• Testo DDL 1936

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Atto a cui si riferisce:
S.1936 Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ulteriori disposizioni in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1936
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati Matteo BRAGANTINI, BORGHESI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, Giovanni FAVA, FEDRIGA, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, Gianluca PINI, PRATAVIERA e RONDINI

(V. Stampato Camera n. 219)

approvato dalle Commissioni permanenti riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati il 20 maggio 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 maggio 2015

Modifiche all’articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ulteriori disposizioni in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti motivati di cui al presente comma devono dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio e devono in ogni caso consentire a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative previsti dai contratti segretati.»;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui non siano stati individuati i soggetti qualificati per lo svolgimento della gara informale nel numero previsto dal periodo precedente, le amministrazioni e gli enti usuari danno conto, in una relazione scritta, delle modalità della ricerca effettuata e delle motivazioni che li hanno portati a considerare idonei alla partecipazione alla gara soltanto i soggetti invitati. Nel caso in cui la negoziazione con più di un operatore sia stata ritenuta incompatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza, le amministrazioni e gli enti usuari danno conto, con atto motivato, delle ragioni che hanno condotto all'affidamento del contratto attraverso la negoziazione con un unico operatore.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, i contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti. In sede di controllo preventivo, la Corte dei conti si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi contratti entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, la pronuncia si intende espressa in senso favorevole. Il controllo preventivo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un ufficio della Corte dei conti organizzato, ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. In sede di controllo successivo, la Corte dei conti si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di controllo successivo è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione alle Camere».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'articolo 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la parola: «adottano» sono inserite le seguenti: «, ove non sia istituito l'ufficio del segretario generale,».

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.