C. 962 EPUB Proposta di legge presentata il 16 maggio 2013
Atto a cui si riferisce:
C.962 Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di divieto di dedicare strade, monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti a esponenti del partito fascista o delle Forze armate durante il regime fascista ovvero a condannati per delitti di mafia o terrorismo
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 962 |
Tali tentativi, spesso, sono stati portati avanti anche attraverso l'intitolazione di strade, monumenti e lapidi a noti criminali. È noto a tutti, ad esempio, quanto accaduto di recente ad Affile, piccolo comune della provincia di Roma, dove il sindaco ha dedicato a Rodolfo Graziani, reo di massacri ed esecuzioni di massa in Libia ed Etiopia, condannato per i suoi crimini a 19 anni di carcere, addirittura un mausoleo.
Ma sono innumerevoli i casi in Italia in cui le perverse passioni di taluni amministratori locali per taluni criminali macchiano in modo indelebile la toponomastica.
Questo progetto di legge si propone di modificare gli articoli 2 e 3 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, che disciplina la toponomastica stradale e i monumenti a personaggi contemporanei.
In particolare, si stabilisce che nessuna strada, monumento, lapide o altro ricordo permanente posto in un luogo pubblico o aperto al pubblico può essere dedicato a esponenti del disciolto partito fascista o ad appartenenti alle Forze armate durante la dittatura fascista, nonché a chi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per atti di terrorismo o per associazione mafiosa.
Si tratta, in sostanza, di limitare la discrezionalità degli amministratori locali, vietando la dedica di monumenti, strade e lapidi a criminali.
1. All'articolo 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, è aggiunto, infine, il seguente comma:
«Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a esponenti del disciolto partito fascista o ad appartenenti alle Forze armate durante la dittatura fascista. Lo stesso divieto riguarda l'intitolazione a persone che siano state condannate con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli articoli 241, 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 280, 280-bis, 289, 289-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale».
2. All'articolo 3 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nessun monumento, lapide o ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico a esponenti del disciolto partito fascista o ad appartenenti alle Forze armate durante la dittatura fascista. Lo stesso divieto riguarda l'intitolazione a persone che siano state condannate con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli articoli 241, 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 280, 280-bis, 289, 289-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale».