• C. 1540 EPUB Disegno di legge presentato il 16 agosto 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1540 [Decreto Anti-Femminicidio] Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Disegno di Conversione Decreto Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1540


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(LETTA)
dal ministro dell'interno
(ALFANO)
dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(GIOVANNINI)
e dal ministro della giustizia
(CANCELLIERI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)
Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province
Presentato il 16 agosto 2013


      

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Onorevoli Deputati! Il presente decreto-legge, sulla scia di precedenti esperienze legislative che nel corso della XVI legislatura hanno dato vita a interventi di variegata natura e finalità, e tuttavia connotati dall'unitaria esigenza di porre mano alle più evidenti necessità di prevenzione e di contrasto di fenomeni delinquenziali divenuti particolarmente acuti, reca un «pacchetto» di misure urgenti che mirano ad affrontare, da diverse angolature, una serie di problematiche riguardanti la pubblica sicurezza in una chiave di difesa dei soggetti più deboli ed esposti, nonché la tutela dell'ordine pubblico.
      Inoltre, il provvedimento reca norme destinate a superare problemi urgenti emersi con riguardo all'ordinamento degli enti locali, in particolare delle province, al sistema di protezione civile e alla funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
      Il provvedimento si compone di tredici articoli, suddivisi in quattro capi, e reca misure che si muovono lungo quattro direttrici d'azione.
      La prima riguarda l'aggiornamento e la rimodulazione degli strumenti di prevenzione e di repressione di alcuni fenomeni criminosi che hanno destato particolare allarme sociale, primo tra tutti la violenza di genere e in ambito domestico, che hanno conosciuto una recrudescenza in questi ultimi tempi.
      La seconda direttrice d'azione riguarda misure, altrettanto urgenti, volte a innalzare il livello della sicurezza, sia attraverso l'accelerazione delle procedure di realizzazione di alcune progettualità, sia attraverso il rafforzamento della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale.
      La terza direttrice d'azione riguarda l'integrazione delle norme dell'ordinamento della protezione civile, alla luce delle esperienze emerse nel primo anno di applicazione della riforma introdotta dal decreto-legge n. 59 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2012, nonché l'introduzione di disposizioni per accrescere la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potenziandone l'operatività.
      La quarta direttrice d'azione si occupa delle misure da adottarsi in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013, che ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni normative in materia di riordino delle province.
      In particolare, il capo I (articoli da 1 a 5) reca disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere.
      L'articolo 1, anche sulla base delle indicazioni provenienti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, la cui ratifica è stata recentemente autorizzata dal Parlamento con la legge n. 77 del 2013, mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori (stalking).
      In questo senso, vengono previste tre specifiche circostanze aggravanti destinate a inasprire le pene allorquando il delitto di maltrattamenti in famiglia è perpetrato in presenza di minore degli anni diciotto (articolo 572, secondo comma, del codice penale) e quando il delitto di violenza sessuale è consumato ai danni di donne in stato di gravidanza (articolo 609-ter del codice penale), nonché allorquando il fatto è consumato ai danni del coniuge, anche divorziato o separato, o del partner pure se non convivente.
      Un secondo gruppo di interventi riguarda il delitto di stalking di cui all'articolo 612-bis del codice penale.
      In particolare, viene ampliato il raggio d'azione delle circostanze aggravanti contemplate dal secondo comma del citato articolo 612-bis, con previsioni che ne estendono l'applicabilità anche ai fatti commessi dal coniuge pure in costanza del vincolo matrimoniale, nonché a quelli perpetrati da chiunque con strumenti informatici o telematici.
      Inoltre, viene prevista – analogamente a quanto già accade per i delitti di violenza sessuale – l'irrevocabilità della querela per il delitto di atti persecutori, che viene, inoltre, incluso tra quelli soggetti ad arresto obbligatorio.
      Il comma 4 rafforza la capacità preventiva dell'istituto dell'ammonimento applicato dal questore ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, stabilendo che, con tale misura, viene obbligatoriamente irrogato il divieto di detenere armi e munizioni.
      L'articolo 2 introduce una serie di adeguamenti al codice di procedura penale volti a garantire una maggiore tutela a favore delle vittime dei delitti di maltrattamento in famiglia e di stalking.
