• C. 442 EPUB Proposta di legge presentata il 21 marzo 2013

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.442 Disposizioni per il trasferimento delle competenze del prefetto al presidente della regione, al presidente della provincia, al sindaco, al questore e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 442


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CAPARINI, GIANLUCA PINI, GIOVANNI FAVA, MOLTENI, FEDRIGA, MATTEO BRAGANTINI, GRIMOLDI, ATTAGUILE, BORGHESI, BUSIN, GUIDESI, MARCOLIN, PRATAVIERA
Disposizioni per il trasferimento delle competenze del prefetto al presidente della regione, al presidente della provincia, al sindaco, al questore e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Presentata il 21 marzo 2013


      

torna su
Onorevoli Colleghi! La figura del prefetto, organo di rappresentanza del Governo nella provincia, ha inizialmente trovato il suo fondamento normativo negli articoli 18 e 19 dell'ormai abrogato testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e, attualmente, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      Il prefetto si caratterizza come organo di competenza generale del Governo, sebbene dipendente gerarchicamente dal Ministero dell'interno. In quanto tale, il prefetto non può essere considerato come organo decentrato di un settore dell'amministrazione statale, quale è, ad esempio, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale nei confronti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      Le competenze amministrative che le varie leggi hanno attribuito al prefetto sono state in buona parte assorbite dai decreti legislativi che hanno trasferito funzioni già dello Stato alle regioni. Ciò nondimeno il prefetto non ha perso le funzioni di longa manus del potere politico e amministrativo centrale. Luigi Einaudi nel 1944 affermò che la figura del prefetto si presentava come ostacolo a un ordinamento veramente democratico. Le competenze frammentate e generiche, peraltro accompagnate da una competenza generale sulla tutela dell'ordine pubblico attraverso la possibilità di un uso in via immediata della forza pubblica stessa, fanno del prefetto uno strumento di autorità coercitiva con una forte valenza politica. Benché il Ministro dell'interno non si avvalga più della facoltà di nominare i cosiddetti «prefetti politici» sino a un massimo dei due quinti dei prefetti, questa figura rappresenta di fatto il sistema politico commistivo le cui linee di forza passano attraverso Ministeri e Governo. È innegabile che, avendo il prefetto facoltà di fornire un servizio di ordine pubblico con ampi poteri di discrezionalità, la leva, anche psicologica, dell'autorità dell'ordine pubblico può dimostrarsi un fattore determinante per condizionare politicamente le autorità locali. Conseguentemente, il prefetto è in netta contrapposizione con le esigenze di decentramento dello Stato a favore delle autonomie locali che sono portatrici di interessi di diversa natura. Appare pertanto opportuno abrogarne la figura, attribuendone le funzioni ad altri organi, quali la regione, la provincia, il comune e il questore. Una decisione necessaria in quanto è incontestabile che negli ultimi anni le prerogative e il ruolo del prefetto nell'ordinamento giuridico italiano risultano ingiustificatamente potenziati; questo per una congerie di situazioni, tra cui anche il vistoso riflusso della pubblica opinione verso la tecnocrazia imparziale come forma di reazione rispetto alla politicizzazione dell'esercizio della pubblica funzione, in particolare dell'amministrazione.
      Conseguentemente, il prefetto risulta essere una figura nevralgica dell'amministrazione pubblica; al prefetto infatti sono stati attribuiti una miriade di compiti, funzioni e interventi, un numero impressionante di micro e macro competenze, che non danno al prefetto competenze organiche e omogenee, ma semplicemente competenze che riassumono in un'unica figura istituzionale funzioni e compiti tra loro profondamente diversi.
      Per un breve excursus storico, si ricorda che l'istituto prefettizio ebbe origine in Francia con Napoleone, il quale sostituì gli intendenti con i prefetti. In Italia vi furono alcuni fattori fondamentali in virtù dei quali la figura del prefetto acquisì forza. Il primo fattore fu l'unione in capo alla stessa persona della carica di Ministro dell'interno e di Presidente del Consiglio dei ministri; l'unione delle due cariche manteneva così una visione centrale dello Stato nei confronti delle autonomie, nonché un controllo politico di ogni parte del territorio dello Stato attraverso questi inviati.
      Se tuttavia la figura del prefetto ha un suo ruolo in una società in cui non si è compiuto o raggiunto un decentramento della pubblica amministrazione che definisca chiaramente la linea di demarcazione tra compiti e funzioni dell'amministrazione statale e compiti e funzioni dell'amministrazione locale, il prefetto facilmente si individua come il referente-supervisore dell'amministrazione centrale dello Stato nella singola provincia.
      Ma il divenire della storia e le riforme che si sono avute nella pubblica amministrazione portano cambiamenti che non possono essere ignorati. Gli effetti dei provvedimenti legislativi di riforma del biennio 1990-1991 e del 1997 e quelli degli anni 2000 hanno toccato solamente i segmenti terminali dell'organizzazione dello Stato, non evidenziando una linea strategica stabilmente orientata, ma agendo con la tecnica della sommatoria e della sovrapposizione di compiti e di funzioni, creando un sistema complesso e confuso. Come conseguenza di tali riforme, al prefetto non è stato diminuito l'attribuito ruolo di garante e di protettore della funzionalità complessiva del quadro istituzionale della provincia; non è stato tenuto conto che per ottenere una vera autonomia amministrativa è doveroso attribuire alle amministrazioni locali la pertinenza delle scelte strategiche tecniche e politiche di rilevanza locale. Per questa ragione in un'ottica di riforma dello Stato in senso federale, ovvero di distinzione tra le attribuzioni in capo allo Stato, alle regioni e agli enti locali, il prefetto è una figura della pubblica amministrazione che deve necessariamente essere soppressa.
      È dunque per garantire l'effettiva attribuzione alle regioni e agli enti locali di numerose funzioni, compiti e prerogative che ora sono dello Stato, che si sottopone la presente proposta di legge all'esame della Camera dei deputati, al fine di attribuire un ruolo più attivo e responsabile alle autonomie locali nella realizzazione degli interessi diffusi delle rispettive comunità.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Abrogazioni).

