C. 3078 EPUB Proposta di legge presentata il 28 aprile 2015
Atto a cui si riferisce:
C.3078 Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra nonché ai congiunti dei caduti
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3078 |
La platea dei beneficiari è oggi, purtroppo, ormai molto ristretta e di giorno in giorno si riduce a causa dell'età avanzata dei destinatari di queste provvidenze e dei loro congiunti diretti. È quindi opportuno intervenire con sollecitudine onde rinnovare il riconoscimento che il Paese deve a queste persone, che direttamente si sono impegnate per la nostra libertà e la nostra democrazia e per questo hanno sofferto condizioni di vita difficili avendo subìto mutilazioni o invalidità a causa degli avvenimenti bellici.
La presente proposta di legge propone, all'articolo 1 , un adeguamento in aumento del 40 per cento, a decorrere dal 1 giugno 2015, dei trattamenti base annui di cui alle tabelle C, E, G e N annesse al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978. L'articolo 2 prevede un innalzamento al 60 per cento della percentuale su cui sono calcolati gli assegni supplementari alle vedove (articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978), rispetto agli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E annessa al citato testo unico. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.
1. Gli importi dei trattamenti base annui in atto spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti stabiliti dalle tabelle C, E, G e N annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 40 per cento a decorrere dal 1 giugno 2015.
1. Al quarto comma dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta per cento».
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.