      Un gruppo di disposizioni incide sugli articoli 299, 398, 406 e 415-bis di tale codice, nell'intento di assicurare una costante informazione alle parti offese da reati di maltrattamenti in famiglia in ordine allo svolgimento dei relativi procedimenti penali. L'estensione di tali obblighi di comunicazione viene prevista in materia di:

          revoca e sostituzione delle misure coercitive di cui agli articoli 282-bis e 282-ter, prevedendo che tali provvedimenti siano comunicati anche ai servizi socio-assistenziali del territorio, cioè ai servizi gestiti, anche in modo associato, dagli enti locali con l'obiettivo di aiutare le vittime;

          provvedimenti del giudice sulle richieste di incidente probatorio e sulle richieste di archiviazione a carico dell'autore del reato;

          avviso di conclusione delle indagini preliminari.

      In tal modo, con riguardo alle comunicazioni relative alle istanze di incidente probatorio e di conclusione delle indagini, si vuole superare, per i delitti di maltrattamenti ai danni di familiari e di conviventi, l'attuale sistema che subordina l'effettuazione di tali comunicazioni a una specifica richiesta della parte offesa. In questo contesto si inquadra anche la modifica all'articolo 408 che eleva a venti giorni (in luogo degli attuali dieci) il termine entro il quale la persona offesa può prendere visione degli atti del procedimento penale per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale e presentare eventuale opposizione alla richiesta di archiviazione.
      Un'ulteriore forma di tutela viene prevista con una modifica all'articolo 498 del codice di procedura penale, che estende anche al reato di maltrattamenti in famiglia la possibilità di acquisire testimonianze con modalità protette quando la vittima sia una persona minorenne o una persona maggiorenne che versa in uno stato di particolare vulnerabilità.
      Un altro gruppo di interventi mira a calibrare le misure cautelari applicabili per i soggetti nei confronti dei quali si procede per i delitti in argomento.
      In primo luogo, il ventaglio delle ipotesi di arresto in flagranza di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale viene esteso anche ai delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale. Tenuto conto che la disposizione riguarda provvedimenti limitativi della libertà personale, viene previsto che essa diventi efficace alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
      Inoltre, in un'ottica di rafforzamento del contrasto delle condotte di violenza

domestica, viene introdotta una nuova misura cautelare (non dissimile sul piano funzionale dal fermo di indiziato di delitto), con l'inserimento del nuovo articolo 384-bis nel codice di procedura penale.
      La norma consente agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto nella flagranza dei delitti elencati all'articolo 282-bis dello stesso codice, tra i quali sono compresi anche quelli di minaccia grave e di lesione personale. Presupposto per l'applicazione della misura in questione è che sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa.
      In un'ottica di accelerazione dei processi per reati di violenza domestica, viene previsto che, al pari di quanto già disposto per i delitti di omicidio e di lesioni colpose aggravate derivanti da incidente stradale, la proroga del termine delle indagini preliminari per il delitto di cui all'articolo 572 del codice penale può essere concessa per una sola volta. Per le stesse finalità queste ultime ipotesi delittuose sono inserite tra quelle cui deve essere assicurata la trattazione con priorità assoluta ai sensi dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989.
      Infine, è stabilito che i reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi e di stalking sono inseriti tra i delitti per i quali la vittima è ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito. Ciò al fine di dare, su questo punto, compiuta attuazione alla citata Convenzione di Istanbul, che impegna gli Stati firmatari a garantire alle vittime della violenza domestica il diritto all'assistenza legale gratuita.
      L'articolo 3 si inquadra nell'ambito delle iniziative, preannunciate dal Governo, per garantire la completa attuazione della citata Convenzione di Istanbul.
      La disposizione si propone, in attuazione dei princìpi sanciti dagli articoli 5, 12, 27 e 50 della Convenzione, di rafforzare gli strumenti di prevenzione anche operativa delle vessazioni perpetrate nell'ambito del nucleo familiare o di relazioni affettive, incoraggiando anche la segnalazione all'autorità delle situazioni in cui si sono registrati atti di violenza non perseguibili d'ufficio secondo il nostro ordinamento, ma che possono essere reiterate o costituire anche il prodromo di manifestazioni più gravi.
