C. 3071 EPUB Proposta di legge presentata il 23 aprile 2015
Atto a cui si riferisce:
C.3071 Modifica dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente le tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3071 |
Il comma 666 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la soppressione del regime di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico collezionistico che abbiano compiuto il ventesimo anno di età.
Tale soppressione è stata motivata dall'assunto che con l'evoluzione delle tecniche costruttive nel settore automobilistico, un autoveicolo o motoveicolo al compimento dei venti anni non può più essere assimilato ai veicoli di particolare interesse storico solo in ragione della sua vetustà.
Al riguardo l'assunto che con l'evoluzione delle tecniche costruttive un autoveicolo dopo venti anni non possa essere più considerato storico sembra essere anacronistico perché proprio il celere evolversi della tecnologia rende l'autoveicolo storico.
Secondo i dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti utilizzati nella relazione tecnica della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), gli autoveicoli e motoveicoli che ricadono nella fascia di anzianità tra i venti e i trenta anni che hanno perso l'agevolazione fiscale che prevedeva l'esenzione dalla tassa automobilistica e il pagamento di una tassa di circolazione sono circa 447.000 autovetture e circa 152.000 motoveicoli.
Per queste fattispecie sono stati applicati un importo di bollo medio desunto dalla base dati dei veicoli e riferito alle autovetture e ai motoveicoli con anzianità simile: in particolare, si è stimato un bollo medio di 166,5 euro per gli autoveicoli e di 94 euro per i motoveicoli con un gettito complessivo di 88,8 milioni di euro cui è stato sottratto l'importo della tassa di circolazione annuale il cui gettito è stimato in circa 8,8 milioni di euro per gli autoveicoli e in circa 1,4 milioni di euro per i motoveicoli.
La citata relazione tecnica allegata alla legge n. 190 del 2014 stimava il maggior gettito pari a 78,5 milioni di euro su base annua, attesa la sua applicazione da parte di tutte le regioni stante la loro competenza in materia.
Ad oggi tuttavia le Regioni Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte non hanno applicato ancora la normativa.
Si vuole con ciò sottolineare la grave disparità di trattamento, costituzionalmente rilevante, tra contribuenti che appartengono a regioni che hanno deciso di esentarli dal pagamento a regioni che invece la applicano.
Inoltre, il vigente comma 4 dell'articolo 63 della legge n. 342 del 2000 prevede un gettito derivante dalla tassa di circolazione che dovrebbero pagare gli automezzi trentennali qualora vengano messi su strada, che la citata relazione tecnica considera inclusa nei 78,5 milioni di euro, il cui gettito può essere stimato in circa 8,8 milioni di euro per gli autoveicoli e in circa 1,4 milioni di euro per i motoveicoli. La difficoltà di applicare controlli stringenti sul pagamento di questa tassa nel caso di circolazione dei veicoli renderebbe incerta la quantificazione del gettito seppure prudenzialmente stimato. Sarebbe opportuno pertanto sostituire la citata tassa di circolazione con una più accertabile e oggettiva tassa di proprietà.
Bisogna inoltre rivedere le considerazioni secondo le quali i possessori di autoveicoli ultratrentennali siano quasi tutti collezionisti mentre i possessori di autoveicoli ventennali possano essere anche cittadini che ben conservano l'autoveicolo, lo usino e per motivi economici non lo rottamino per acquistarne uno nuovo.
A fronte di una tassazione più gravosa introdotta dal 2015 i possessori di autoveicoli ventennali potrebbero decidere di rottamarli con un evidente impatto economico anche per l'indotto che coinvolge le carrozzerie, le officine e tutte le attività artigianali che si prendono cura della manutenzione di questi beni.
Per le ragioni esposte, la presente proposta di legge intende sostituire l'attuale tassa di circolazione forfetaria annua, difficilmente accertabile, cui sono soggetti attualmente i veicoli e i motoveicoli ultratrentennali, qualora circolanti, con una tassa di proprietà pari a 25,82 euro per gli autoveicoli e a 10,32 euro per i motoveicoli.
Per gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico, che abbiano compiuto vent'anni dalla data di costruzione o di prima immatricolazione, individuati con determinazione dell'Automoto club storico italiano (ASI) per gli autoveicoli e della Federazione motociclistica italiana (FMI) per i motoveicoli, attualmente esclusi dalle agevolazioni fiscali a norma del citato articolo 1, comma 666, della legge n. 190 del 2015, è prevista l'applicazione di una tassa di proprietà pari a euro 41 per gli autoveicoli e a euro 20 per i motoveicoli.
Viene inoltre ripristinata l'obbligatorietà della determinazione dell'ASI per le autovetture e del FMI per i motoveicoli che era stata sostituita da un'autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, del possessore secondo quanto previsto, da ultimo, dall'Agenzia delle entrate.
La presente proposta di legge prevede, infine, l'aumento della l'imposta provinciale di trascrizione da 51,65 euro a 60 euro per gli autoveicoli e da 25,82 euro a 30 euro per i motoveicoli ultratrentennali e per quelli ultraventennali di particolare interesse storico. Un aumento irrilevante per i singoli possessori ma che determina il necessario incremento di gettito erariale per la copertura finanziaria della presente proposta di legge.
1. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 63. – (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli). – 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. Per tale esenzione l'Automoto club storico italiano (ASI) per gli autoveicoli e la Federazione motociclistica italiana (FMI) per i motoveicoli devono redigere un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e ai motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche per la partecipazione a esposizioni o mostre;
c) i veicoli che, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli di cui al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI per gli autoveicoli e dalla FMI per i motoveicoli. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, a una tassa di circolazione forfetaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,32 per i motoveicoli. I veicoli di cui al comma 2 sono assoggettati a una tassa di proprietà annua di euro 41 per gli autoveicoli e di euro 20 per i motoveicoli.
5. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento delle tasse di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica stabilita dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. Per i citati veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 60 per gli autoveicoli e in euro 30 per i motoveicoli».