• Relazione 1568 e 205-A

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Atto a cui si riferisce:
S.205 Disposizioni in materia di agricoltura sociale


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1568 E 205-A

Relazione Orale

Relatore Dalla Tor

TESTO PROPOSTO DALLA 9a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

Comunicato alla Presidenza il 21 maggio 2015

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (1568)

approvato dalla Camera dei deputati il 15 luglio 2014,in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge

d’iniziativa dei deputati FIORIO, CENNI, Luciano AGOSTINI, ANTEZZA, BARETTA, BARGERO, BOBBA, BRATTI, DALLAI, FIANO, FONTANELLI, GUERRA, KRONBICHLER, LODOLINI, MARTELLI, SANI, TENTORI e VELO (303); RUSSO e FAENZI (760); Franco BORDO e PALAZZOTTO (903); ZACCAGNINI, BENEDETTI, Massimiliano BERNINI, GAGNARLI, GALLINELLA, L’ABBATE, LUPO e PARENTELA (1019); SCHULLIAN, ALFREIDER, GEBHARD e PLANGGER (1020)

(V. Stampati Camera nn. 303, 760, 903, 1019 e 1020)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 luglio 2014

E PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (205)

d’iniziativa dei senatori DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO e URAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013


del quale la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 1568

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Palermo)

sul disegno di legge n. 1568 e sugli emendamenti

22 ottobre 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che:

all’articolo 3, comma 1, le disposizioni ivi previste, riguardanti il riconoscimento degli operatori dell’agricoltura sociale, siano formulate in modo da garantire l’autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni in materia di programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi;

sia soppresso l’articolo 3, comma 2, in quanto la previsione dell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato appare incongrua rispetto alle finalità del disegno di legge, benché, all’articolo 1, comma 1, si compia un richiamo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

all’articolo 6, sia soppresso il comma 7, in quanto la disposizione ha carattere impositivo e direttamente cogente in materia di concessione di agevolazioni, in tal modo ledendo l’autonomia normativa e finanziaria costituzionalmente riconoscuta alle regioni.

Si segnala, inoltre, all’articolo 2, comma 1, che alcune delle attività definite come «agricoltura sociale» appaiono riconducibili alle competenze regionali, con particolare riferimento alla lettera b).

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell’emendamento 2.12, sul quale il parere è contrario, in quanto le norme ivi previste sono invasive dell’autonomia normativa e finanziaria degli enti locali.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Zanoni)

sul disegno di legge n. 1568 e sugli emendamenti

6 maggio 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell’articolo 5, con il seguente: «1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all’esercizio delle attività di cui all’articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici».

Il parere è altresì condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione, all’articolo 6, comma 7, della parola: «adottano» con le seguenti: «possono adottare, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.1.

Esprime, altresì, parere non ostativo sulle restanti proposte emendative.

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Tarquinio)

sui disegni di legge

16 ottobre 2014

La Commissione, esaminati i disegni di legge,

considerato che, ai sensi dell’articolo 1 di entrambi i disegni di legge, l’obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo innovativo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate, con riguardo particolare anche alle persone svantaggiate e ai minori (articolo 1 di entrambi i disegni di legge);

considerato che i risvolti sociali della ruralità sono considerati con sempre maggiore attenzione dall’Unione europea, soprattutto a partire dalla riforma della PAC del 2003, in cui è stata strutturata la politica di sviluppo rurale dell’Unione e istituito il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che tra gli obiettivi prioritari del periodo 2007/2013 aveva l’incremento della «qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale» (asse III, regolamento (CE) n. 1698/2005), e che nel periodo 2014-2020 prevede l’inclusione sociale tra le priorità di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

considerati:

il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

il regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, che si applica anche ad attività che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del Trattato, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure cofinanziate;

gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), che si applicano a partire dal 1º luglio 2014;

considerate le molteplici esperienze di agricoltura sociale (care farming) intraprese in molti Paesi europei, tra cui l’Italia, in cui l’impresa agricola, economicamente e finanziariamente sostenibile, è considerata non solo come risorsa economica ma anche come risorsa sociale, integrando in modo sostanziale e continuativo nell’attività economica la fornitura di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali, rivolti all’inclusione e integrazione sociale, al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (ex-detenuti, ex-alcolisti, ex tossicodipendenti, malati psichici, portatori di handicap, minori a rischio di devianza, immigrati), all’inserimento lavorativo di giovani con disoccupazione di lungo periodo, all’assistenza e alla riabilitazione delle persone in condizione di particolare disagio e al supporto alla famiglia con servizi sussidiari (ad esempio asili nido e centri diurni per anziani),