      La norma, mutuando lo schema già collaudato dello stalking (articolo 612-bis del codice penale), rende applicabile la misura di prevenzione dell'ammonimento nei confronti di coloro che a seguito di segnalazioni pervenute (anche da soggetti diversi dalla vittima) debbano ritenersi responsabili di condotte di lesioni lievi (articolo 582, secondo comma, del codice penale), riconducibili a fenomeni di violenza domestica, definiti in termini sostanzialmente pedissequi a quelli individuati dall'articolo 3, lettera b, della citata Convenzione di Istanbul.
      Viene previsto che la misura sia adottata dal questore, previa verifica dei fatti segnalati attraverso l'acquisizione dei necessari elementi informativi e delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti secondo il procedimento stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
      Viene richiamata, attraverso un rinvio al citato articolo 8, la possibilità per il questore di adottare provvedimenti restrittivi in materia di possesso e di detenzione di armi e munizioni; inoltre è introdotta per la predetta autorità la possibilità di proporre nei confronti dell'ammonito la sospensione della patente di guida (da uno a tre mesi), misura che viene disposta dal prefetto salvo che non ricorrano particolari situazioni economico-lavorative insuscettibili di essere garantite secondo la particolare modalità del permesso di guida «ad ore» contemplata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
      Inoltre, è previsto che il Dipartimento della pubblica sicurezza predisponga un'analisi criminologica sull'andamento del fenomeno, destinata a confluire nella relazione presentata annualmente al Parlamento dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 113 della legge n. 121 del 1981.
      La norma contempla, altresì, una specifica forma di tutela della riservatezza dell'identità dei soggetti che hanno segnalato i fatti in relazione ai quali è stato irrogato l'ammonimento.
      La disposizione integra, infine, l'articolo 11 del citato decreto-legge n. 11 del 2009, estendendo anche alle vittime di violenza sessuale e di violenza domestica le misure già previste in materia di stalking, in virtù delle quali coloro che ricevono notizia del reato (Forze di polizia, presìdi sanitari e altre istituzioni) forniscono tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti nel territorio.
      L'articolo 4 dà attuazione all'articolo 59 della citata Convenzione di Istanbul, consentendo il rilascio di un permesso di soggiorno alle vittime degli atti di violenza perseguiti dalla Convenzione.
      L'atto normativo internazionale chiede che, a tale fine, si tenga conto sia di eventuali esigenze processuali che richiedano la presenza della vittima nel territorio nazionale, sia della situazione personale della vittima, anche a prescindere dalla necessità della sua collaborazione nel corso di un procedimento penale.
      La permanenza della vittima nel territorio nazionale a fini di collaborazione con l'autorità giudiziaria potrebbe essere garantita già attraverso il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-bis), del regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999. Tuttavia, tale previsione potrebbe non coprire l'intero spettro delle ipotesi delittuose contemplate dalla Convenzione, oltre ad avere una durata limitata nel tempo (tre mesi, prorogabili una sola volta).
      Ad esempio, la citata tipologia di permesso di soggiorno potrebbe non applicarsi ai casi in cui la vittima non cooperi ai fini del procedimento penale e, prima ancora, a quelli in cui un procedimento penale non sia ancora avviato, in contrasto con quanto stabilito dalla Convenzione.
      Difatti, l'articolo 59 della Convenzione non richiede, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, né che la vittima cooperi necessariamente né che il procedimento penale sia già in corso, attribuendo rilevanza alla sola «situazione personale», con l'obiettivo di assicurare tutela a chi si trova in una condizione doppiamente vulnerabile rispetto agli atti di violenza perpetrati nei suoi confronti.
      Appare, pertanto, più adeguato a corrispondere alle esigenze rappresentate il permesso di soggiorno per motivi umanitari previsto dall'articolo 5, comma 6, del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che copre, peraltro, espressamente le esigenze di carattere umanitario scaturenti da «obblighi internazionali dello Stato italiano».