      1. Sono abrogati:

          a) l'articolo 289 del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, recante proposta di decadenza dei consiglieri o assessori che non intervengono alle sedute;

          b) l'articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, concernente l'autorizzazione alla denominazione di nuove strade e piazze;

          c) gli articoli 214 e 215 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernenti la proclamazione dello stato di pericolo pubblico nel caso di pericolo di disordini e l'adozione dei provvedimenti emanabili in tali circostanze;

          d) l'articolo 222 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente l'autorizzazione alla rappresentazione di opere, drammi, rappresentazioni coreografiche e altre produzioni teatrali per ragioni di morale o di ordine pubblico;

          e) l'articolo 6 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249, concernente la determinazione del numero massimo di guide, interpreti e corrieri per località;

          f) l'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, concernente la ricostituzione delle commissioni provinciali di vigilanza;

          g) la legge 30 novembre 1950, n. 996, concernente la definitività dei provvedimenti

adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;

          h) l'articolo 3, comma 3, terzo periodo, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il ricorso al prefetto avverso l'avviso orale del questore;

          i) l'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, concernente l'impugnativa delle deliberazioni adottate dal consiglio comunale in materia di eleggibilità;

          l) l'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente il potere sanzionatorio degli illeciti amministrativi la cui competenza non è attribuita a una specifica amministrazione;

          m) l'articolo 40 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, concernente l'autorizzazione ai servizi di rappresentanza presso le sedi degli organi costituzionali o altri uffici pubblici e alle cerimonie civili o religiose;

          n) gli articoli 5, 6 e 8 della legge 15 maggio 1986, n. 194, concernenti l'istruttoria per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine cavalleresco al merito del lavoro;

          o) l'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, concernente la nomina, ovvero la presenza, dei rappresentanti dei proprietari e degli inquilini nelle commissioni provinciali per la graduazione degli sfratti;

          p) l'articolo 52 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, concernente la vigilanza del prefetto sulle

pubbliche amministrazioni ai fini del corretto espletamento del servizio anagrafico;

          q) l'articolo 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, concernente l'istituzione di separate anagrafi autonome;

          r) l'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente l'istituzione del comitato metropolitano per la provincia di Milano;

          s) il regolamento di esecuzione del 13o censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7o censimento generale dell'industria e dei servizi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254;

          t) il regolamento recante norme integrative per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni di assistenza e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive e per la prevenzione del fenomeno dell'usura in apposito elenco presso le prefetture, di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220.