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in relazione agli interventi di sostegno prefigurati nei due disegni di legge, valuti la Commissione di merito l’opportunità di introdurre una disposizione volta ad assicurare il rispetto della normativa europea sulla concorrenza e sul divieto di aiuti di Stato alle imprese;

valuti, inoltre, la Commissione di merito l’opportunità di richiamare la possibilità di agevolazioni mediante il cofinanziamento con il FEASR nell’ambito dei programmi operativi regionali che lo prevedano;

si invita, inoltre, la Commissione di merito ad aggiornare il riferimento al regolamento (CE) n. 800/2008, con il riferimento al regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, che è entrato in vigore il 1º luglio 2014, sostituendo il regolamento del 2008.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: senatore Ranucci)

sul disegno di legge n. 1568

15 ottobre 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale», adottato dalla Commissione di merito come testo base;

rilevato che:

il provvedimento interviene in due materie riconducibili alla potestà legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, e cioè l’agricoltura e i servizi sociali;

l’articolo 1 richiama, a fondamento dell’intervento legislativo statale, una competenza legislativa esclusiva dello Stato, vale a dire quella alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione);

il richiamo a tale competenza statale fa leva sul fatto che le attività proprie dell’agricoltura sociale, per quanto poste in essere da soggetti privati, risultano funzionali anche all’interesse pubblico di garantire il soddisfacimento di determinati diritti sociali da garantire in modo uniforme sull’intero territorio nazionale;

il provvedimento reca norme che chiamano le regioni tanto a realizzare il coordinamento tra le imprese che operano nell’agricoltura sociale e i servizi socio-sanitari del territorio (così l’articolo 2, comma 6, e l’articolo 3), quanto a promuovere e incentivare, a loro volta, l’agricoltura sociale (così l’articolo 5, comma 2, e l’articolo 6, soprattutto commi 3, 6 e 7);

in particolare, l’articolo 3, comma 1, prevede che le regioni e le province autonome adeguino, se necessario, le proprie disposizioni al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell’agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni che riguardano gli stessi fini sociali serviti dalle attività oggetto del provvedimento;

il medesimo articolo 3, al comma 2, prevede che, in caso di inadempienza da parte delle regioni rispetto alle suddette previsioni del comma 1, il Governo possa intervenire in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 13;

considerato infine che le regioni risultano adeguatamente rappresentate nell’Osservatorio (nazionale) sull’agricoltura sociale di cui all’articolo 7,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all’articolo 3, comma 2, si valuti l’opportunità di prevedere che, in caso di inadempimento, da parte delle regioni, all’obbligo di cui al comma 1, si procede ai sensi del comma 6 dell’articolo 8 -- e non, genericamente, dell’articolo 8 -- della legge n. 131 del 2003.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.Art. 1.
(Finalità)(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e delle competenze regionali, promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

Identico

Art. 2.Art. 2.
(Definizioni)(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo, dirette a realizzare:

1. Identico:

a) inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana. Rientrano nelle attività sociali e di servizio per le comunità locali, in particolare, le attività di:

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

1) accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare (agri-nido e agri-asilo);

2) accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

c) identica;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale.

d) identica.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1.

2. Identico.

3. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

3. Identico.

4. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.

4. Identico.

5. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.

5. Identico.

6. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli enti pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale.

6. Identico.

Art. 3.Art. 3.
(Riconoscimento degli operatori)(Riconoscimento degli operatori)

1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2, comma 1, e di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono altresì le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore a un anno per l'adeguamento ai prescritti requisiti. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7. Dal riconoscimento degli operatori di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2, comma 1, e di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono altresì le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore a un anno per l'adeguamento ai prescritti requisiti. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7. Dal riconoscimento degli operatori di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. In caso di inadempienza a quanto disposto dal comma 1, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Soppresso

Art. 4.Art. 4.
(Disposizioni in materia
di organizzazioni di produttori)
(Disposizioni in materia
di organizzazioni di produttori)

1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti dell'agricoltura sociale, in coerenza con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con le norme nazionali di applicazione.

Identico

Art. 5.Art. 5.
(Locali per l'esercizio delle attività
di agricoltura sociale)
(Locali per l'esercizio delle attività
di agricoltura sociale)

1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 mantengono ovvero acquisiscono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.

1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.

