• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/09289 in data 10 febbraio 2015 veniva firmato un accordo di cooperazione tra Garante per la protezione dei dati personali italiano e l'analoga istituzione albanese allo scopo di assicurare la tutela...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09289presentato daPALAZZOTTO Erasmotesto diGiovedì 21 maggio 2015, seduta n. 432

PALAZZOTTO. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
in data 10 febbraio 2015 veniva firmato un accordo di cooperazione tra Garante per la protezione dei dati personali italiano e l'analoga istituzione albanese allo scopo di assicurare la tutela dei dati personali di cittadini italiani raccolti da soggetti operanti in Albania;
tale accordo partiva dalla constatazione di come numerosi call center, già operanti in Italia, stavano delocalizzando la propria attività nel paese balcanico;
l'accordo contempla, all'articolo 1, iniziative di monitoraggio e attività ispettiva al fine di garantire l'adeguata sicurezza;
l'accordo segue, a distanza di anni, quanto contenuto nell'articolo 24-bis del «decreto sviluppo» del 2012. In particolare per quel che concerne l'obbligo di comunicazione (sia per call center già operativi all'estero che per quelli intenzionati al trasferimento dell'attività) al Garante per la protezione dei dati personali;
l'accordo Italia-Albania citato in premessa, non specifica in che modo venga svolta l'attività ispettiva;
sempre l'articolo 24-bis del «decreto sviluppo» del 2012, prevede che in caso di chiamata a un call center il cui operatore risponda dall'estero, l'operatore medesimo debba indicare preliminarmente all'utente il Paese estero in cui egli sia collocato;
l'articolo 24-bis del «decreto sviluppo» del 2012 prevede una sanzione pecuniaria di 10 mila euro per ogni giorno di violazione;
l'accordo Italia-Albania, pur mettendo riparo alla situazione segna, di fatto, l'impotenza del Governo nazionale nei confronti delle società che gestiscono i call center. Piuttosto che trovare iniziative capaci di garantire i livelli di occupazione si creano i presupposti per il trasferimento all'estero di questi ultimi;
i dati dei controlli delle autorità competenti attestano diffuse violazioni in materia di trattamento dei dati personali;
4U è un'azienda nata per offrire soluzioni di business in outsourcing per le imprese, con particolare attenzione al customer management;
l'azienda è organizzata con una direzione centrale di sviluppo commerciale e pianificazione, con sede a Palermo, che alimenta e coordina 12 sedi in franchising. In totale l'azienda dispone di 850 postazioni operatore e oltre 2200 lavoratori, di cui 370 dipendenti e il restante con contratti prevalentemente a progetto;
4U Servizi, in seguito alla progressiva delocalizzazione delle attività effettuata dalla Sisal Match Point in Albania e del perdurare della situazione in cui versa il settore (gare al massimo ribasso, assenza di regole per gli appalti) ha deciso di aprire sulla sede di Palermo, una procedura di mobilità per 175 dipendenti su 370;
è evidente agli interroganti che con il licenziamento di più della metà dei dipendenti, l'azienda è destinata a non andare più avanti, quanto meno in Italia;
inoltre, alla delocalizzazione della commessa Sisal, si aggiunge la cattiva notizia che anche Wind Infostrada starebbe prospettando di mettere a gara la più grossa commessa affidata a 4U. Il rischio concreto, quindi, anche a parere delle organizzazioni sindacali, è quello che anche l'altra metà che resterà occupata dopo i primi licenziamenti possa rischiare di perdere il lavoro;
a parere dell'interrogante non è accettabile che Sisal Matchpoint, azienda italiana che ha in concessione dai Monopoli di Stato la gestione di giochi d'azzardo e scommesse, abbia portato il lavoro a Tirana, abbandonando l'Italia e mettendo a rischio la sopravvivenza della sede di Palermo;
per quanto riguarda la commessa Sisal Match Point, occorre inoltre rilevare la particolare natura dei dati trattati dalla commessa stessa, compresi quelli relativi a codici di carte di credito dei clienti;
la scelta di Sisal, per altro, dettata dal minor costo del lavoro in territorio albanese conferma la tendenza all'utilizzo dello strumento della gara a massimo ribasso. A tal riguardo è da notare la recente sentenza del TAR relativa alla vicenda call center multiutility Acea che censura, dichiarandone l'annullamento, della procedura della gara a massimo ribasso;
in numerose prese di posizione, il Governo ha sempre dichiarato di lavorare a concrete iniziative volte a disincentivare il fenomeno delle delocalizzazioni delle società attive nel settore dei call center. Eppure sono le stesse società a capitale pubblico, come Sisal, ad aprire la strada alla fuga delle commesse dall'Italia –:
se il Governo non intenda esplicitare le modalità di ispezione previste dall'accordo Italia – Albania sul trattamento dei dati personali;
quali iniziative vengano adottate per il rispetto della legislazione nazionale – in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali e della disciplina sul registro delle opposizioni;
se alla luce di casi di sanzioni comminate per violazioni accertate, ma mai applicate con riferimento alla delocalizzazione dei call center, il Governo non ritenga necessario procedere con l'applicazione o l'inasprimento delle stesse;
se il Governo non intenda assumere iniziative per procedere al blocco delle procedure di delocalizzazione per i servizi di call center operanti con la pubblica amministrazione e con società, come Sisal, a totale o parziale capitale pubblico;
quali siano in concreto le iniziative prese dal Governo per disincentivare le gare con procedura a massimo ribasso e il trasferimento dell'attività all'estero;
se non intenda assumere immediatamente ogni iniziativa di competenza per evitare che l'azienda di call-center 4U proceda con la mobilità e quindi con il licenziamento di 175 dipendenti del sito palermitano a causa della delocalizzazione in Albania della commessa Sisal Match Point. (4-09289)