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Atto a cui si riferisce:
C.907 Istituzione di un Corpo giovanile per la difesa del territorio


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 907


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MELILLA, FRANCO BORDO, MATARRELLI, SANNICANDRO
Istituzione di un Corpo giovanile per la difesa del territorio
Presentata il 9 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge prevede l'istituzione di un Corpo giovanile per la difesa del territorio, costituito da giovani disoccupati da impiegare nelle opere di pulizia dei corsi di acqua e delle rive, di rimboschimento, di regolazione del flusso delle acque e di difesa del suolo nell'ambito di singoli bacini o sottobacini idrografici.

L'esempio del New Deal.

      La proposta di legge trova ispirazione da un'analoga iniziativa del 1933 presa da Franklin Delano Roosevelt, eletto nel marzo di quell'anno, proprio ottanta anni fa, Presidente degli Stati Uniti d'America, che si trovò di fronte un Paese in cui rigurgiti di consumismo estremo si alternavano con la disperazione di milioni di disoccupati pieni di debiti, nel quale l'agricoltura era allo sbando con le famiglie rurali alla fame e in cui esisteva una diffusa criminalità resa possibile dalla corruzione di funzionari statali e di uomini politici.
      L'America non era soltanto quella delle banche e delle borse valori dissestate, del debito pubblico avanzante, ma si presentava con il suolo impoverito da decenni di sfruttamento, esposto all'erosione dovuta alle piogge e al vento, con le foreste devastate da incendi, con paesi e città senza fogne e senza discariche dei rifiuti, con città violente e inquinate, solcate da lunghe code di disoccupati pieni di debiti. Nell'America ereditata da Roosevelt era crollata la produzione di acciaio, di alimenti, di automobili e di petrolio.
      Roosevelt capì che la salvezza dell'America dipendeva anche dalla regolazione del corso dei fiumi e dalla lotta all'erosione, dalla ricostruzione della fertilità dei suoli agricoli e dei pascoli e dalla regolamentazione dell'estrazione di minerali,

carbone e petrolio, da una nuova politica urbanistica e da un nuovo rapporto tra città e campagna, da un controllo della produzione delle merci e dalla lotta alle frodi praticate a danno dei consumatori, dalla salvaguardia delle foreste e dall'estensione dei parchi.
      Lo stato di erosione del suolo dell'America richiedeva interventi immediati e le opere di regolazione del corso dei fiumi sarebbero state vanificate se non fossero state accompagnate da una vasta azione di rimboschimento delle valli. Roosevelt aveva sottolineato, fin dalla campagna elettorale, l'importanza delle foreste. Gli alberi – disse – trattengono la terra fertile sui declivi e l'umidità del suolo, regolano il fluire delle acque nei ruscelli, moderano i grandi freddi e i grandi caldi: sono i «polmoni» dell'America perché purificano l'aria e danno nuova forza agli americani.
      Il 14 marzo 1933, dieci giorni dopo essersi insediato alla Casa Bianca, Roosevelt predispose un grande progetto per impiegare un esercito di giovani disoccupati al lavoro nelle foreste. Nell'estate del 1933, 300.000 americani, celibi, dai 18 ai 25 anni di età, figli di famiglie assistite, organizzati nei Civilian Conservation Corps, erano nei boschi, impegnati nei lavori di difesa del suolo che da molti anni erano stati trascurati.
      Negli anni successivi, in molte campagne, 2 milioni di giovani lavoratori, complessivamente, piantarono 200 milioni di alberi, ripulirono il greto dei torrenti, prepararono laghetti artificiali per la pesca, costruirono dighe, scavarono canali per l'irrigazione, costruirono ponti e torri antincendio, combatterono le malattie dei pini e degli olmi, ripulirono spiagge e terreni per campeggi.

L'aggravamento della disoccupazione giovanile in Italia.

