• C. 3040 EPUB Proposta di legge presentata il 15 aprile 2015

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Atto a cui si riferisce:
C.3040 Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di disciplina dell'applicazione delle misure di prevenzione personali nonché di estensione delle medesime ai soggetti indiziati dei delitti previsti dagli articoli 624-bis, 628 e 629 del codice penale


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3040


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DI LELLO, DI GIOIA, PASTORELLI
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di disciplina dell'applicazione delle misure di prevenzione personali nonché di estensione delle medesime ai soggetti indiziati dei delitti previsti dagli articoli 624-bis, 628 e 629 del codice penale
Presentata il 15 aprile 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge intende estendere le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria, previste dal capo II del libro I del titolo I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, di seguito «codice antimafia», ai soggetti indiziati dei reati previsti dagli articoli: 624-bis (furto in abitazione e furto con strappo), 628 (rapina) e 629 (estorsione) del codice penale.
      Tale estensione farebbe ricadere nell'ambito applicativo delle misure di prevenzione personali più afflittive, in quanto rivolte a contrastare i fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso, anche quelle fattispecie di reato che ultimamente destano grave allarme sociale.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede di includere tra i soggetti destinatari di tali particolari misure di prevenzione anche i soggetti indiziati dei reati previsti dalle citate norme del codice penale.
      L'articolo 2 prevede, analogamente a quanto accade per i soggetti già individuati dall'articolo 4, comma 1, lettere c) e i), del codice antimafia che le funzioni e le competenze siano attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona anche per i soggetti indiziati dei reati previsti dagli articoli 624-bis, 628 e 629 del codice penale.
      L'articolo 3 prevede infine una nuova ipotesi di revoca delle predette misure quando queste si riferiscano a uno straniero. In tal caso il provvedimento può essere revocato qualora il soggetto dichiari di allontanarsi volontariamente dal territorio dello Stato. Sono altresì previste un'autorizzazione speciale per il rientro nel territorio dello Stato decorsi i termini stabiliti dall'autorità giudiziaria e le sanzioni in caso di trasgressione alle disposizioni.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 4 del codice antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «i-bis) ai soggetti indiziati dei reati previsti dagli articoli 624-bis, 628 e 629 del codice penale».

Art. 2.

      1. Al comma 2 dell'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «e lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «, lettera i) e lettera i-bis)».

Art. 3.

      1. All'articolo 11 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «4-bis. Se il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione riguarda uno straniero, questo può essere revocato, su istanza dell'interessato il quale dichiari di allontanarsi volontariamente dal territorio dello Stato. In tal caso l'autorità giudiziaria, sentita l'autorità di pubblica sicurezza, qualora non sussistano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato che impediscono l'accoglimento della richiesta, stabilisce i tempi e i modi di allontanamento dal territorio dello Stato. La misura di prevenzione applicata è revocata dall'autorità giudiziaria solo a seguito di trasmissione di verbale di allontanamento dal territorio dello Stato comunicato dalla polizia di frontiera.


      4-ter. Lo straniero che abbia scelto di allontanarsi volontariamente dal territorio dello Stato e abbia così ottenuto la revoca del provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione non può rientrare prima che siano decorsi tre anni o comunque prima del periodo altrimenti stabilito dall'autorità giudiziaria nel provvedimento di allontanamento. Lo straniero che rientra nel territorio dello Stato prima del termine previsto è immediatamente sottoposto al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione personali ed è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
      4-quater. Decorsi i termini di cui al comma 4-ter, lo straniero non può comunque rientrare nel territorio dello Stato senza un'autorizzazione speciale rilasciata dal Ministero dell'interno. La violazione è punita con la reclusione da uno a quattro anni e con l'accompagnamento immediato alla frontiera».