      Il permesso in parola, di durata annuale, rinnovabile finché perdurano le esigenze umanitarie che ne hanno giustificato il rilascio, consente l'accesso al lavoro ed è convertibile in permesso per lavoro (ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999). Per tali motivi, il rilascio del permesso appare adeguato anche ad offrire una possibilità di intraprendere un percorso di ricostruzione della dignità personale e si pone nel solco delle «misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata» come recita l'articolo 4 della citata Convenzione.
      La costruzione della norma, pur ricorrendo allo schema già utilizzato dall'articolo 18 del citato testo unico, segnatamente rivolto alle vittime di tratta, se ne distingue per la peculiarità delle ipotesi delittuose richiamate e dei presupposti: tentativo di sottrarsi ad una particolare tipologia di violenza e non ai condizionamenti di un'associazione criminale. Inoltre, pur conservando il doppio binario della provenienza della segnalazione dall'autorità giudiziaria ovvero dai servizi sociali, si richiede che tali servizi siano quelli specializzati nell'assistenza alle vittime di violenza.
      Uno dei motivi che suggeriscono di ricorrere a un impianto normativo autonomo rispetto alla previsione del permesso per protezione sociale disciplinato dal citato articolo 18 del testo unico è poi la necessità di tenere distinto il percorso assistenziale delle vittime, che sarà eventualmente quello specializzato dei centri antiviolenza, dai programmi di assistenza e integrazione sociale previsti per le vittime di tratta.
      La norma, analogamente a quanto previsto dal citato articolo 18 per le vittime di tratta, trova applicazione anche per i cittadini europei e per i loro familiari stranieri ai quali è rilasciata una carta di soggiorno.
      L'articolo 5 completa il «pacchetto» delle misure di prevenzione lato sensu dei fenomeni in argomento, prevedendo l'adozione da parte del Ministro con delega per le pari opportunità di un nuovo Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.
      Un precedente Piano è stato adottato dal 2010 e sulla base di esso sono state sviluppate diverse attività in difesa, particolarmente, delle donne vittime di tali fenomeni. Nondimeno, la recrudescenza degli episodi di violenza sessuale e domestica ai danni di soggetti deboli rende necessario provvedere, in linea di continuità, all'adeguamento dei parametri sulla base dei quali è adottato lo strumento di pianificazione in argomento, alla cui elaborazione e attuazione dovranno concorrere tutte le amministrazioni interessate.
      Le nuove previsioni in materia recate dalla disposizione in argomento contribuiranno a completare il processo di attuazione degli impegni assunti dall'Italia con l'adesione alla Convenzione di Istanbul, anche secondo le linee programmatiche esposte dal Governo nel corso del dibattito parlamentare all'esito del quale è stata approvata la legge n. 77 del 2013 concernente la ratifica della medesima Convenzione.
      Il capo II (articoli da 6 a 9) reca norme che, per un verso, mirano ad agevolare la realizzazione di progetti finalizzati a garantire più elevati standard di sicurezza e, per un altro, prevedono misure volte a rafforzare la tutela dell'ordine pubblico e a contrastare alcuni fenomeni criminosi di particolare allarme sociale.
      In particolare, l'articolo 6 introduce, al comma 1, misure volte ad accelerare le procedure di realizzazione dei progetti compresi nel Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013».
      In particolare, la disposizione mira a garantire continuità nel flusso di pagamenti del predetto Programma operativo nazionale, assicurando che i soggetti attuatori dei progetti ricevano tempestivamente le somme loro spettanti sulla base dello stato di attuazione, come disposto dall'autorità di gestione del Programma.
      L'avanzamento finanziario di tale Programma incontra, infatti, serie difficoltà, stante la carenza della liquidità necessaria per far fronte alle spese maturate nell'ambito dei singoli progetti approvati, in attesa dei rimborsi dei contributi europei e del cofinanziamento nazionale.
      Tali rimborsi sono erogati dall'Unione europea soltanto a seguito della presentazione delle rendicontazioni di spesa da parte dell'amministrazione titolare del Programma, con una tempistica che non consente l'immediata disponibilità delle risorse necessarie a dare continuità al flusso dei pagamenti, rischiando di provocare ritardi nell'attuazione del Programma in una fase in cui è, al contrario, necessario accelerare il processo di spesa al fine di garantire il completo utilizzo delle risorse entro la prevista scadenza del 31 dicembre 2015.
