• C. 1460-1332-1334-2440-2747-2813-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 21 maggio 2015); FERRANTI Donatella, Relatore per la Commissione II Giustizia - MARAZZITI Mario, Relatore per la Commissione III Affari Esteri

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Atto a cui si riferisce:
C.1332 Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1460-1332-1334-2440-2747-2813-A


PROPOSTA DI LEGGE
n. 1460, d'iniziativa dei deputati
VERINI, AMENDOLA, CARRA
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione
Presentata il 1 agosto 2013
e
PROPOSTE DI LEGGE
n. 1332, d'iniziativa del deputato
MARAZZITI
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000
Presentata il 9 luglio 2013

    Le Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), il 21 maggio 2015, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 1460. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo dei progetti di legge nn. 1332, 1334, 2440, 2747 e 2813 si vedano i relativi stampati.
n. 1334, d'iniziativa dei deputati
MIGLIORE, SCOTTO, FAVA, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, RICCIATTI, PANNARALE
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000
Presentata il 9 luglio 2013
n. 2440, d'iniziativa dei deputati
MIGLIORE, SCOTTO, FAVA, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, RICCIATTI, PANNARALE
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione
Presentata il 9 giugno 2014
e
n. 2747, d'iniziativa dei deputati
SCOTTO, PALAZZOTTO, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, KRONBICHLER, PANNARALE
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione
Presentata il 25 novembre 2014
e
DISEGNO DI LEGGE
n. 2813, presentato dal ministro della giustizia
(ORLANDO)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive
Presentata il 13 gennaio 2015
(Relatore per la II Commissione: FERRANTI;
Relatore per la III Commissione: MARAZZITI)
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminata la proposta di legge n. 1460 e rilevato che:

            essa è sottoposta al parere del Comitato in quanto reca una norma di delegazione legislativa al Governo;

            la proposta di legge reca un contenuto omogeneo, essendo volta a dare applicazione nell'ordinamento interno a una fonte convenzionale europea, mediante la ratifica, l'ordine di esecuzione e il conferimento di una delega legislativa per il conseguente adeguamento e coordinamento dell'ordinamento nazionale; la delega ha, infatti, ad oggetto «la compiuta attuazione della Convenzione» (articolo 3);

            poiché la delega ha ad oggetto, appunto, la «compiuta attuazione» (articolo 3, comma 1) della Convenzione, i princìpi e criteri direttivi atti a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato sono desumibili per relationem da tale fonte del diritto;

            inoltre, l'articolo 3, comma 1, elenca i princìpi e i criteri direttivi della delega; al riguardo benché la circolare a firma congiunta dei Presidenti della Camera e del Senato del 20 aprile 2001, sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, preveda che «i princìpi e i criteri direttivi... devono essere distinti dall'oggetto della delega» (punto 2, lettera d)):

                a) la lettera f) indica un oggetto della delega («disciplina delle modalità e delle procedure per la costituzione di gruppi investigativi comuni tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, qualora il pubblico ministero proceda a indagini collegate con quelle di altre autorità giudiziarie straniere, anche assicurando la necessaria comunicazione del gruppo investigativo comune ai diversi uffici del pubblico ministero»), sostanzialmente riproduttivo dell'articolo 13 della Convenzione, a sua volta sprovvisto di princìpi e criteri direttivi espliciti;

                b) le lettere a) e b) recano una specificazione dell'oggetto della delega, richiamando il legislatore delegato – con previsioni di carattere ricognitivo e di dubbia portata normativa – al rispetto di princìpi fondamentali o ai quali comunque il Governo non avrebbe potuto derogare (rispettivamente: le «norme poste a tutela della libertà individuale; i «diritti individuali» e i «princìpi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»);

                c) le lettere c), e) e g), nello specificare ulteriormente l'oggetto della delega, richiamano semplicemente la Convenzione o nel suo insieme (lettera c)) o citandone singoli articoli (lettera e)) ovvero il titolo III (lettera g));

            in relazione alla procedura di delega delineata all'articolo 3, il comma 1 prevede che i decreti legislativi vengano adottati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge; il comma 2 dispone l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e che il termine per l'esercizio della delega possa essere prolungato di sessanta giorni qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari «scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente»,

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 3, comma 1, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di esplicitare ulteriori princìpi e criteri direttivi, diversi da quelli comunque desumibili per relationem, comunque distinguendoli dall'oggetto della delega;

                all'articolo 3, comma 2, si individui il termine per l'esercizio della delega in modo univoco rinunciando alla cosiddetta «tecnica dello scorrimento».

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                si dovrebbe valutare l'effettiva portata normativa dei rinvii, citati in premessa, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1460 Verini ed abb., recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione»;

            considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione, riserva le materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» e «ordinamento civile e penale» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1460 Verini, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
                 
Art. 4.
(Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale).
  della preventiva intesa dei medesimi, ai fini della costituzione della squadra investigativa comune, e procedure semplificate di risoluzione di eventuali contrasti;



TESTO
della proposta di legge n. 1460
    
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TESTO
delle Commissioni
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive.
Art. 1.
(Ratifica della Convenzione).
Art. 1.
(Ratifica della Convenzione).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di seguito denominata «Convenzione».

      Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.       Identico.
Art. 3.
(Delega al Governo).
Art. 3.
(Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la compiuta attuazione

      1. Identico:

della Convenzione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:  
          a) previsione di norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale da parte dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione, senza pregiudizio delle norme poste a tutela della libertà individuale;           a) identica;
          b) modifica e integrazione delle disposizioni dell'ordinamento al fine di assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione sia attuata in maniera rapida ed efficace, fermo restando il rispetto dei diritti individuali e dei princìpi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848;           b) identica;
          c) previsione dei necessari adeguamenti dell'ordinamento interno al fine di garantire, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, l'assistenza giudiziaria nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative con riferimento alle richieste di assistenza giudiziaria ad altri Stati membri dell'Unione europea;           c) identica;
          d) disciplina della procedura e dell'esecuzione delle rogatorie, avendo particolare riguardo all'utilizzabilità degli atti assunti per la rogatoria, alla possibilità di effettuare indagini e sequestri a fini di confisca, alla previsione dell'acquisizione e dell'utilizzazione delle informazioni trasmesse spontaneamente dall'autorità straniera nonché alla previsione dell'irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria;           soppressa
          e) previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, quali le condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione; le procedure e l'autorità competente atta a consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo           d) identica;
9, paragrafo 2, della Convenzione; la previsione della disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione; previsione della possibilità per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali è prevista l'estradizione o quando appare necessaria ai fini della cattura dei responsabili;  
          f) disciplina delle modalità e delle procedure per la costituzione di gruppi investigativi comuni tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, qualora il pubblico ministero proceda a indagini collegate con quelle di altre autorità giudiziarie straniere, anche assicurando la necessaria comunicazione del gruppo investigativo comune ai diversi uffici del pubblico ministero;           soppressa
          g) disciplina delle richieste, delle informazioni e delle operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all'estero, conformemente a quanto stabilito dal titolo III della Convenzione.           e) identica.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su iniziativa dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.       2. Identico.
 
        1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma
  del libro XI del codice di procedura penale, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
            a) in materia di disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale:
                1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sia esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio dell'Unione europea e che, nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere sia esercitato soltanto in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria;
                2) prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attività di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere;
                3) prevedere che, se la richiesta riguarda acquisizioni probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che, nei casi in cui non occorre l'intervento del giudice, il procuratore della Repubblica dia senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato;

              4) prevedere criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti da compiere in distretti giudiziari diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti;

              5) prevedere che l'autorità giudiziaria possa autorizzare, con decreto motivato, la presenza di rappresentanti ed esperti dell'autorità richiedente alle attività da compiere, dandone comunicazione al Ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;
                6) prevedere che, se durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria emerge l'opportunità di compiere atti non indicati nella richiesta medesima, l'autorità giudiziaria ne informi senza ritardo l'autorità richiedente e che questa possa presentare richieste complementari;
                7) prevedere che le regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria si applichino, in quanto compatibili, alle richieste presentate, ai fini di un procedimento concernente un reato, da autorità amministrative di altri Stati e che, in tali casi, le richieste siano trasmesse per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono compiersi gli atti richiesti;
                8) prevedere che, nei rapporti con altri Stati membri dell'Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, l'audizione di testimoni e periti possa avere luogo mediante videoconferenza o conferenza telefonica, disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità;
                9) prevedere che il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni;
                10) prevedere che della proposta di costituzione della squadra investigativa comune di cui al numero 9) sia data comunicazione all'organo titolare delle funzioni di coordinamento investigativo; prevedere, nel caso di indagini collegate di più uffici del pubblico ministero italiano, la necessit? 
 
