• Relazione 859, 1357, 1378, 1484 e 1553-A

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Atto a cui si riferisce:
S.1484 Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale
approvato con il nuovo titolo
"Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonchè disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274"


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 859, 1357, 1378, 1484 E 1553-A

Relazione Orale

Relatore Cucca

TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 27 maggio 2015

PER I
DISEGNI DI LEGGE

Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale (n. 859)

d’iniziativa del senatore SCILIPOTI ISGRÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2013

Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali (n. 1357)

d'iniziativa del senatore FALANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2014

Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali (n. 1378)

d’iniziativa dei senatori MOSCARDELLI, CUOMO, DI GIORGI, FABBRI, GIACOBBE, MATTESINI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE, ASTORRE, CHITI, CIRINNÀ, VALENTINI, CUCCA, FAVERO, FORNARO, LUMIA, RICCHIUTI, CANTINI, LEPRI, PUGLISI e CARIDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MARZO 2014

Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale (n. 1484)

d'iniziativa del senatore STUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2014

Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali (n. 1553)

d’iniziativa della senatrice GINETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 2014

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Cociancich)

sul nuovo testo unificato proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 859, 1357, 1378, 1484 e 1553 e sui relativi emendamenti

28 aprile 2015

La Commissione, esaminato il nuovo testo unificato, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul nuovo testo unificato proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 859, 1357, 1378, 1484 e 1553 e sui relativi emendamenti

(Estensore: Del Barba)

7 maggio 2015

La Commissione, esaminato il nuovo testo unificato, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.10.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

su ulteriori emendamenti al testo unificato

(Estensore: Santini)

14 maggio 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti al nuovo testo unificato, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche

Art. 1.

(Introduzione del delitto di omicidio stradale e nautico)

1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 589-bis. - (Omicidio stradale e nautico). -- Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

La stessa pena si applica:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona;

4) al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale, procedendo ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita o circolando in uno specchio d'acqua nel quale non è consentita la navigazione, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui al quarto comma, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589-ter. - (Circostanza aggravante). -- Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 590-bis e introduzione degli articoli 590-ter, 590-quater
e 590-
quinquies del codice penale)

1. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dai seguenti:

«Art. 590-bis. - (Lesioni personali stradali e nautiche). -- Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da nove mesi a due anni.

La stessa pena si applica:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

4) al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale, procedendo ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita o circolando in uno specchio d'acqua nel quale non è consentita la navigazione, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.

Nel caso di lesioni personali gravi, la pena è aumentata da un terzo alla metà; nel caso di lesioni personali gravissime, la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

Nelle ipotesi di cui al quarto comma, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo, terzo e quarto sono diminuite della metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Art. 590-ter. - (Circostanza aggravante). -- Nei casi di cui agli articoli 590, terzo comma, e 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata.

Art. 590-quater. - (Computo delle circostanze). -- Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-ter, 590, terzo comma, 590-bis e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Art. 590-quinquies. - (Pene accessorie). -- Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la revoca della patente di guida e della patente nautica.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, la disposizione del primo comma si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, per i reati di cui all'articolo 589-bis, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida o una nuova patente nautica prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero siano state allo stesso applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, per i reati di cui all'articolo 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida o una nuova patente nautica prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero siano state allo stesso applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro».

Art. 3.

(Modifiche di coordinamento
al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis»;

b) all'articolo 589, secondo comma, le parole: «Se il fatto è commesso» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 589-bis, se il fatto è commesso»;

c) all'articolo 589, il terzo comma è abrogato;

d) all'articolo 590, terzo comma, le parole: «Se i fatti di cui al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 590-bis, se i fatti di cui al secondo comma»;

e) all'articolo 590, terzo comma, il secondo periodo è soppresso.

Art. 4.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 224-bis, comma 1, dopo le parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, e 590-bis del codice penale,»;

b) all'articolo 359-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis».

Art. 5.

(Modifiche di coordinamento al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

«m-bis) delitto di omicidio colposo stradale e nautico previsto dall'articolo 589-bis del codice penale»;

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente:

«m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali e nautiche gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis del codice penale».

Art. 6.

(Modifiche di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 222:

1) al comma 2, il quarto periodo è soppresso;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale»;

b) all'articolo 223, comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale»;

2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni».