      I dati dei centri studi evidenziano un quadro di recessione globale, nell'ambito del quale l'Italia risulta in particolare sofferenza. L'economia in recessione, la società in frantumi, la politica bloccata: questa è l'Italia del 2013, dopo cinque anni di crisi. Dopo cinque anni di Governi di Berlusconi e di Monti il prodotto interno lordo (PIL) del nostro Paese, in termini reali, è ai livelli di dieci anni fa. Il reddito «medio» pro capite è sceso ai livelli dell'anno 2000. Ma il reddito «medio» è un'illusione statistica, le disuguaglianze sono aumentate e tutto l'aumento del reddito degli ultimi dieci anni è finito ad aumentare la ricchezza del 10 per cento più ricco degli italiani che possiede il 46 per cento di tutta la ricchezza del Paese. Nove italiani su dieci stanno ora peggio di dieci anni fa.
      Il peggioramento dell'economia si è accompagnato a una crisi sociale senza precedenti. Il nostro Paese sta tragicamente vivendo una vera e propria emergenza occupazionale, che si aggraverà nei prossimi mesi. Gli ultimi rilevamenti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ci hanno restituito ancora una volta un'immagine drammatica: sono 2,8 milioni i lavoratori precari, la disoccupazione è prossima ormai alla soglia inaudita del 12 per cento con punte che sfiorano il 40 per cento tra i più giovani, mentre i consumi delle famiglie si stanno notevolmente riducendo (meno 7 per cento nel biennio 2012-2013).
      Particolarmente acute sono le difficoltà nel sud del Paese: secondo l'ultimo rapporto della Svimez, la crisi ha prodotto nel meridione il doppio dei danni sociali arrecati al resto del Paese ed esiste il reale pericolo che il divario tra il nord e il sud da incolmato divenga incolmabile. Proprio nelle regioni del sud si sono concentrate le riduzioni più significative di posti di lavoro legate soprattutto al fenomeno della desertificazione industriale. Nel Mezzogiorno una persona su due è fuori dal mercato del lavoro regolare: in valori assoluti, 7 milioni di uomini e di donne che convivono con lavori in nero o precari. Soprattutto preoccupa quello che la Svimez ha definito «spreco generazionale inaccettabile», cioè il dato che vede in crescita nelle regioni meridionali la quota dei giovani Neet (ot in education, employment or training) con un alto livello di istruzione.


      Le stime economiche rese note il 3 maggio scorso dalla Commissione europea confermano come per l'Italia «non ci sono segni di ripresa a breve» e il PIL «continua a contrarsi». La fiducia di imprese e consumatori è ancora negativa e il PIL continua a contrarsi (–1,3 per cento per il 2013). Anche la disoccupazione continua resta sotto il segno negativo: raggiungerà quota 11,8 per cento nel 2013 e supererà la soglia del 12 per cento arrivando al 12,2 per cento nel 2014, contro, rispettivamente, l'11,6 per cento e il 12 per cento stimati a febbraio. Secondo le stime della Commissione, «la ripresa dell'attività economica è troppo lenta per ridurre la disoccupazione», che per il 2013 e il 2014 nell'eurozona resta invariata rispetto alle vecchie stime, rispettivamente al 12,2 per cento e 12,1 per cento. «L'alta disoccupazione – avverte la Commissione – potrebbe mettere a rischio la coesione sociale».
      Si propone, dunque, tra le misure atte a rilanciare l'occupazione giovanile, anche un intervento diretto da parte dell'operatore pubblico, ovvero l'istituzione di un Corpo giovanile per la difesa del territorio, che si deve inserire in un più generale Piano straordinario pluriennale per la difesa del suolo e la bonifica del territorio, quale vera e prioritaria opera infrastrutturale in grado non solo di mettere in sicurezza il nostro fragile territorio, ma di attivare centinaia di cantieri con evidenti ricadute importanti dal punto di vista economico e occupazionale.
      Solo nell'ultimo triennio lo Stato ha stanziato circa un miliardo di euro per le emergenze causate da eventi calamitosi di natura idrogeologica in tredici regioni. Per la prevenzione, invece, sono stati stanziati solo 2 miliardi di euro in dieci anni, laddove il fabbisogno necessario per la realizzazione degli interventi per la sistemazione complessiva delle situazioni di dissesto in tutto il territorio nazionale è stimato in circa 40 miliardi di euro. Considerando che la messa in sicurezza del territorio comporta delle spese iniziali che saranno poi più che ampiamente compensate dai benefìci anche economici in termini di minori spese post-calamità, il Governo dovrebbe negoziare con l'Unione europea una disposizione transitoria (ad esempio di cinque anni) per mettere questi investimenti fuori dal patto di stabilità.

La grave situazione di degrado territoriale del Paese.