2. Le regioni possono promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

Art. 6.Art. 6.
(Interventi di sostegno)(Interventi di sostegno)

1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

1. Identico.

2. I comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

2. Identico.

3. Nell'ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali, di cui all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, sono previsti criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Identico.

4. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti».

4. Identico.

5. Con apposito decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attività di cui all'articolo 2, nell'ambito delle risorse previste dalla legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Identico.

6. Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, le regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale. A tale fine le regioni promuovono tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.

6. Identico.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano appositi provvedimenti per la concessione di agevolazioni connesse alle attività di cui all'articolo 2.

Soppresso

Art. 7.Art. 7.
(Istituzione dell'Osservatorio
sull'agricoltura sociale)
(Istituzione dell'Osservatorio
sull'agricoltura sociale)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, di seguito denominato «Osservatorio», al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

1. Identico.

a) definizione di linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;

b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;

d) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;

e) proposta di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.

2. L'Osservatorio cura il coordinamento della sua attività con quella degli analoghi organismi istituiti presso le regioni in materia di agricoltura sociale.

2. L'Osservatorio cura il coordinamento della sua attività con quella degli analoghi organismi istituiti presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura sociale.

3. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto da:

3. Identico.

a) cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, designati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia;

b) cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle organizzazioni medesime;

d) due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale, designati dalle reti medesime;

e) due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale;

f) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale con riferimenti statutari all'ambito agricolo iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo 11 della medesima legge n. 383 del 2000;

g) due rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla definizione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto da adottare entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla definizione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

DISEGNO DI LEGGE N. 205

d’iniziativa dei senatori De Petris ed altri

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle prestazioni di carattere innovativo a sostegno dei soggetti svantaggiati, della famiglia e delle istituzioni scolastiche, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, integrano in modo sostanziale e continuativo l'attività agricola con una delle seguenti ulteriori attività:

a) inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche attraverso fornitura di servizi e di prestazioni;

b) fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti di cui alla lettera a).

2. Le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono, in ogni caso, realizzate in cooperazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio.

3. Le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono considerate attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e ad esse si applicano le disposizioni dell'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 3.

(Accreditamento degli operatori)

1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia, al fine di consentire l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto accreditante competente per l'attività, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7. Le imprese accreditate sulla base del possesso di requisiti minimi sono iscritte in un elenco ufficiale costituito a livello regionale.

2. Se le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedono a quanto disposto dal comma 1, il Ministro competente per gli affari regionali e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce con proprio decreto i requisiti di cui al citato comma 1.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori)

1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori (OP), di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti e per servizi dell'agricoltura sociale. Le OP di agricoltura sociale, ai fini del rispetto dei requisiti minimi per il riconoscimento delle OP stabiliti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 febbraio 2007, pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono costituite da almeno tre imprese, senza limiti di carattere regionale, e con un volume minimo di produzione commercializzata e di servizi erogati pari a 90.000 euro.

Art. 5.

(Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale)

1. Per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale individuate dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), possono essere utilizzati i locali o parte di essi esistenti nel fondo agricolo.

2. I locali di cui al comma 1 sono assimilabili, ad ogni effetto di legge, ai fabbricati rurali strumentali all'attività degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

3. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale.

Art. 6.

(Interventi di sostegno)

1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

2. In conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, previa richiesta degli operatori del settore.

3. Gli enti pubblici territoriali e non territoriali prevedono criteri di priorità nei procedimenti di assegnazione di terreni demaniali, soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale.

4. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, e agli operatori dell'agricoltura sociale accreditati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti».

5. L'agevolazione contributiva di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, si applica a tutti i soggetti svantaggiati impiegati nei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge, qualora accreditati ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.

6. Al numero 51) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e» sono soppresse.

Art. 7.

(Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, di seguito denominato «Osservatorio», al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) definizione di linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per l'accreditamento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla proposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno alle imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;

b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;

d) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;

e) proposizione di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.

2. L'Osservatorio è composto da:

a) quattro rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro della salute;

b) quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali e di rappresentanza del settore agricolo designati dalle organizzazioni medesime e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

d) tre rappresentanti di organizzazioni del terzo settore, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale.

3. L'Osservatorio può avvalersi, per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti, del supporto di esperti qualificati nel settore dell'agricoltura sociale.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'insediamento dell'Osservatorio e alla definizione delle relative modalità di organizzazione e di funzionamento. I componenti all'Osservatorio non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso, né rimborso spese.