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 859

D’iniziativa del senatore Scilipoti Isgrò

Capo I

Art. 1.

(Introduzione del reato di omicidio stradale)

1. Dopo l'articolo 575 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 575-bis. - (Omicidio stradale). -- 1. Chiunque, ponendosi consapevolmente alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a diciotto anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni ad una o più persone, la pena può essere aumentata fino al triplo, per un massimo di anni ventuno».

2. All’articolo 576, primo comma, del codice penale, le parole: «dall’articolo precedente», sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 575».

Art. 2.

(Introduzione del reato di lesioni personali stradali)

1. Dopo l'articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 582-bis. - (Lesioni personali stradali). -- 1. Chiunque ponendosi consapevolmente alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da due mesi a due anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 583».

Art. 3.

(Modifica all’articolo 589
del codice penale)

1. All’articolo 589 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetti in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, che si siano messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 590
del codice penale)

1. All'articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «dell'articolo 186, comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 186, comma 2, lettera a), e dell'articolo 186-bis, comma 1» e le parole: «ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono soppresse;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

ƒÂ«Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e nel secondo comma».

Capo II

Art. 5.

(Modifica all'articolo 380 del codice
di procedura penale)

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

ƒÂ«m-bis) delitto di omicidio stradale previsto dall'articolo 575-bis del codice penale».

Capo III

Art. 6.

(Modifiche al codice della strada)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento di commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli»;

b) all'articolo 222, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, il prefetto dispone la sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, il prefetto dispone la sospensione della patente da tre mesi fino a due anni. In caso di sentenza di condanna per i reati di lesioni personali stradali di cui all'articolo 582-bis del codice penale la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore a 18 anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del 25º anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori»;

c) all'articolo 223, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 575-bis. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 1, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;

d) all'articolo 223, comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 575-bis del codice penale».

Capo IV

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 1357

D’iniziativa del senatore Falanga

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 586 del codice penale è inserito il seguente:

«586-bis. -- (Omicidio e lesioni personali stradali). -- Chiunque, ponendosi alla guida di un autoveicolo o motoveicolo in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero, commettendo le violazioni di cui all'articolo 142, commi 9 e 9-bis, del medesimo codice, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Alla stessa pena di cui al comma primo soggiace chi cagiona la morte di un uomo ponendosi alla guida di un autoveicolo o motoveicolo nelle condizioni di cui all'articolo 116, comma 15, del citato codice.

Chiunque, ponendosi alla guida di un autoveicolo o motoveicolo nelle condizioni di cui ai commi primo e secondo, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia, è punito con lo reclusione da otto mesi a due anni e sei mesi. In caso di lesioni gravissime la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sei anni.

Il delitto di cui al comma terzo è punibile a querela della persona offesa».

DISEGNO DI LEGGE N. 1378

D’iniziativa dei senatori Moscardelli ed altri

Art. 1.

(Introduzione del reato di omicidio stradale)

1. Dopo l'articolo 577 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 577-bis. - (Omicidio stradale) -- Chiunque, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero procedendo ad una velocità superiore al doppio del limite prescritto, ovvero si sia dato alla fuga dopo l'incidente, cagiona la morte di una persona, è punito con la reclusione da sei a sedici anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni ad una o più persone, la pena può essere aumentata fino al triplo, per un massimo di anni ventuno.».

Art. 2.

(Introduzione del reato di lesioni personali stradali)

1. Dopo l'articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 582-bis. - (Lesioni personali stradali). -- 1. Chiunque, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da due mesi a diciotto mesi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m) è aggiunta, in fine, la seguente:

«m-bis) delitto di omicidio stradale previsto dall'articolo 577-bis del codice penale».

Art. 4.

(Modifiche al codice della strada)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 577-bis del codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna definitiva per il reato di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida»;

b) all'articolo 222, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, il prefetto dispone la sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, il prefetto dispone la sospensione della patente da tre mesi fino a due anni. In caso di sentenza di condanna per i reati di lesioni personali stradali di cui all'articolo 582-bis del codice penale la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore ai 18 anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del 23º anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione si protrae fino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all'articolo 577-bis del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori»;

c) all'articolo 223, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 577-bis. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 1, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;

d) all'articolo 223, comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale».