      In Italia abbiamo la necessità di evitare che la grave situazione di degrado territoriale peggiori ulteriormente e di ridurre il grado di rischio idrogeologico esistente. L'estensione delle aree a criticità idrogeologica del territorio italiano è pari al 9,8 per cento del territorio nazionale (dati di alta criticità idrogeologica desunta dai piani stralcio di assetto idrogeologico predisposti), dei quali il 6.8 per cento coinvolge direttamente zone con beni esposti (centri urbani, infrastrutture, aree produttive eccetera) strettamente connessi con lo sviluppo economico del Paese.
      Occorre evitare che la politica di difesa del suolo sia fondata soltanto su interventi di emergenza: viceversa, l'azione di difesa del suolo deve essere perseguita attraverso la prevenzione, cioè attraverso la manutenzione delle opere, degli impianti e del suolo al fine di ridurre il rischio idraulico.
      Serve mettere in essere una più efficace azione di tutela e di prevenzione soprattutto nel territorio non urbanizzato nonché una migliore pianificazione delle aree agricole anche al fine di consolidare il ruolo multifunzionale dell'impresa agricola e di contrastare il consumo di suolo.
      Le foreste italiane sono cresciute dal 1985 a oggi, passando da 8,5 a circa 10,5 milioni di ettari: un terzo del territorio italiano è quindi forestale. Tuttavia è stato rilevato che l'Italia è un Paese ricco di boschi poveri, non curati: in un territorio abbandonato non sono curati le scoline, gli alberi, il sottobosco e, di conseguenza, gli alberi sono più soggetti a malattie e (per l'accumulo di necromasse) anche a incendi.
      Lo spopolamento produce una mancata gestione del suolo, delle aree boschive e della regimentazione delle acque e, quindi,

un aumento del pericolo di incendi. È sempre più urgente una forte azione di tutela del territorio. Forte è anche la rilevanza dell'impegno in materia di difesa del suolo e di tutela del territorio ai fini della prevenzione dei fenomeni di siccità e di desertificazione.
      La politica di prevenzione deve essere attuata anche attraverso il recupero degli ambiti fluviali, ossia la restituzione al fiume delle sue pertinenze naturali, ove l'uomo ha impropriamente edificato. In tal senso è stato auspicato un intervento dello Stato volto a riacquisire pertinenze fluviali per restituirle al demanio.
      Il piano di bacino si è affermato come strumento principale di pianificazione delle risorse secondo un approccio integrato di difesa del suolo, tutela e risanamento delle acque, fruizione e gestione del patrimonio idrico.
      Tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, nonché del frequente ripetersi di movimenti franosi e di fenomeni di esondazione, è chiara la necessità – accanto alla programmazione triennale – di prevedere una programmazione annuale degli interventi, a supporto dei piani di bacino, con un continuo aggiornamento dei programmi di intervento. In tale ambito si sottolinea la necessità di destinare un'adeguata parte delle risorse alla manutenzione.
      Servirebbe un'attenzione maggiore agli aspetti di sicurezza per le aree fluviali. Per queste l'obiettivo va individuato nella garanzia del rispetto delle fasce fluviali indicate dai piani di assetto idrogeologico e soprattutto nella necessità di restituire naturalità ai corsi d'acqua; in tal modo si garantirebbe una dinamica più idonea a sostenere i sempre più frequenti picchi di piovosità e il mantenimento di quelle aree in prossimità dei corsi d'acqua che potrebbero essere destinate ad attenuare i colmi di piena eccezionali. In un processo di lungo periodo, inoltre, occorrerà provvedere a un progressivo spostamento e delocalizzazione degli impianti a rischio, situati nelle aree a rischio idrogeologico e, successivamente, procedere anche alla delocalizzazione degli immobili situati in queste stesse aree di pertinenza fluviale.

La proposta di legge.

      Si propone, da subito, l'istituzione di un Corpo giovanile per la difesa del territorio, sotto la vigilanza dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per un periodo sperimentale di quattro anni, prorogabile per altri due, per fare fronte all'emergenza lavorativa che colpisce in particolar modo le giovani generazioni e per contrastare il dissesto idrogeologico del nostro territorio nazionale, come elemento parziale di un più generale Piano straordinario pluriennale per la difesa del suolo e la bonifica del territorio.
      Il Corpo giovanile per la difesa del territorio, di seguito denominato «Corpo», opera in ambito regionale e ha le seguenti funzioni:

          a) opere di pulizia dei corsi d'acqua, dei bacini lacustri e delle rive;

          b) rimboschimento dei bacini idrografici;

          c) regolazione del flusso delle acque e di difesa del suolo nell'ambito di singoli bacini o sottobacini idrografici.