      Al fine di evitare, quindi, rallentamenti nella realizzazione del Programma, con conseguenti perdite dei contributi europei, la disposizione autorizza il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 ad anticipare le quote dei contributi europei e statali già pianificati con la decisione di approvazione del predetto Programma.
      I commi 2 e 3 recano un intervento urgente e necessario per scongiurare la riduzione degli stanziamenti previsti per la corresponsione del trattamento accessorio al personale del Comparto sicurezza e difesa, in relazione alla riduzione del personale in servizio negli anni 2011, 2012 e 2013 e alla conseguente riduzione dello stanziamento previsto per l'anno 2010, attraverso l'applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
      L'iniziativa risulta indispensabile per far fronte alle contingenti esigenze di funzionalità del predetto comparto, atteso che, attraverso gli stanziamenti già disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, si provvede alla corresponsione al personale interessato delle peculiari indennità correlate alle specifiche attività operative, quali i servizi di ordine pubblico, la reperibilità, il cambio di turno, le prestazioni di lavoro straordinario, eccetera.
      Si tratta di indennità ed emolumenti accessori che consentono di compensare il maggior impiego del personale interessato in conseguenza proprio della riduzione delle stesse unità per effetto delle cessazioni dal servizio non integralmente reintegrate, in applicazione del parziale blocco del turn over.
      Pertanto, per assicurare la regolarità dei servizi, si rende necessario evitare la riduzione degli specifici capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate del citato comparto, fermo restando comunque il divieto di superare il limite previsto per l'anno 2010.
      Il comma 4 detta norme per il rinnovo, ormai divenuto prossimo, delle convenzioni che la specialità della polizia stradale della Polizia di Stato dovrà stipulare con le società che gestiscono in concessione le autostrade.
      In particolare, la norma mira a risolvere le disparità di trattamento per l'erogazione di servizi finalizzati a incrementare la sicurezza pubblica da parte delle specialità della Polizia di Stato, frutto della pluralità di fonti normative che regolano la materia.
      Per il solo personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali, in particolare, l'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 232, fissa in 5,16 euro l'importo giornaliero da corrispondere a tale personale a titolo di indennità. A questo importo hanno fatto riferimento le società concessionarie delle autostrade nella stipulazione delle convenzioni con la polizia stradale.
      L'intervento contenuto nella disposizione sancisce l'eliminazione del predetto limite e rimette integralmente la determinazione dell'indennità, anche per il personale della polizia stradale, alle convenzioni stipulate in materia, consentendo di ottenere dalle società concessionarie una contribuzione più aderente al valore della prestazione fornita. Ciò produce positivi riflessi finanziari anche per l'erario, atteso che una quota delle maggiori somme introitate per le indennità in questione viene detratta e trattenuta a favore del bilancio dello Stato.
      Inoltre, per esigenze di uniformità procedimentale, la disposizione integra il citato articolo 18, comma 3, della legge n. 232 del 1990 prevedendo che i criteri e le modalità per la ripartizione e la corresponsione al personale delle somme di cui trattasi siano stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, applicato, quale norma generale sulle convenzioni in materia di sicurezza, alle altre specialità della Polizia di Stato).
      Infine, il comma 5 prevede la riassegnazione nella disponibilità del Ministero dell'interno e del Fondo nazionale di protezione civile delle risorse, rispettivamente, destinate nell'ambito degli stanziamenti del citato decreto-legge n. 95 del 2012 diretti ad assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria legata all'eccezionale afflusso di stranieri appartenenti ai Paesi del Nord Africa dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011, e prorogata al 31 dicembre 2012 con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2011. La disposizione è necessaria non potendo più percorrersi lo strumento dell'ordinanza di protezione civile a seguito della cessazione dello stato emergenziale.
      L'articolo 7, comma 1, proroga il periodo di applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, commi 1-ter e 1-quater, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, che consentono di eseguire il cosiddetto «arresto differito» nei confronti degli autori di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione di manifestazioni sportive.
      Attualmente, infatti, il citato articolo 8, comma 1-quinquies, stabilisce che questa facoltà cessava di trovare applicazione il 30 giugno 2013.