Art. 2.
(Modifiche di norme).

      1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 13, comma 2, secondo periodo, le parole: «tenuto a cura del prefetto e» sono soppresse;

          b) all'articolo 17:

              1) al comma 2, le parole: «, a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato,» sono soppresse;

              2) al comma 3, le parole: «il prefetto e» sono soppresse e la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «può»;

          c) all'articolo 20, il comma 7-bis è abrogato;

          d) all'articolo 21, comma 1, lettera c), le parole: «con particolare riguardo agli adempimenti istruttori da attribuire al prefetto competente per territorio,» sono soppresse.

      2. All'articolo 70 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse» sono soppresse;

          b) il comma 2 è abrogato.

      3. All'articolo 22 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 7, le parole: «elettore dell'ente locale o da chiunque altro vi abbia interesse, dal procuratore della Repubblica, nonché dal prefetto» sono soppresse;

          b) al comma 9, le parole: «elettore o diretto» sono soppresse.

      4. All'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «I provvedimenti adottati ai sensi del primo comma sono definitivi unicamente se la motivazione dell'esproprio per grave necessità non è transitoria».

Art. 3.
(Trasferimento di competenze dal prefetto al questore).

      1. Sono trasferite al questore le seguenti competenze del prefetto:

          a) la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone capaci di abusarne, prevista dall'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

          b) la facoltà di sospendere i trasferimenti di articoli pirotecnici o di imporre particolari prescrizioni per prevenire la produzione, la detenzione o l'uso illecito di tali articoli, prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58;

          c) la potestà di provvedere in casi di urgenza all'ordine di esecuzione delle ordinanze anche all'esterno della rispettiva circoscrizione, prevista dall'articolo 7 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

          d) l'adozione dei provvedimenti per il conferimento di incarichi a funzionari di pubblica sicurezza, previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

          e) l'esercizio delle attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, gli atti di convocazione, l'autorizzazione alle passeggiate militari, il potere di disporre la consegna per ragioni di ordine pubblico di armi, munizioni e materie esplodenti, il potere di annullamento dei provvedimenti del sindaco contrari alla sanità o alla sicurezza pubblica, previsti dagli articoli 1, 15, 29, 40 e 65 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

          f) la possibilità di requisizione in uso in casi di urgente necessità di immobili demaniali o appartenenti ad enti pubblici o a privati per assicurare l'accasermamento temporaneo dei reparti di Polizia, nonché la requisizione in uso o in proprietà in casi di urgente necessità di cose immobili occorrenti ad assicurare l'accasermamento e la determinazione delle indennità per le requisizioni, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15;

          g) la facoltà di vietare la detenzione di armi antiche, artistiche o rare di importanza storica, prevista dal sesto comma dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 aprile

1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1982;

          h) il potere sanzionatorio di sospensione o revoca della patente di guida, di cui all'articolo 30 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

          i) le funzioni concernenti l'attuazione da parte delle Forze dell'ordine dei servizi straordinari di vigilanza, la richiesta di intervento delle Forze armate e l'attivazione delle predisposizioni di misure di protezione civile, previste dagli articoli 14, prima comma, numeri 3) e 4), e 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

          l) la possibilità di nomina ad Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni;

          m) la possibilità di richiesta al Ministero dell'interno di rinforzi di personale o di un loro invio, prevista dall'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;

          n) il rilascio della certificazione della condizione di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata, di cui all'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;

          o) il rilascio di passaporto per le salme da estradare dal territorio nazionale a Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'autorizzazione all'ingresso in Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, l'autorizzazione all'estradizione dall'Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