                11) prevedere l'utilizzabilità degli atti della squadra investigativa comune compiuti all'estero e non contrastanti con i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, con limiti e modalità analoghi a quelli dei corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana;
                12) prevedere che possa acquisirsi la documentazione relativa ad atti e informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorità di altro Stato in conformità ad accordi internazionali e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste dall'autorità di altro Stato all'utilizzabilità degli atti e delle informazioni da questa spontaneamente trasmessi;
                13) prevedere che sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provveda il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria interessata;
            b) in materia di estradizione:
                1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione sia esercitabile solo quando l'estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che della decisione di non dare corso alla domanda di estradizione il Ministro della giustizia debba dare comunicazione allo Stato richiedente e all'autorità giudiziaria;
                2) prevedere il potere del Ministro della giustizia di subordinare a condizioni la concessione dell'estradizione e di rifiutare in casi predeterminati l'estradizione del cittadino prevista da accordi internazionali;
                3) prevedere il potere del procuratore generale della Repubblica di procedere, oltre che all'identificazione, anche all'interrogatorio della persona della quale è chiesta l'estradizione, nonché quello di richiedere direttamente all'autorità di altro Stato la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie, dandone comunicazione al Ministro della giustizia;
                4) prevedere che la rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialità sia irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione di fatto esistente al momento della rinunzia;
                5) prevedere il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla richiesta di estradizione dall'estero se l'iniziativa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che il Ministro debba dare comunque comunicazione del diniego all'autorità giudiziaria procedente;
                6) prevedere che la custodia cautelare subita all'estero ai fini dell'estradizione sia computata ad ogni effetto processuale;
                7) prevedere che, ai fini della richiesta di estensione dell'estradizione, possa essere adottata un'ordinanza che dispone la custodia cautelare, l'esecuzione della quale resta sospesa fino alla concessione dell'estradizione suppletiva e che è revocata anche d'ufficio nel caso di rifiuto della medesima;
                8) prevedere che nell'estradizione dall'estero il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena, anche ai fini delle altre procedure giurisdizionali finalizzate alla consegna di persona imputata o condannata; prevedere che tale sospensione non precluda il compimento di atti urgenti e l'assunzione di prove non rinviabili o comunque idonee a determinare il proscioglimento dell'estradato per
  fatti anteriori alla consegna; prevedere che alla garanzia del principio di specialità, salvo che norme convenzionali lo escludano, la persona estradata possa rinunziare, dopo la consegna, solo mediante dichiarazione raccolta dal giudice; prevedere che la rinunzia sia irrevocabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinunzia stessa;
                9) prevedere la riparazione per l'ingiusta detenzione subita all'estero a fini estradizionali;
            c) in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero:
                1) prevedere condizioni e forme del riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e dell'esecuzione di sentenze penali italiane all'estero secondo criteri di massima semplificazione;
                2) prevedere condizioni e forme del trasferimento delle procedure;
            d) in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea:
                1) prevedere che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l'autorità giudiziaria possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento; prevedere che altre disposizioni di legge si applichino solo se compatibili con le norme contenute nel codice di procedura penale e che, in ogni caso, l'esecuzione della decisione non pregiudichi l'osservanza degli obblighi internazionali assunti dallo Stato;

              2) prevedere che le decisioni giudiziarie da eseguire nel territorio dello

  Stato possano essere trasmesse direttamente all'autorità giudiziaria territorialmente competente per l'esecuzione e che l'autorità giudiziaria possa trasmettere direttamente allo Stato di esecuzione le decisioni delle quali si chieda il riconoscimento, con comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge; prevedere che per gli Stati membri dell'Unione europea si instauri la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie, anche ai fini della trasmissione della documentazione e degli accertamenti integrativi nonché delle ulteriori informazioni necessari all'esecuzione delle decisioni delle quali sia chiesto il riconoscimento;
                3) prevedere il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento;
                4) prevedere che, nei casi e nei modi previsti dalla legge, il riconoscimento delle decisioni giudiziarie possa essere chiesto anche ai fini dell'esecuzione delle stesse all'estero o nel territorio dello Stato nei confronti di persone giuridiche;
                5) prevedere che la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguire nel territorio dello Stato sia adottata con la massima urgenza e comunque in tempi e con modalità idonei ad assicurarne la tempestività e l'efficacia; prevedere regole speciali per l'esecuzione di decisioni al riconoscimento delle quali l'interessato ha prestato consenso;
                6) prevedere che l'autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, in conformità alle indicazioni contenute negli atti normativi dell'Unione europea, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea e
che non possa essere sindacato il merito della decisione, il cui riconoscimento sia
  chiesto dall'autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare in ogni caso il rispetto dei princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico;
                7) prevedere l'impugnabilità, senza effetto sospensivo salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge, del provvedimento che disponga l'esecuzione della decisione giudiziaria della quale l'autorità di altro Stato membro dell'Unione europea abbia chiesto il riconoscimento;
                8) prevedere idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione.
        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
        3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei
  princìpi e criteri direttivi e con la procedura di cui ai medesimi commi 1 e 2.
 
Art. 5.
(Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive).
 

      1. Il comma 5 dell'articolo 708 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        «5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, su domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato per altri venti giorni. Il termine per la consegna è sospeso in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui è accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio».
 

      2. Dopo il comma 4 dell'articolo 714 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        «4-bis. Le misure coercitive sono altresì revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del Ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l'estradando sia stato consegnato allo Stato richiedente. Il termine è sospeso dalla data di deposito del ricorso presentato al giudice amministrativo avverso la decisione del Ministro della giustizia, fino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore a sei mesi».
 
Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).
 

      1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

        2. Qualora uno o più dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della presente legge, determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nei rispettivi ambiti, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entrati in vigore prima o contestualmente a quelli che comportano nuovi o maggiori oneri.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.