grandi superfici, spesso contigue, che vanno da 250 a oltre 1.000 ettari, giungendo in alcuni casi perfino alle ragguardevoli dimensioni di 2.000-2.500 ettari.
      Al riguardo è significativo osservare come circa un terzo di coloro che utilizzano servizi in conto terzi affidi all'agromeccanico di fiducia l'appalto globale delle lavorazioni, trovando giovamento nella gestione dell'azienda sotto ogni profilo, soprattutto economico, con una sensibile riduzione dei costi legati alla meccanizzazione.
      È pertanto auspicabile che il legislatore provveda senza ulteriori attese all'inquadramento formale dell'imprenditore agromeccanico nel settore primario, ponendo basi certe e trasparenti per un'efficace collaborazione tra tutti i soggetti della filiera.
      Con la presente proposta di legge, quindi, si istituisce la figura dell'imprenditore agromeccanico professionale integrando la normativa del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, al fine di introdurre nel settore agricolo il nuovo soggetto giuridico di agromeccanico professionale, estendendone la qualifica anche alle società e attribuendo alle regioni l'accertamento dei prescritti requisiti.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è inserito il seguente:
      «Art. 5-bis. – (Agromeccanico professionale) – 1. È definito agromeccanico professionale il soggetto che svolge attività agromeccanica di cui all'articolo 5, sotto forma sia di impresa individuale che in forma societaria.
      2. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è agromeccanico professionale colui il quale, in possesso di conoscenze e di competenze professionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, dedica all'attività agromeccanica di cui all'articolo 5 del presente decreto, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dall'attività medesima almeno il 50 per cento del proprio reddito globale di lavoro.
      3. Le regioni, mediante regolamento, accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
      4. Le società di persone e di capitali sono considerate agromeccanici professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale principale l'esercizio dell'attività agromeccanica di cui all'articolo 5 e siano in possesso dei seguenti requisiti:

          a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di agromeccanico professionale;

          b) nel caso di società di capitali quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di agromeccanico professionale.

      5. All'agromeccanico professionale si applica il trattamento previdenziale previsto per l'imprenditore agricolo professionale definito ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
      6. I lavoratori autonomi di cui al comma 5 in possesso, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, della qualifica di artigiano, possono mantenere tale qualifica e il relativo trattamento previdenziale e contributivo, mediante opzione da comunicare alle commissioni provinciali dell'artigianato e alle sedi provinciali dell'INPS competenti da effettuare non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      7. Ai lavoratori dipendenti delle imprese agromeccaniche si applica il trattamento previdenziale previsto per i lavoratori del settore agricolo con l'esclusione delle agevolazioni previste per le aziende con sede in zone svantaggiate o montane.
      8. L'imprenditore agromeccanico può realizzare opere e fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica, anche nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola. Per la realizzazione, sia nelle zone agricole che in altre zone, delle opere e dei fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica, si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 17, comma 3, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».