          p) l'avvio del procedimento per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali nei casi in cui emergano elementi su collegamenti di amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento, il potere di sospensione degli organi dalla carica ricoperta per motivi di grave e urgente necessità in attesa del decreto di scioglimento, la possibilità di assegnazione in via temporanea di personale amministrativo e tecnico nei comuni e province in cui sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi a seguito dello scioglimento del consiglio e il potere di richiesta di interventi di controllo e sostitutivi, previsti dagli articoli 143 e 145 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

          q) la concessione al personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato degli alloggi di servizio in temporanea concessione, la revoca della concessione e il recupero coattivo in caso di mancato rilascio dell'alloggio in temporanea concessione, previsti dagli articoli 4, 10 e 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 1992, n. 574;

          r) il potere di richiesta all'ente od organo interessato di notizie e informazioni sull'espletamento delle gare d'appalto e sull'esecuzione dei relativi contratti e di nomina del collegio di ispettori per la verifica delle procedure di appalto, di cui all'articolo 14, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

          s) l'istruttoria concernente le istanze per l'acquisto o la concessione della cittadinanza, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362;

          t) l'invio di funzionari di Polizia nei comuni in cui mancano i commissari di pubblica sicurezza, per eccezionali esigenze di servizio, di cui all'articolo 15, terzo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121;

          u) le funzioni in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali, previste dagli articoli 10 e 11 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

          v) i poteri in materia di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, previsti dall'articolo 135 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

          z) i poteri in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, di chiusura degli esercizi pubblici, di espulsione degli stranieri e di segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze, previsti dagli articoli 75, 79, 86 e 121 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

          aa) i poteri in materia di divieto di soggiorno, di espulsione amministrativa e di assunzione di lavoratori stranieri, previsti dagli articoli 6, 13 e 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

          bb) le competenze in materia di rimpatrio dello straniero, di modalità del trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione, di funzionamento degli stessi centri, di attività di prima assistenza e soccorso, di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione e di formazione e funzionamento dei Consigli territoriali per l'immigrazione, previsti dagli articoli 12, 21, 22, 23, 30 e 57 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

          cc) le competenze in materia di regolamentazione della circolazione, di competizioni sportive su strada, di distanze di sicurezza dalle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli, di autorizzazioni e concessioni concernenti le strade, di demolizione o consolidamento di fabbricati o di muri fronteggianti le strade, di condotta delle acque nei fossi delle strade, di piani del traffico, di uniformità della segnaletica stradale, di destinazione e uso dei veicoli, di richiesta di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, di revoca, revisione, sospensione o ritiro della patente, di circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, di violazioni dell'obbligo dell'assicurazione civile per i veicoli a motore, di individuazione dei tratti di strada dove possono essere installati e utilizzati dispositivi automatici di accertamento delle violazioni del codice della strada, di contestazione e applicazione delle sanzioni amministrative per le medesime violazioni e di relativi ricorsi, di annotazione sulla patente delle sentenze e dei decreti definitivi di condanna, di organizzazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e di controllo sull'installazione di dispositivi di monitoraggio del traffico, previsti dagli articoli 5, 6, 7, 9, 19, 23, 26, 30, 32, 36, 45, 82, 119, 120, 128, 129, 135, 186, 186-bis, 187, 193, 201, 202, 202-bis, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 224 e 224-ter del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).

      1. Sono trasferite al sindaco le seguenti competenze del prefetto:

          a) l'autorizzazione al trasferimento, al cambiamento di specie, ad ampliamenti o trasformazioni di locali di un esercizio pubblico addetto alla vendita di alcolici,

nonché l'autorizzazione per l'anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici, previste dagli articoli 167 e 172 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

          b) la preventiva autorizzazione delle pubbliche manifestazioni non a carattere nazionale di scienza, intellettualità, beneficenza, sport, commemorazioni ed onoranze, nonché il riconoscimento del carattere di tradizionalità per le manifestazioni non necessitanti autorizzazione, previsti dagli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486;

          c) l'approvazione del progetto per la costruzione o rinnovazione di un teatro o locale di pubblico spettacolo, prevista dall'articolo 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

          d) la determinazione dei criteri per l'impiego della polizia municipale nel procedimento di rilascio di immobili adibiti a uso abitativo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, e successive modificazioni;

          e) la determinazione delle forze di pubblica sicurezza a disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale, prevista dall'articolo 20 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

          f) il conferimento e la revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni;

          g) l'istruttoria per la concessione di ricompense al merito civile, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;

          h) l'istruttoria per la concessione di ricompense al valor civile, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616;

          i) il ricorso avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, previsto dall'articolo 36 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

          l) l'istruttoria per il ripristino del cognome nella forma originaria, di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 114;

          m) la verifica metrica degli strumenti per pesare, prevista dall'articolo 33 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

