• C. 944 EPUB Proposta di legge presentata il 14 maggio 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.944 Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 944


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MIGLIORE, PILOZZI, KRONBICHLER, AIELLO, AIRAUDO, BOCCADUTRI, FRANCO BORDO, COSTANTINO, DI SALVO, DURANTI, DANIELE FARINA, CLAUDIO FAVA, FERRARA, FRATOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIAZZONI, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, SCOTTO, ZAN, ZARATTI
Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
Presentata il 14 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Il diritto di asilo trova il suo fondamento nell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, in virtù del quale «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge».
      A più di sessanta anni dalla data di entrata in vigore della Carta costituzionale, non è ancora stata approvata una legge sul diritto di asilo aderente al dettato costituzionale. La legge 30 luglio 2002, n. 189, è, infatti, del tutto insufficiente oltre che, in alcune parti, in contrasto con i princìpi costituzionali.
      Le sezioni unite civili della Corte di cassazione da tempo hanno stabilito che l'articolo 10 della Costituzione è immediatamente e direttamente applicabile e attribuisce allo straniero un diritto soggettivo perfetto (sentenza n. 4674 del 1997).
      La presente proposta di legge intende quindi regolamentare la materia della protezione umanitaria e del diritto di asilo, dando finalmente piena attuazione al dettato costituzionale e garantendo il recepimento nell'ordinamento italiano di disposizioni contenute in molti trattati internazionali.
      L'Italia, infatti, aderisce alle convenzioni internazionali che sanciscono il divieto di estradizione – e quindi, a maggior ragione, di espulsione – nei Paesi dove lo straniero rischia la pena di morte o anche solo di essere discriminato per motivi razziali, etnici, religiosi e politici.
      L'Italia, inoltre, ha firmato e reso esecutiva, con la legge n. 848 del 1955, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e la Corte costituzionale, con sentenza n. 223 del 27 giugno 1996, ha dichiarato incostituzionale il disposto dell'articolo 698, comma 2, del codice di procedura penale nonché l'articolo IX del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, reso esecutivo dalla legge n. 225 del 1984, sancendo il divieto di estradizione e quindi, a maggior ragione, seppure in via indiretta e analogica, di espulsione, ogni volta che, nel Paese ove il soggetto dovrebbe essere inviato, vi sia anche solo la possibilità di una condanna alla pena capitale.
      Nello stesso senso si pone la disposizione dell'articolo 19, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo cui: «In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione».
      Nell'articolo 43, comma 1, del predetto testo unico si precisa che «costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica».
      Va rilevato, inoltre, come i presupposti per ottenere lo status di rifugiato siano differenti rispetto a quelli richiesti dalla Costituzione per ottenere l'asilo. Per la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo statuto dei rifugiati, resa esecutiva dalla legge n. 722 del 1954, è necessario che lo straniero sia perseguitato ovvero nutra il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza o di religione o per la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche e non possa o non voglia per tale motivo avvalersi della protezione del Paese di cui è cittadino. Per quanto riguarda l'asilo, il nostro ordinamento costituzionale prevede che questo sia garantito allo straniero al quale sia impedito, nel suo Paese, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
      Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), le decisioni sull'asilo e sullo stato di rifugiato non possono e non devono avere carattere politico: devono, cioè, essere assunte esclusivamente in base alla sussistenza o no dei requisiti previsti, senza alcun margine di discrezionalità. Nel caso contrario, la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo verrebbe condizionata dalle convenienze politiche del momento: il che è inammissibile in uno Stato di diritto.
      Non si può non rilevare, infine, che, dal momento che il diritto di asilo, come più volte ribadito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche di legittimità, è da considerare un «diritto soggettivo perfetto», deve essere un giudice, autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato, a decidere se esistono i presupposti per il suo riconoscimento. E che, fino a quando non vi è una sentenza irrevocabile di concessione o di diniego della richiesta di asilo, è dovere di ogni Stato democratico offrire protezione allo straniero che ne fa richiesta ogni volta che dal richiedente sia prospettata una situazione per la quale, nel suo Paese di origine, sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione (salvo i casi di richieste meramente strumentali o inammissibili).
      Prevedere che, a fronte del diniego del riconoscimento del diritto di asilo e in pendenza di ricorso all'autorità giudiziaria, il richiedente possa essere espulso, significa non solo vanificare i princìpi del nostro ordinamento costituzionale e di ogni ordinamento democratico, ma anche assumersi la grave responsabilità di non tutelare tutti coloro ai quali, nel loro Paese, non sono garantiti i fondamentali diritti dell'uomo.
      La presente proposta di legge prevede quindi che, a fronte di persecuzioni e discriminazioni perpetrate ai danni di stranieri o di apolidi nei Paesi di cui sono, rispettivamente, cittadini o abitualmente residenti, sia certa, per i richiedenti, l'acquisizione del diritto di asilo nel nostro Paese.
      Si tratta di persecuzioni e discriminazioni legate non solo a motivi politici, di razza, di religione, di nazionalità e di appartenenza a un determinato gruppo sociale o etnico, ma anche di persecuzioni o discriminazioni relative al sesso e all'orientamento sessuale, come delineato dalla stessa Convenzione di Ginevra del 1951.
      La presente proposta di legge quindi assicura un'adeguata tutela alle donne, intese come gruppo sociale, che siano pur solo potenzialmente vittime di violenze di carattere sessuale, fisico o psicologico in Paesi in cui tali aberranti pratiche sono sostenute o anche indirettamente tollerate dallo Stato. Le forme integraliste di interpretazione e di applicazione della sharia islamica, soprattutto in alcune zone dominate dal fondamentalismo islamista, colpiscono con particolare ferocia le donne, mettendone a rischio diritti fondamentali quali la sicurezza fisica, la sessualità, la maternità e, in casi estremi – ma non rari –, la stessa vita. Un altro caso emblematico riguarda la diffusa pratica delle mutilazioni genitali femminili della quale molte donne sono vittime.
      In molti Paesi, inoltre, si attuano vere e proprie persecuzioni ai danni di uomini e di donne i cui orientamenti sessuali non sono, per così dire, «conformi» ai precetti delle religioni dominanti o di Stato, e pertanto puniti dalle leggi statali. In molti casi il richiedente asilo ha rifiutato di aderire a ruoli socialmente o culturalmente definiti o di rispettare le aspettative di comportamento attribuite al proprio sesso. Frequenti sono pertanto le richieste di asilo che coinvolgono omosessuali e transessuali che hanno affrontato non solo il pubblico pregiudizio, ma anche veri e propri abusi, violenze o dure discriminazioni; situazioni cui la presente proposta di legge intende offrire adeguata tutela. Si pensi all'Egitto, dove l'omosessualità è punita con la detenzione, o all'Arabia Saudita, dove addirittura è punita con la pena capitale. Sempre ai sensi della citata Convenzione di Ginevra, anche nei Paesi dove le pratiche omosessuali non sono illegali, il richiedente può sostenere la validità della propria richiesta quando lo Stato condona o tollera pratiche discriminatorie o ingiustizie da lui subite, o anche quando non viene garantita la necessaria protezione a questo gruppo sociale.
      La presente proposta di legge prevede la garanzia del diritto di asilo per coloro che sono costretti a fuggire dal proprio Paese per salvare sé o i propri familiari da persecuzioni o dal timore fondato di persecuzioni: status che deve essere concesso a chiunque subisce minacce alla propria vita o vede minacciata la propria incolumità personale, la propria sicurezza, la propria libertà personale, ovvero a chi è sottoposto a trattamenti disumani o degradanti. Non solo, ma, più in generale, a ogni straniero al quale, nel suo Paese, è impedito l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
      Viene inoltre esteso il diritto di asilo al coniuge, ai conviventi e ai figli minori al fine di assicurare il mantenimento dell'unità familiare e dei riferimenti affettivi.
      I proponenti sottopongono all'attenzione del Parlamento la presente proposta di legge con l'auspicio che trovi finalmente attuazione il dettato costituzionale in materia di diritto di asilo.
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PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCÌPI GENERALI
Art. 1.
(Protezione della persona).

