• Testo DDL 1696

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Atto a cui si riferisce:
S.1696 Riordinamento della Croce Rossa Italiana e abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1696
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori CIAMPOLILLO, TAVERNA, FUCKSIA, SIMEONI, BUCCARELLA, ENDRIZZI, GIROTTO, PETROCELLI, MOLINARI, SERRA, MANGILI, SCIBONA, BERTOROTTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2014

Riordinamento della Croce rossa italiana e abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178

Onorevoli Senatori. -- La Croce rossa italiana (CRI) è stata fondata con il nome di Comitato dell'associazione italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra a Milano il 15 giugno 1864, ad opera del Comitato medico milanese dell'Associazione medica italiana, due mesi prima della firma della Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti in guerra. La CRI riceve il formale riconoscimento dal regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, con il quale la CRI è eretta in corpo morale e viene dispensata dalla tutela ordinaria delle opere pie, rimanendo soggetta all'unica tutela e sorveglianza dei Ministri della guerra e della marina.

La legge 25 marzo 1964, n. 206, ha istituito un Collegio di revisori dei conti presso l'Associazione italiana della Croce rossa, alla quale è stata affidata la revisione della gestione della Croce rossa italiana.

La XX Conferenza internazionale della Croce rossa, svoltasi a Vienna nell'ottobre del 1965, ha stabilito i sette princìpi fondamentali del Movimento internazionale di Croce rossa, princìpi che ne costituiscono lo spirito e l'etica: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità; princìpi fondamentali che sono garanti dell'azione del Movimento, ma anche della CRI e di ogni suo volontario e aderente.

Tra gli altri compiti la CRI ha quello di organizzare e svolgere, in tempo di pace e sempre in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, sia interne che internazionali, nonché di promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e di organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie.

Con la legge 20 marzo 1975, n. 70, la CRI viene classificata «ente di assistenza generica» e, quindi, assoggettata alla disciplina degli enti parastatali.

Con la nascita del Sistema sanitario nazionale, istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, la CRI ha dovuto provvedere al suo riordino sulla base delle disposizioni dell'articolo 70. Nello specifico vengono trasferiti ai comuni competenti per territorio, per essere destinati alle unità sanitarie locali, i servizi di assistenza sanitaria dell'Associazione della croce rossa italiana non connessi direttamente alle sue originarie finalità.

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante riordinamento della Croce rossa italiana ha stabilito, al comma 1 dell'articolo 1, che la CRI ha la «qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici».

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

La legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha stabilito che il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, tra cui la CRI, è differito al 30 giugno 2012.

Successivamente, con la legge 7 agosto 2012, n. 131, il predetto termine di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, è stato differito al 30 settembre 2012.

Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa italiana, stabilisce all'articolo 1 che le funzioni esercitate dalla CRI sono trasferite (dal 1º gennaio 2016) alla costituenda Associazione della Croce rossa italiana, persona giuridica di diritto privato ai sensi del libro primo, titolo II, capo II, del codice civile, iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale.

Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni ha introdotto, tra le altre, alcune modifiche al citato decreto legislativo n. 178 del 2012. La novità principale consiste nel rinvio di un anno della «privatizzazione» della CRI. Il comma 10-quater dell'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013 opera, infatti, un generale differimento di un anno di tutti i termini originariamente previsti dal decreto legislativo n. 178 del 2012.

Il presente provvedimento abroga il decreto legislativo n. 178 del 2012, e dunque la privatizzazione della CRI; riacquista pertanto efficacia il precedente decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 163, nel quale viene previsto che la CRI è un ente di diritto pubblico e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce rossa, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è abrogato.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce rossa, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le seguenti disposizioni:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento della Croce rossa italiana;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;

3. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le norme di attuazione della presente legge e si provvede all'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di assegnazione.