      Le sue attività sono coordinate anche con quelle del Corpo forestale dello Stato.
      Le regioni e le province autonome individuano annualmente, nell'ambito dei piani di assetto idrogeologico, i piani di intervento per ogni singolo bacino o sottobacino idrografico.
      Il Corpo farà svolgere annualmente le attività inerenti alle sue funzioni a 10.000 giovani disoccupati di ambedue i sessi di età compresa tra i diciotto e ventinove anni per la durata di un anno, periodo che può essere prorogato una sola volta per un'altra annualità. Tali attività non instaurano nessun rapporto di lavoro subordinato e non comportano la cancellazione

dagli elenchi tenuti dai centri per l'impiego.
      Ai giovani impegnati nelle attività del Corpo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) versa un'indennità mensile pari a 800 euro esente da imposte e contributi. Tale indennità è sostitutiva di ogni altra indennità di disoccupazione o ammortizzatore sociale. Il periodo d'impegno nel Corpo è riconosciuto in via figurativa ai fini previdenziali. I giovani sono assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali. La partecipazione dei giovani alle attività del Corpo costituirà, altresì, elemento preferenziale nei concorsi per l'assunzione da parte delle Forze armate e dei Corpi di polizia e nelle pubbliche amministrazioni.
      Il Corpo si articola in unità, ciascuna delle quali è impegnata in un singolo bacino o sottobacino idrografico ed è diretta da un coordinatore scelto tra figure professionali quali geologi, ingegneri idraulici eccetera. Tali figure professionali, in numero non superiore a duecento, saranno fornite dal Corpo forestale dello Stato che, in caso di carenze di alcune professionalità, potrà procedere ad assunzioni. Il Corpo forestale dello Stato provvederà anche alla formazione dei giovani.
      I Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali trasmettono annualmente una relazione alle Camere sui risultati ottenuti dall'attività del Corpo sia in termini di difesa del territorio e occupazionali.
      Nei casi di calamità il Corpo è chiamato a collaborare in coordinamento con le strutture della Protezione civile.
      All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del Corpo, pari complessivamente a 126 milioni di euro annui per gli anni 2014-2017, si provvede attingendo alle risorse del Fondo Kyoto, rifinanziato con i risparmi derivanti da una riduzione di importo corrispondente, a decorrere dall'anno 2014, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
      Per gli anni successivi all'anno 2017, qualora l'attività del Corpo sia prorogata, si provvede appostando le necessarie risorse nella tabella C della legge di stabilità.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Corpo giovanile per la difesa del territorio).

      1. È istituito, in via sperimentale per gli anni 2014-2017, per fare fronte all'emergenza lavorativa che colpisce in particolare modo le giovani generazioni e per contribuire all'azione di contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio nazionale, sotto la vigilanza congiunta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, il Corpo giovanile per la difesa del territorio, di seguito denominato «Corpo», come elemento parziale di un più generale Piano straordinario pluriennale per la difesa del suolo e la bonifica del territorio.
      2. Il Corpo opera nell'ambito regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e ha le seguenti funzioni:

          a) opere di pulizia dei corsi d'acqua, dei bacini lacustri e delle rive;

          b) rimboschimento dei bacini idrografici;

          c) regolazione del flusso delle acque e di difesa del suolo nell'ambito di singoli bacini o sottobacini idrografici, definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettere r) e s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

      3. Le attività del Corpo sono coordinate con quelle del Corpo forestale dello Stato, al quale sono affidate la formazione e la direzione delle unità territoriali del Corpo. Il Corpo forestale dello Stato ha altresì il compito di vigilare sul rispetto dell'ambiente, della flora e della fauna nelle aree interessate dagli interventi del Corpo.