      1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e in conformità alle convenzioni e agli accordi internazionali a cui l'Italia aderisce.

Capo II
ASILO
Art. 2.
(Titolari del diritto di asilo).

      1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:

          a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito denominata «Convenzione di Ginevra», e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo dalla legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di orientamento sessuale, di nazionalità, di appartenenza a un determinato gruppo

sociale o etnico, ovvero per le sue opinioni politiche;

          b) allo straniero o all'apolide che non può o non vuole avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale o gli è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

      2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra, il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato.

Art. 3.
(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, e dell'interno, è istituita la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione centrale», alla quale è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge e sulla permanenza o cessazione dell'asilo, nonché ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal regolamento di attuazione della medesima legge di cui all'articolo 14, comma 1. La Commissione centrale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
      2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un professore universitario ordinario in materie giuridiche. La nomina a presidente

della Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della Commissione centrale rimangono in carica fino al rinnovo della Commissione medesima.
      3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute da professori universitari in materie giuridiche. Le disposizioni del regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, comma 1, devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.
      4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica di primo dirigente e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani, nominato dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Ciascuna amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente della Commissione. In caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole per il richiedente. Le sezioni possono deliberare con la partecipazione di tre componenti. Quando se ne ravvisa la necessità, una o più sezioni della Commissione centrale possono svolgere la propria attività in sede locale con il supporto amministrativo della prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a viceprefetto aggiunto.
      5. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di presidenza, di cui al comma 6, ne rilevi motivatamente l'esigenza, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
      6. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente della Commissione, che lo presiede. Al consiglio di presidenza partecipa, su invito del presidente della Commissione, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati di cui al comma 4. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande di asilo, nonché i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di cui coordina le attività, determinando le modalità e i mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione centrale.
Art. 4.
(Presentazione della domanda di asilo).

