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Atto a cui si riferisce:
C.934 Disposizioni concernenti il diritto all'obiezione di coscienza per il personale militare


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 934


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DURANTI, PIRAS, MARCON, SCOTTO, DI SALVO, COSTANTINO, FRATOIANNI, LACQUANITI, MELILLA, NICCHI, PIAZZONI, RICCIATTI
Disposizioni concernenti il diritto all'obiezione di coscienza per il personale militare
Presentata il 13 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La professionalizzazione delle Forze armate e il sempre più consistente impegno delle stesse in attività belliche o para-belliche in operazioni militari che non sono connesse direttamente con la difesa del territorio nazionale apre, forse per la prima volta in maniera così evidente, un problema nuovo per il nostro ordinamento, quello cioè del diritto del militare professionista di dichiarare la propria obiezione di coscienza al servizio militare.
      L'obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio, fino a quando tale servizio era previsto, era un dato acquisito nel nostro ordinamento, anche se la sua affermazione ha richiesto un lunghissimo percorso, durato quasi vent'anni, e l'impegno personale, spesso duro e molto penalizzante, di centinaia, migliaia di persone che hanno spesso sacrificato all'affermazione di questo principio di civiltà giuridica anche la propria libertà personale.
      Non si può negare che lo stesso diritto debba essere riconosciuto anche a chi svolga oggi un servizio militare professionale, sia esso un soldato o un ufficiale. Il mutare velocissimo della situazione mondiale, le forme di guerra surrettizia o parzialmente dichiarata nelle quali le Forze armate possono essere coinvolte, l'affievolirsi stesso del concetto di difesa del territorio nazionale, rendono per qualsiasi individuo, uomo o donna, incerta, difficile e spesso contrastata una scelta definitiva di appartenenza alle Forze armate o ai Corpi di polizia ad ordinamento militare.
      Né si può ragionevolmente ipotizzare che una persona che si arruola a diciotto o a venti anni abbia già concluso il proprio processo formativo e che sia fornita di convincimenti definitivi. Il percorso culturale e di coscienza a quell'età è infatti appena iniziato ed è destinato a non cessare mai durante tutta la vita successiva, condizionato non solo da percorsi personali naturalmente indefinibili a priori, ma soprattutto plasmato dall'esperienza che nel caso di persone impiegate in missioni militari operative può essere decisiva nel fare mutare, anche radicalmente, un orientamento filosofico, morale, politico.
      Né, d'altra parte, si può escludere che una scelta, fatta molto spesso esclusivamente sulla base di una motivazione economica, venga a confrontarsi nella realtà con una dimensione politica, morale, etica inaspettata o totalmente diversa da quella presupposta all'atto dell'arruolamento.
      Anche se di esperienze nazionali non ne esistono molte (ricordiamo tuttavia che alla fine degli anni settanta ci fu un caso molto controverso di obiezione di coscienza da parte di un ufficiale dell'Aeronautica militare), essendo l'esperienza professionale generalizzata una realtà troppo recente nel nostro ordinamento, i dati provenienti da altri Paesi con Forze armate di consolidata tradizione professionale dimostrano che il fenomeno dell'obiezione di coscienza tra i militari professionisti è un fenomeno non secondario e non marginale.
      Negli Stati Uniti, secondo quanto riferito dal Central committee for conscientious objectors citato dal notiziario della Scripps howard foundation di Washington, DC, nel 2002 vi erano state circa 30 mila chiamate da parte di militari per lo più di età compresa tra i diciotto e i ventotto anni, in seguito al crescente impegno bellico statunitense successivo agli attentati dell'11 settembre 2001.
      L’American friends service committee aveva stimato che fossero stati oltre 2.500 i militari professionisti statunitensi che avevano tentato di congedarsi al tempo della guerra del Golfo nel 1991.
      Secondo il General accounting office, un organismo del Congresso degli Stati Uniti con funzioni assimilabili per certi versi a quelle della Corte dei conti, sarebbero stati 447 i militari che avrebbero chiesto di essere congedati per ragioni di coscienza nel 1991. Normalmente, secondo lo stesso ufficio, le richieste di obiezione di coscienza negli Stati Uniti sono circa 200 l'anno.
      Le Forze armate statunitensi riconoscono infatti il diritto all'obiezione di coscienza ai propri appartenenti, anche se con procedure largamente arbitrarie e di tipo esclusivamente amministrativo, tanto che Amnesty International negli scorsi anni ha denunciato ben trentadue casi di cosiddetti «prigionieri di coscienza» tra i militari statunitensi. Tale diritto deriva da una sentenza del 1965 della Corte Suprema (Seeger v. U.S., 380 U.S. 163 at 164-65) in base alla quale, con riferimento al Primo emendamento relativamente alla difesa del diritto alla libertà di religione, l'obiezione di coscienza del militare è stata riconosciuta un valore costituzionalmente protetto.
      È inoltre recente, ma ha ramificazioni profonde, il rifiuto di centinaia di soldati e di ufficiali delle Forze armate israeliane di prestare servizio nei territori palestinesi occupati. Un rifiuto che ha creato molti problemi al Governo israeliano per l'inaspettata ampiezza e per la risonanza che ha avuto all'interno di Israele stesso e all'estero.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce la possibilità per gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare, indipendentemente dal grado rivestito, di dichiararsi obiettori di coscienza. L'articolo 2 istituisce la Commissione incaricata dell'esame delle domande di obiezione di coscienza e ne stabilisce la sua composizione. L'articolo 3 prevede la possibilità per il militare obiettore di essere messo in aspettativa in attesa della valutazione della Commissione e di poter ricorrere al giudice ordinario contro il suo giudizio. L'articolo 4 prevede l'emanazione da parte del Ministero della difesa di un regolamento di attuazione da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari per un parere.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare possono, in qualsiasi momento, dichiararsi obiettori di coscienza nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, di coscienza e di religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, e chiedere il congedo assoluto senza demerito.
      2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata indipendentemente dal grado rivestito e dallo status giuridico del militare, anche in relazione alla forma di reclutamento.
      3. Il congedo può essere sostituito, su richiesta dell'interessato e subordinatamente all'autorizzazione della Forza armata o del Corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza, con l'assegnazione permanente e incondizionata ad attività non combattenti.

Art. 2.

      1. È istituita, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione incaricata dell'esame delle domande di obiezione di coscienza presentate ai sensi dell'articolo 1, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, dura in carica tre anni ed è composta da soggetti di chiara fama nel rispettivo ambito di competenza. Fanno parte della Commissione un professore universitario ordinario di filosofia, uno psicologo e un rappresentante del Comitato centrale di rappresentanza (COCER) interforze. La Commissione è integrata, su richiesta del militare obiettore, da un rappresentante della confessione religiosa alla quale il militare appartiene.
      3. L'obiettore di coscienza ha la facoltà di farsi assistere, durante l'esame da parte della Commissione, da una persona di propria fiducia.
Art. 3.

      1. Dal momento della dichiarazione di cui all'articolo 1, il militare è posto, su sua richiesta, in aspettativa fino al momento della valutazione da parte della Commissione.
      2. Contro il giudizio della Commissione è ammesso ricorso al giudice ordinario. La competenza è stabilita in base al luogo di residenza del ricorrente.

Art. 4.

      1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della difesa adotta il relativo regolamento di attuazione.
      2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro due mesi dalla data di assegnazione.