Art. 5.
(Trasferimento di competenze dal prefetto al presidente della provincia).

      1. Sono trasferite al presidente della provincia le seguenti competenze del prefetto:

          a) l'emanazione di provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, prevista dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

          b) l'emanazione di decreti motivati di requisizione nei casi in cui per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba, senza indugio, disporre della proprietà privata, di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, come modificato dall'articolo 2 della presente legge;

          c) l'approvazione delle guardie particolari di comuni, enti e privati, prevista dall'articolo 44 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

          d) il rilascio dell'autorizzazione alle associazioni di enti per la nomina delle guardie particolari, previsto dall'articolo 133 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

          e) le competenze in materia di radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 28, 29, 44, 48, 53, 100, 115, 115-quinquies, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 134 e 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

          f) le funzioni concernenti il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;

          g) le funzioni concernenti la commissione consultiva per la graduazione degli sfratti in aree di particolare tensione abitativa di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

          h) la vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma, prevista dall'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

          i) le funzioni concernenti il comitato provinciale della pubblica amministrazione di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; le funzioni di vigilanza previste dal comma 5 del citato articolo 17 sono svolte sentiti i sindaci interessati;

          l) la fissazione della data delle elezioni dei consigli provinciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni;

          m) la nomina di un commissario in caso di ritardo da parte dei comuni nel compimento delle operazioni in materia di propaganda elettorale, prevista dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni;

          n) la fissazione della data delle elezioni per ciascun comune e il loro eventuale

rinvio per sopravvenute cause di forza maggiore, con contestuale fissazione della nuova data, previsti dall'articolo 18 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;

          o) l'autorizzazione alla riunione di più di quattro sezioni elettorali in un unico fabbricato, prevista dall'articolo 38 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

          p) l'emanazione del provvedimento di sospensione dei comizi elettorali dei consigli comunali in caso di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali che rendano necessaria la compilazione delle liste elettorali, prevista dall'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

          q) la convocazione dei comizi elettorali e gli altri adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni;

          r) la predisposizione del piano di emergenza e le altre funzioni relative a incidenti derivanti da attività industriali, previste dagli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;

          s) le funzioni concernenti le sanzioni amministrative per la mancata o tardiva comunicazione di disponibilità a uso abitativo di immobili di proprietà di enti pubblici, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

          t) le funzioni in materia di opere idrauliche previste dagli articoli 10, 21, 27, 29, 38, 39, 57, 58, 59, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle

diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni;

          u) il rilascio della licenza di attingimento dell'acqua, previsto dall'articolo 43 del regolamento di cui al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

          v) la decisione definitiva sul ricorso contro il diniego di autorizzazione all'apertura degli alberghi, la decisione definitiva sul ricorso contro l'ordinanza che prescrive la chiusura o i lavori di risanamento di alberghi, la vigilanza, d'intesa con l'ente provinciale per il turismo, sull'osservanza del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi e la promozione delle ispezioni opportune, previste dagli articoli 2, 3 e 17 del regolamento di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni;

          z) la vigilanza, d'intesa con gli enti provinciali per il turismo, sull'osservanza della legge recante disciplina degli affittacamere, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni;

          aa) la dipendenza del servizio di pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

          bb) le competenze generali in materia di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;

          cc) il rilascio di porto d'armi per le rivoltelle, pistole o bastoni animati, il rilascio della licenza per l'arma lunga da fuoco per solo uso di caccia al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età dietro presentazione di consenso scritto di chi esercita la patria potestà, la revoca delle licenze di porto d'armi per situazioni di condizioni anormali di pubblica sicurezza, l'autorizzazione alla fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di polveri piriche o esplodenti, previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 47 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

