• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02994-A/049 considerato che: i soggetti che hanno partecipato ai percorsi abilitanti ai sensi del decreto ministeriale n. 249 del 2010 sono già in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 23,...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02994-A/049presentato daPIZZOLANTE Sergiotesto diMercoledì 20 maggio 2015, seduta n. 431

La Camera,
considerato che:
i soggetti che hanno partecipato ai percorsi abilitanti ai sensi del decreto ministeriale n. 249 del 2010 sono già in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 23, comma 2, lettera b), punto 2.1) necessari per l'accesso al concorso nazionale, volto a consentire l'accesso nei ruoli di docente nella scuola secondari «in base al numero di crediti formativi universitari, acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e tecnologie didattiche, fermo restando il limite minimo di 36 crediti»;
l'articolo 23, al comma 5, prevede l'introduzione «di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi ed abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e delle professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione entro l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera» e che gli iscritti nelle graduatorie d'istituto già sono stati valutati e graduati proprio in base alle competenze e professionalità richieste dal Ministero dell'Istruzione Università Ricerca;
l'articolo 10, comma 12, prevede un piano di mobilità straordinaria che ridurrebbe drasticamente le possibilità lavorative dei docenti abilitati con Tirocini formativi attivi (TFA) primo ciclo che hanno conseguito il titolo entro l'anno accademico 2012-2013, che attualmente risultano iscritti nella II fascia delle graduatorie d'istituto;
ai suddetti docenti è stato impedito l'accesso nelle graduatorie ad esaurimento sin dal 2009 in vigenza di un sistema di reclutamento a doppio canale di fatto chiuso per 10 anni, ove si consideri che al concorso 2012 gli abilitati dei TFA non hanno potuto partecipare per un mero errore nel bando di concorso;
non è nota la consistenza degli iscritti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, un dato necessario per poter definire al meglio un piano pluriennale di immissioni in ruolo nelle more dell'attuazione della delega prevista nell'articolo 23;
la sentenza del Consiglio di Stato ha sancito il diritto dei Diplomati Magistrale (circa 30.000) di poter lasciare la seconda fascia delle graduatorie d'istituto e potersi iscrivere nelle graduatorie ad esaurimento che, per questo morivo, resteranno aperte, ai sensi dell'articolo 10 comma 13 del provvedimento in esame, fino al loro esaurimento;
l'articolo 10 prevede un piano di assunzioni straordinario transitorio a partire dall'anno scolastico 2015/2016, nel limite delle risorse disponibili e nelle more dell'attuazione della delega di cui all'articolo 23 del disegno di legge; la forma concorsuale ritenuta congrua è quella del concorso per titoli ed esami,

impegna il Governo:

a procedere al concorso nel più breve tempo possibile e a valorizzare in modo prioritario e sostanziale i titoli di abilitazione tramite TFA.
9/2994-A/49. (Testo modificato nel corso della seduta) Pizzolante, Scopelliti.