• C. 3075 EPUB Proposta di legge presentata il 27 aprile 2015

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Atto a cui si riferisce:
C.3075 Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori frontalieri


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3075


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato NASTRI
Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori frontalieri
Presentata il 27 aprile 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge interviene per fronteggiare l'aumento, particolarmente avvertito nel corso degli ultimi anni, dei lavoratori frontalieri. La crisi economica e finanziaria, che insiste in Italia da ormai sette anni, ha accresciuto le difficoltà legate al fenomeno dei lavoratori frontalieri, cioè dei cittadini italiani che, pur mantenendo la propria residenza in Italia, prestano attività lavorativa all'estero, vicino ai confini, attraversando quotidianamente la frontiera per recarsi al lavoro e per rientrare successivamente nella propria abitazione. Com’è noto, la posizione giuridica del lavoratore frontaliero si distingue da quella del lavoratore migrante (che lascia il proprio Paese d'origine), poiché il lavoratore frontaliero ha una doppia cittadinanza nazionale per il luogo di residenza e per il luogo di lavoro. In virtù della normativa europea, l'espressione lavoratore frontaliero designa «qualsiasi lavoratore occupato sul territorio di uno Stato membro e residente sul territorio di un altro Stato membro (criterio politico), dove torna in teoria ogni giorno o almeno una volta alla settimana (criterio temporale)» (articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004). Dal punto di vista fiscale, le convenzioni bilaterali di doppia imposizione, che determinano il regime fiscale dei lavoratori frontalieri, prevedono definizioni restrittive, che introducono l'ulteriore criterio, cosiddetto spaziale, che impone di dare rilevanza al fatto di risiedere in uno Stato e di lavorare in un altro. È indubbio che il lavoro frontaliero costituisce una risorsa economica, ma anche sociale e umana, di notevole importanza nel Paese. Nonostante l'apporto fornito dai lavoratori frontalieri nel mercato del lavoro, da diversi anni ormai è avvertita l'esigenza di parificare il trattamento loro riservato, attualmente eccessivamente discriminatorio, in materia di imposte dirette e in particolare di deducibilità e di sgravi fiscali. In Italia il problema coinvolge oltre 5.000 lavoratori frontalieri, che prestano lavoro dipendente all'estero in zone di frontiera, ad esempio in Francia, Austria, Repubblica di San Marino e in altri Paesi limitrofi, come il Principato di Monaco. In assenza di convenzioni tra la Repubblica italiana e gli Stati confinanti e nelle more di una disciplina definitiva, le diverse disposizioni contenute nelle leggi di stabilità hanno consentito di escludere dalla base del reddito imponibile i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero come lavoratore frontaliero, qualora il rapporto di lavoro sia prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto e qualora il reddito complessivo dichiarato dal lavoratore sia inferiore a un determinato importo. Pertanto, attraverso la presente iniziativa legislativa, che ripropone le disposizioni dell'atto Camera n. 4006 della XVI legislatura, si vuole evitare che tale normativa sia provvisoria, prevedendone invece la sua applicazione costante. A tale fine si prevede la tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 12.000 euro. È inoltre auspicabile l'interazione tra i sistemi fiscali e sociali degli Stati membri dell'Unione europea relativamente alle differenze nelle aliquote delle imposte dirette e dei contributi sociali tra il Paese di residenza e il Paese luogo di lavoro. È infatti noto che, nelle more di un'esauriente legislazione europea sul regime fiscale al quale dovrebbe essere soggetto il lavoratore frontaliero, si rinvia la materia alle convenzioni fiscali bilaterali firmate dagli Stati europei al fine di evitare la doppia imposizione sui redditi transnazionali.
      Si auspica dunque una regolamentazione unitaria del problema transfrontaliero, che rappresenta un primo atto di volontà nella risoluzione di un problema che coinvolge lavoratori a tutt'oggi discriminati.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da persone residenti nel territorio dello Stato italiano è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 12.000 euro.
      2. I percettori dei redditi di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiarare tali redditi all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
      3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.