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Atto a cui si riferisce:
C.996 Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 996


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BUENO
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008
Presentata il 17 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Il 27 marzo 2008 è stato firmato dal Governo della Repubblica italiana e dal Governo della Repubblica federativa del Brasile il trattato sul trasferimento delle persone condannate, affinché queste possano scontare la pena nel loro Paese d'origine. Purtroppo dal 2008 ad oggi non è stato ancora presentato dal Governo alle Camere lo strumento di ratifica del Trattato.
      Con quest'iniziativa legislativa si vuole intervenire prevedendo lo strumento di ratifica per sollecitare il Governo a presentare, quanto prima, il provvedimento, nella speranza che possa in breve tempo venir approvato. L'intervento ormai non è più procrastinabile, le condizioni umane e carcerarie dei nostri connazionali e dei detenuti di altre nazionalità nelle carceri brasiliane sono intollerabili e offensive per la dignità dell'uomo.
      Le autorità carcerarie brasiliane sottopongono i detenuti a umiliazioni e a condizioni di vita in aperto contrasto con i princìpi contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e con il trattamento umanitario dei detenuti sanciti da carte e accordi internazionali.
      La ratifica del provvedimento, oltre all'alto valore umanitario, consentirebbe significativi risparmi per l'erario che, ad esempio, potrebbero essere efficacemente destinati al potenziamento della rete consolare in Brasile.
      Il Trattato è composto da 19 articoli.
      Con l'articolo 1 si precisa quali sono, ai fini del Trattato, le principali definizioni utilizzate.
      L'articolo 2 stabilisce i princìpi generali, ovvero che le Parti si impegnano a cooperare reciprocamente nel trasferimento delle persone che, condannate nel territorio di una delle Parti, potranno essere trasferite nel territorio dell'altra Parte per scontare la pena inflitta con la sentenza.
      L'articolo 3 definisce le condizioni del trasferimento. La persona condannata deve essere cittadino della Parte ricevente, si deve essere giunti a una sentenza definitiva, la pena da scontare alla data di ricevimento della richiesta deve essere almeno di un anno e il condannato o un suo rappresentante legale devono aver acconsentito al trasferimento. Inoltre è necessario che il reato sia riconosciuto come tale nei due Stati, che non sia stata inflitta la pena di morte e che tutte e due le Parti contraenti siano d'accordo sul trasferimento.
      L'articolo 4 precisa quali siano i presupposti della richiesta di trasferimento, ovvero che la persona condannata sia informata del contenuto del Trattato e delle conseguenze legali del trasferimento.
      L'articolo 5 individua le Autorità centrali delle due Parti contraenti. L'articolo 6 stabilisce che ogni persona condannata potrà richiedere il trasferimento rivolgendo una petizione alle autorità competenti della Parte mittente o ricevente le quali dovranno dare il loro assenso, seguito da quello della persona condannata disciplinato dall'articolo 7.
      L'articolo 8 espone i fondamenti della decisione di trasferimento: le Parti contraenti considereranno molti fattori, dalla gravità del reato, ai precedenti penali, ai rapporti socio-familiari che il condannato ha mantenuto con il proprio ambiente di origine e alle sue condizioni di salute.
      L'articolo 9 stabilisce che il trasferimento alla Parte ricevente della persona condannata sospende l'esecuzione della pena nella Parte mittente. L'articolo 10 prevede che la Parte ricevente dovrà applicare la pena e la misura privativa della libertà senza modificare la sua natura giuridica e la sua durata. Nel caso in cui la natura o la durata della pena sia incompatibile con la legge della Parte ricevente la persona condannata non sarà trasferita.
      L'articolo 11 contempla il caso particolare in cui il condannato non possa essere detenuto a causa di un altro reato commesso prima di quello che ha motivato il trasferimento.
      L'articolo 12 regola il caso della revisione della sentenza. Soltanto la Parte mittente avrà il diritto di decidere su qualsiasi ricorso per la revisione della sentenza.
      L'articolo 13 disciplina le misure di clemenza che le Parti possono concedere, dall'amnistia all'indulto o alla grazia, conformemente alle normative interne dei singoli Stati. Nel caso in cui la Parte mittente abbia concesso una misura di clemenza la Parte ricevente adotterà le misure idonee a darvi esecuzione.
      L'articolo 14 prevede il dovere di informazione tra la Parte ricevente e la Parte mittente sull'esecuzione della pena.
      L'articolo 15 chiarisce che i costi dell'applicazione del Trattato saranno a carico della Parte ricevente, tranne costi strettamente legati alle procedure che si svolgono nel territorio della Parte mittente.
      L'articolo 16 definisce l'applicazione nel tempo del Trattato: potrà essere applicato all'esecuzione di condanne precedenti alla sua entrata in vigore.
      L'articolo 17 stabilisce che la documentazione inviata da una Parte all'altra dovrà essere corredata di una traduzione, a meno che non vi sia un diverso accordo tra le Parti.
      L'articolo 18 si occupa della risoluzione delle controversie tra le Parti che saranno risolte, nel caso in cui insorgessero, per via diplomatica.
      L'articolo 19 contiene le disposizioni finali che regolano l'entrata in vigore del Trattato dopo trenta giorni dallo scambio degli strumenti di ratifica. Inoltre stabilisce che il Trattato è concluso per una durata illimitata e che ciascuna delle Parti potrà in ogni momento denunciarlo.
      Vista l'importanza del Trattato, se ne auspica una rapida e non più procrastinabile ratifica.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione previste dal Trattato di cui alla presente legge, valutati in euro 94.000 a decorrere dall'anno 2013, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.