      Il venire meno di questa facoltà apre un vuoto negli strumenti di contrasto dei delitti commessi in occasione di competizioni sportive.
      Grazie anche alla misura in commento è stato, infatti, possibile conseguire importanti risultati contro il tifo violento, come testimoniano i dati riguardanti l'ultima stagione, nel corso della quale si sono registrati non solo una diminuzione degli eventi, in cui vi sono state vittime di tali fenomeni (-29,3 per cento), ma anche un significativo incremento del numero degli autori di episodi di violenza denunciati ( 44 per cento) e arrestati ( 30 per cento circa).
      In considerazione di ciò, la disposizione prevede la facoltà di arresto in parola per altri tre anni e, più precisamente, fino al 30 giugno 2016.
      Con riguardo al comma 2 dello stesso articolo 7 si premette che, per gli autori della rapina, l'articolo 628 del codice penale prevede la pena della reclusione da tre a dieci anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.
      In caso di rapina aggravata (commessa con violenza, minaccia, con armi eccetera, o in abitazione) la pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da 1.032 euro a 3.098 euro.
      Al fine di accentuare il contrasto di tale reato, si apportano modifiche al predetto articolo al fine di inserire nuove circostanze aggravanti speciali.
      Tali ipotesi riguardano, innanzitutto, il caso in cui il fatto sia commesso ai danni di persone ultrasessantacinquenni; si tratta di un'ipotesi astrattamente riconducibile tra le aggravanti comuni di cui all'articolo 61, numero 5, dello stesso codice penale, ma che, in tal modo, viene tipizzata e resa di obbligatoria applicazione con riguardo alla specifica fattispecie incriminatrice della rapina, rafforzando quindi gli strumenti di repressione di simili condotte perpetrate in danno di soggetti deboli.
      Ad una logica analoga risponde, altresì, anche la nuova circostanza aggravante, destinata a inasprire le pene per le rapine perpetrate, oltre che in abitazione, anche negli altri luoghi di cosiddetta «minorata difesa».
      Il comma 3 dello stesso articolo 7 rende più flessibile l'impiego del contingente di 1.250 appartenenti alle Forze armate che può essere messo a disposizione dei prefetti ai sensi dell'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
      La norma consente, infatti, che tale contingente possa essere impiegato anche per compiti diversi dai servizi di perlustrazione e di pattuglia. Ciò consentirà di liberare immediatamente consistenti aliquote delle Forze di polizia da destinare a compiti più dinamici di controllo del territorio.
      Infine, si introduce, al comma 4, una modifica all'articolo 682 del codice penale, volta a superare, anche alla luce di episodi verificatisi di recente, un vuoto di tutela della riservatezza dei luoghi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in primis della Polizia di Stato, che ha suscitato problemi di carattere interpretativo.
      Attualmente, infatti, la disposizione appresta questa tutela, finalizzata a reprimere condotte suscettibili di trasmodare in illecite captazioni di segreti, solo nei riguardi dei luoghi militari, con un'impostazione che però non appare oggi al passo con la riforma del segreto di Stato e delle informazioni classificate, introdotta dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, e dai discendenti regolamenti attuativi.
      In particolare, l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009, n. 7/2009 – adottato sulla base dei princìpi recati dall'articolo 42, comma 7, della legge n. 124 del 2007 – ricomprende espressamente tra i luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica anche i siti delle amministrazioni che esercitano funzioni in materia di sicurezza dello Stato e di polizia, assoggettandoli a un regime ristretto quanto all'accesso.
      Coerentemente con questa evoluzione dell'ordinamento la novella prevede che la tutela penale approntata dal citato articolo 682 del codice penale si applichi anche alle strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in cui è vietato l'ingresso per motivi di sicurezza.
      L'articolo 8 reca disposizioni volte a inasprire le pene relative a manifestazioni delittuose di cui si è registrato di recente un sensibile aumento.
      Un primo intervento si riferisce specificamente al furto di componenti metalliche e di altri materiali pregiati (ad esempio rame) sottratti ad impianti e infrastrutture destinati all'erogazione di energia elettrica e di altri servizi pubblici, tra cui quelli di trasporto e di telecomunicazione.