      1. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora.
      2. Non si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 10 e del comma 6 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.
      3. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione

della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e sulle facoltà di cui può disporre, nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti a organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda, le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà.
      4. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda autorizza lo straniero all'ingresso nel territorio della Repubblica, con l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e con l'obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è trasmessa con l'allegata documentazione alla Commissione centrale e in copia alla questura.
      5. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.
      6. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e indicare il domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.
      7. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino alla decisione definitiva sulla sua richiesta.
      8. Il questore rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
      9. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare di cui all'articolo 2.
Art. 5.
(Minori non accompagnati richiedenti asilo).

      1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro il quarto grado di età non inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria.
      2. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il presidente del tribunale per i minorenni nomina un tutore, il quale ha l'obbligo di prendere contatto con le autorità competenti per la riattivazione del procedimento.
      3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.

Art. 6.
(Esame della domanda di asilo).

      1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tal fine valuta:

          a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio;

          b) le dichiarazioni rese in sede di audizione svolta dallo straniero di fronte alla Commissione centrale;

          c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonché ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;

          d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili e umani.

      2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.
      3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.
      4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subìto violenza, la Commissione centrale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un colloquio preliminare, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora ciò sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.


      5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione centrale nomina un interprete.
      6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.
      7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione centrale o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.
      8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente sezione.
      9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione centrale nonché, ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo straniero.
      10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta alla medesima Commissione.
      11. Qualora la Commissione centrale non pervenga alla decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.
Art. 7.
(Decisione sulla domanda di asilo).

      1. Al termine dell'istruttoria, la Commissione centrale adotta una delle seguenti decisioni:

          a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;

          b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla presente legge;

          c) adotta il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio di cui all'articolo 8.

      2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione.
      3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro un mese dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.
      4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo, nonché dell'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.
      5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro un mese dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1. A tal fine, la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale.
      6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non è stato riconosciuto il diritto di asilo.

Art. 8.
(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio).

      1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari

per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, può decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio.
      2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo al rilascio di un'autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo, qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto. Decorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 13 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 14.
      3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità, verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di tali misure coloro che ne hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. Ai richiedenti che non hanno ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2.
Art. 9.
(Ricorsi).

      1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale del luogo di

domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato e ai suoi familiari di cui all'articolo 2, comma 2, in possesso del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di richiedere il prolungamento di validità di tale permesso per richiesta di asilo.
      2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione centrale, la quale ha l'obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e può, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, ogni controdeduzione.
      3. L'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla notificazione della sentenza. L'appello sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale.
      4. La sentenza che accoglie il ricorso e riconosce il diritto di asilo sostituisce a tutti gli effetti la decisione della Commissione centrale.
      5. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.
Art. 10.
(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio).

      1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di asilo un apposito certificato, che è consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della decisione.


      2. Lo straniero cui è stato riconosciuto il diritto di asilo può richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo.
      3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo.
      4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.
Art. 11.
(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio).

      1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza del diritto di asilo. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno prevista ai sensi della normativa vigente in materia di immigrazione; in caso contrario, si applica l'articolo 9.

Capo III
MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE
Art. 12.
(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro

dell'interno, con proprio decreto, individua i posti di frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere il richiedente asilo e i suoi familiari. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per tale accoglienza, qualora non risultino già disponibili o non sia possibile riadattare locali già esistenti.
      2. Durante la fase dell'esame della richiesta, il richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Ministero dell'interno, ancorché continuative, per malattia e infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne e per i minori devono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia e una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonché per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo si applicano, se la domanda di asilo è presentata presso posti di frontiera, le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del testo unico, e successive modificazioni.
      3. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato il proprio domicilio ai sensi dell'articolo 4, comma 6, è tenuto a fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediate. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.
      4. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza, può stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato od organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture.
      5. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per l'accoglienza, compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero pro capite determinato con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, il trasporto del richiedente con il mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nonché l'alloggio e il vitto del medesimo nella località ove si svolge l'audizione.
      6. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.
Art. 13.
(Diritti del titolare del diritto di asilo).

      1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.
      2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari nel territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 14.
      3. Lo straniero al quale è stato riconosciuto il diritto di asilo ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro tre mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani. Lo straniero al quale è stato riconosciuto il diritto di asilo ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Lo straniero al quale è stato riconosciuto il diritto di asilo gode, altresì, del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociali, nonché di assistenza sanitaria.
      4. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.
Art. 14.
(Regolamento di attuazione. Misure di assistenza e di integrazione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, il regolamento di attuazione della presente legge, volto, in particolare, a definire i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonché le norme occorrenti per il coordinamento e il finanziamento degli interventi in favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili e

umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati dallo stesso regolamento. Per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza e di integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.
      2. Allo straniero al quale è stato riconosciuto il diritto di asilo e che si trova in stato di bisogno i comuni erogano un contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di sei mesi ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza.
      3. I comuni definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili e umani, progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimento dell'autosufficienza economica, nonché l'attivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 15.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 14.000.000 di euro annui per l'anno 2014 e a 15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.