          dd) il rilascio della licenza di porto d'armi previsto dall'articolo 61 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;

          ee) il rilascio della licenza per l'importazione definitiva di armi da sparo, il rilascio del nulla osta per la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, il rilascio della licenza per i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale, di cui agli articoli 12, 17 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;

          ff) il rilascio della licenza per la prestazione di opere di vigilanza o custodia e per l'esecuzione di investigazioni o ricerche o la raccolta di informazioni per conto di privati, la verifica degli adempimenti assolti dalle imprese di vigilanza privata stabilite in altro Stato dell'Unione europea, la determinazione della misura della cauzione per il rilascio della predetta licenza e l'approvazione della nomina delle guardie particolari, previsti dagli articoli 134, 134-bis, 137 e 138 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

          gg) le competenze generali in materia di protezione civile, la predisposizione del piano provinciale di protezione civile, la direzione dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e il coordinamento delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti e dai privati, l'adozione dei provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilità di alloggi, automezzi e altri mezzi di soccorso e di manodopera, tutti gli adempimenti connessi ai volontari che intendono operare nella protezione civile, la promozione e il coordinamento di iniziative per l'informazione delle popolazioni, la costituzione di squadre operative a supporto dei centri assistenziali e l'invio di squadre di soccorso sanitario, previsti dagli articoli 3, 14, commi primo, numeri 1), 2), 5), 6) e 7), e secondo, 23, 25 e 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

          hh) il ricorso contro il provvedimento dell'iscrizione d'ufficio delle mutazioni o delle istituzioni delle posizioni anagrafiche, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

          ii) la risoluzione delle vertenze tra uffici anagrafici che interessano comuni appartenenti alla stessa provincia, prevista dall'articolo 19-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

          ll) il procedimento conciliativo nel caso di fondato pericolo dei diritti della persona costituzionalmente garantiti a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale conseguenti all'esercizio del diritto di sciopero, di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni;

          mm) le competenze in materia di documentazione antimafia, previste dal Libro II del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

          nn) la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione elettorale circondariale di cui agli articoli 21 e 22 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni;

          oo) il potere sostitutivo anche a mezzo di commissario ad acta in caso di mancato espletamento dei compiti del sindaco in materia di controllo dell'esistenza dello stato delle urne, delle cabine e del materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni, previsto dall'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

          pp) la nomina del commissario ad acta in caso di ritardo nell'adempimento

dei compiti in materia elettorale, prevista dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

          qq) le competenze in materia di ordinamento dello stato civile previste dagli articoli 2, 3, 9, 89, 90, 91, 92, 98, 104 e 109 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni;

          rr) il potere sostitutivo di convocazione dei consigli comunali e provinciali in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, nonché le funzioni concernenti il controllo del regolare funzionamento dei servizi svolti dal sindaco quale ufficiale di Governo e la procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, previsti dagli articoli 39, 54, 141, 142 e 247 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

          ss) la predisposizione e l'attuazione dei piani per fronteggiare le situazioni di emergenza nella provincia e le altre funzioni di protezione civile previste dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Art. 6.
(Trasferimento di competenze alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

      1. La tenuta dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è affidata alla competenza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 7.
(Norme di adeguamento).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, conseguenti ai trasferimenti di competenze disposti ai sensi della presente legge.

Art. 8
(Disposizioni finali).

      1. A seguito dei trasferimenti di competenze disposti dalla presente legge, il personale che intende continuare a essere impiegato nell'amministrazione statale invia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, richiesta scritta al competente dipartimento del Ministero dell'interno con l'indicazione della sede presso la quale intende prestare servizio. Il trasferimento, a fronte della richiesta, deve avvenire non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Ove possibile, il dipartimento del Ministero dell'interno di cui al comma 1 provvede al trasferimento nella regione di residenza del personale statale che ha presentato la richiesta ai sensi del medesimo comma 1.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni di bilancio per trasferire agli enti locali le risorse correlate alle spese per il personale statale assorbito dai medesimi enti.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.