      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano annualmente, nell'ambito dei piani stralcio di assetto idrogeologico (PAI), i piani di intervento per ogni singolo bacino o sottobacino idrografico la cui attuazione è affidata al Corpo.
      5. Il Corpo è autorizzato a fare svolgere annualmente le attività inerenti alle sue funzioni a 10.000 giovani di ambedue i sessi di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego da almeno sei mesi e la cui famiglia ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a una somma definita dal decreto di cui al comma 10, per la durata di un anno, periodo che può essere prorogato una sola volta per un'altra annualità. Tali attività non instaurano alcun rapporto di lavoro subordinato e non comportano la cancellazione dei citati elenchi.
      6. Ai giovani di cui al comma 5, l'Istituto nazionale della previdenza sociale versa un indennità mensile pari a 800 euro esente da imposte e contributi. Tale indennità è sostitutiva di ogni altra indennità di disoccupazione o ammortizzatore sociale e, nel caso l'indennità derivante dall'ammortizzatore sociale sia superiore a quella prevista dal presente comma, questa è integrata fino alla concorrenza dell'indennità spettante per il numero di mesi durante i quali il giovane ne avrebbe avuto diritto. Il periodo di impegno nel Corpo per i giovani assunti ai sensi del comma 5 è riconosciuto in via figurativa ai fini previdenziali. I giovani sono assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali. La partecipazione dei giovani alle attività del Corpo costituisce, altresì, elemento preferenziale nei concorsi per l'assunzione da parte delle Forze armate e dei Corpi di polizia e nelle pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 10.
      7. Il Corpo avvia i giovani alle attività inerenti alle proprie funzioni, dividendoli per bacini o sottobacini idrografici, dando priorità ai residenti nelle aree territoriali caratterizzate da speciali situazioni di dissesto idrogeologico e in proporzione al tasso di disoccupazione per i giovani di età inferiore ai ventinove anni di ogni singola regione e provincia autonoma, come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica, e secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 10.
      8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nomina il dirigente del Corpo che è coadiuvato da un ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Il Corpo si articola in unità, ciascuna delle quali è impegnata in un singolo bacino o sottobacino idrografico ed è diretta da un coordinatore scelto tra le figure professionali di cui al comma 9 che deve rendere conto annualmente del lavoro compiuto secondo modalità stabilite dal decreto di cui al comma 10.
      9. Il Corpo forestale dello Stato fornisce le figure professionali ritenute utili all'espletamento delle funzioni del Corpo in misura non superiore complessivamente a 200 unità annue secondo un organigramma definito dal decreto di cui al comma 10 e, se necessario, assumendo le figure professionali non disponibili, per una spesa complessiva annua comunque non superiore a 10 milioni di euro.
      10. Con decreto emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono stabilite:

          a) la ripartizione regionale e per aree di particolare dissesto idrogeologico dei giovani da avviare alle attività del Corpo;

          b) le modalità di presentazione della domanda e i criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei giovani di cui al comma 5 alle attività del Corpo, inclusa la definizione del limite massimo per l'ISEE di cui al medesimo comma 5;

          c) le modalità di espletamento dell'attività dei giovani assunti, inclusi la previsione di attività formative obbligatorie

da affidare al Corpo forestale dello Stato e l'orario per la prestazione delle attività richieste;

          d) le modalità per la definizione della partecipazione alle attività del Corpo quale titolo preferenziale nelle assunzioni da parte delle Forze armate e dei Corpi di polizia e delle pubbliche amministrazioni;

          e) la struttura delle unità del Corpo divise per bacini o sottobacini idrografici;

          f) la definizione dei ruoli dirigenziali del Corpo e delle figure professionali che il Corpo forestale dello Stato deve fornire o assumere, sulla base delle specifiche necessità avanzate dalle singole regioni e province autonome, per un numero complessivamente non superiore a duecento unità. Per le modalità del loro reclutamento si applicano le norme previste per il Corpo forestale dello Stato;

          g) la definizione delle modalità con le quali i responsabili delle singole unità del Corpo rendicontano annualmente del lavoro compiuto alla direzione del Corpo e alle regioni e province autonome interessate;

          h) la definizione delle attrezzature necessarie all'espletamento delle funzioni del Corpo, le modalità del loro acquisto, nonché la loro distribuzione tra le unità del Corpo, per una somma annua complessiva comunque non superiore a 10 milioni di euro.

      11. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, trasmette annualmente, anche sulla base dei dati forniti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, una relazione alle Camere sui risultati ottenuti dall'attività del Corpo in termini di difesa del territorio e occupazionali.
      12. Nei casi di calamità il Corpo è chiamato a collaborare in coordinamento con le strutture della Protezione civile.

Art. 2.
(Proroga delle attività del Corpo).

      1. Sulla base della relazione di cui all'articolo 1, comma 11, le attività del Corpo possono essere prorogate per un altro biennio, oltre il periodo sperimentale di cui al medesimo articolo 1, comma 1, con decreto emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome e previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge, pari complessivamente a 126 milioni di euro annui per gli anni 2014-2017, di cui 96 milioni di euro per quanto concerne le disposizioni del comma 5, 10 milioni di euro per quanto concerne il costo delle assicurazioni di cui al comma 6, 10 milioni di euro per quanto concerne la disposizione del comma 9 e 10 milioni di euro per l'acquisto delle attrezzature necessarie alle attività del Corpo, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 2 del presente articolo. Per gli anni successivi all'anno 2017 qualora, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, l'attività del Corpo sia prorogata, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
      2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono, per gli anni 2014-2017, i risparmi derivanti dalla riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'eccezione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 126 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.