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 1484

D’iniziativa del senatore Stucchi

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 589 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 589-bis. - (Omicidio stradale). -- Chiunque cagiona la morte di una persona per colpa derivante dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale e dalla guida di un mezzo di locomozione mentre era in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope non derivanti da caso fortuito o forza maggiore, è punito con la pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno».

2. All’articolo 589 del codice penale, i commi secondo e terzo sono abrogati.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 590 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 590.1 - (Lesioni stradali). -- Chiunque cagiona ad altri una lesione personale per colpa derivante dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale e dalla guida di un mezzo di locomozione mentre era in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope non derivanti da caso fortuito o forza maggiore, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Se la lesione è gravissima la pena è della reclusione da due anni a sette anni.

Nel caso di lesione di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni dieci.

Il delitto è punibile d'ufficio».

2. Al terzo comma dell’articolo 590 del codice penale, al primo periodo, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse e il secondo periodo è soppresso.

Art. 3.

1. Al comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«m-quinquies) lesioni stradali di cui all'articolo 590.1 del codice penale».

Art. 4.

1. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 590-bis. - (Computo delle circostanze). -- Quando ricorrono le circostanze di cui agli articoli 589-bis e 590.1, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti».

DISEGNO DI LEGGE N. 1553

D’iniziativa della senatrice Ginetti

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 577-bis del codice penale recante il reato di omicidio stradale)

1. Dopo l'articolo 577 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 577-bis. -- (Omicidio stradale). -- Chiunque ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero chiunque si sia dato alla fuga dopo l’incidente, cagiona la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a diciotto anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni ad una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave tra quelle commesse aumentata sino al triplo, con il limite massimo di anni ventuno».

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 582-bis
del codice penale recante il reato di lesioni personali stradali)

1. Dopo l'articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 582-bis. -- (Lesioni personali stradali). -- Chiunque ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente alla assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona una lesione personale dalla quale derivi una alterazione dello stato di salute fisica e mentale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In assenza delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 583 il delitto è punibile a querela della persona offesa laddove l'alterazione dello stato di salute fisica e mentale non abbia durata superiore a venti giorni».

Art. 3.

(Modifiche dell'articolo 589 del codice
penale sull'omicidio colposo)

1. Il terzo comma dell'articolo 589 del codice penale è abrogato.

Art. 4.

(Modifiche dell'articolo 380 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m), è aggiunta, in fine, la seguente:

«m-bis) delitto di omicidio stradale previsto dall'articolo 577-bis del codice penale».

Art. 5.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 186, comma 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: «incidente stradale,» sono inserite le seguenti: «salvo che non ricorrano i reati di cui agli articoli 577-bis e 582-bis del codice penale,»;

b) all'articolo 187, comma 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «incidente stradale,» sono inserite le seguenti: «salvo che non ricorrano i reati di cui agli articoli 577-bis e 582-bis del codice penale,»;

c) dopo l'articolo 187 è inserito il seguente:

«Art. 187-bis. -- (Reiterazione delle violazioni) -- 1. Chiunque sia stato punito ai sensi dell'articolo 186, comma 2-bis, ovvero dell'articolo 187, comma 1-bis, e reiteri, indifferentemente, una delle suddette violazioni, è punito con l'arresto da otto mesi a tre anni e la sanzione della revoca della patente per anni cinque»;

d) all'articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 577-bis del codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 577-bis del codice penale comporta l'impossibilità di conseguire qualsiasi titolo abilitante alla guida»;

e) all'articolo 222, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, il prefetto dispone la sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, il prefetto dispone la sospensione della patente da tre mesi fino a due anni. In caso di sentenza di condanna per i reati di lesioni personali stradali di cui all'articolo 582-bis del codice penale la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore ai diciotto anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età. Nel caso di omicidio colposo la sospensione si protrae sino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all'articolo 577-bis del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca in via definitiva della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per i ciclomotori»;

f) all'articolo 223, comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni. La sospensione della patente di guida è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;

g) all'articolo 223, comma 2, il terzo periodo è sostituto dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida sino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale».

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.