C. 489 EPUB Proposta di legge presentata il 22 marzo 2013
Atto a cui si riferisce:
C.489 Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale dall'applicazione dell'imposta municipale propria
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 489 |
1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «ivi comprese» sono sostituite dalla seguente: «escluse»;
b) il comma 7 è abrogato;
c) il comma 10 è abrogato;
d) al comma 11, primo periodo, le parole: «, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7» sono soppresse;
e) al comma 12-bis, il secondo periodo è soppresso.
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato a rimodulare le risorse già stanziate per l'anno 2013 ai sensi dell'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dell'articolo 9, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adottando anticipatamente per l'anno 2013, ai
fini del calcolo del fabbisogno sanitario standard regionale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, i costi standard regionali, da individuare come media dei costi sanitari standard delle tre regioni di riferimento di cui al medesimo articolo 27.1. A compensazione del mancato gettito, da destinare ai comuni, conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, valutato in 3.400 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede utilizzando le maggiori risorse conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.