      Si tratta di fenomeni che spesso determinano interruzioni di servizi pubblici essenziali e che possono, per le modalità con cui vengono perpetrati, determinare l'insorgere di pericoli per l'incolumità pubblica.
      In relazione a tale specifica ipotesi di furto, viene introdotta, con un'integrazione dell'articolo 625 del codice penale, una specifica circostanza aggravante.
      Tale nuova circostanza potrà trovare applicazione unitamente all'aggravante contemplata dal citato articolo 625, primo comma, numero 2), atteso che l'asportazione dei metalli e di altri materiali in questione dalle infrastrutture e dagli impianti avviene di norma con violenza sulle cose.
      In tal modo, il fenomeno delittuoso perpetrato con queste modalità potrà essere colpito con pene da tre a dieci anni di reclusione e, pertanto, appropriatamente rispetto alla gravità delle manifestazioni delittuose in discorso.
      Un secondo intervento inasprisce le pene per il delitto di ricettazione quando il fatto si riferisce a denaro o a cose provento dei delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata ovvero di furto aggravato perché avente ad oggetto le predette componenti metalliche.
      Le innovazioni descritte sono completate prevedendo che si procede all'arresto obbligatorio in flagranza per le nuove ipotesi di furto aggravato e di ricettazione aggravata.
      L'articolo 9 mira a rendere più efficace il contrasto del preoccupante e crescente fenomeno del cosiddetto «furto d'identità digitale», attraverso il quale vengono commesse frodi informatiche, talora con notevole nocumento economico per la vittima.
      A tale fine sono previsti un innalzamento della pena edittale e la procedibilità d'ufficio per il delitto di frode informatica quando il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
      Inoltre, tale nuova fattispecie incriminatrice, unitamente ai delitti di indebita utilizzazione delle carte di credito e a quelli concernenti la violazione degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali, viene compresa tra i reati per i quali opera la responsabilità amministrativa dell'ente nel cui interesse o vantaggio essi sono stati perpetrati.
      La norma interviene, infine, sul sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi informatiche istituito dall'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che si impernia su un archivio informatizzato centralizzato di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze che per la gestione si avvale della CONSAP Spa.
      In particolare, è previsto che i soggetti che compongono tale sistema (denominati «soggetti aderenti») possano richiedere al gestore del predetto archivio centralizzato di verificare l'autenticità dei dati forniti dalle persone fisiche che richiedono servizi finanziari al fine di accertare la loro reale identità.
      Sempre in questo contesto si iscrive la previsione che consente al Ministro dell'economia e delle finanze di aggiornare l'entità del contributo che i soggetti aderenti devono versare per garantire il funzionamento del sistema ai sensi dell'articolo 30-sexies del citato decreto legislativo n. 141 del 2010.
      Il Capo III introduce disposizioni in tema di protezione civile.
      L'articolo 10, alla luce del periodo di prima applicazione della riforma del sistema di protezione civile nazionale, recata dal citato decreto-legge n. 59 del 2012, prevede alcune modifiche all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, concernente gli interventi da attuare in occasione di calamità naturali o dovuti ad attività umane fronteggiabili solo con mezzi e poteri straordinari, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della stessa legge n. 225 del 1992.
      La disposizione, infatti, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri con la delibera che dichiara lo stato di emergenza provvede, tra l'altro, a quantificare le risorse finanziarie destinate ad adottare gli interventi necessari allo scopo; qualora tali risorse siano insufficienti o siano in procinto di esaurirsi, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri presenta al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione motivata per le conseguenti deliberazioni.
      Inoltre, viene previsto che lo stato di emergenza non può superare la durata di centottanta giorni (in luogo degli attuali novanta), prorogabili di altri centottanta.
      Un ulteriore adeguamento riguarda i contenuti delle ordinanze di protezione civile in deroga che possono essere adottate in occasione delle situazioni di emergenza. La disposizione, infatti, provvede ad elencare in maniera più dettagliata le misure che possono essere adottate con tali interventi.
      Inoltre, viene previsto che agli oneri connessi all'attuazione degli interventi necessari per fare fronte agli eventi di cui al richiamato articolo 2, comma 1, lettera c), si provvede mediante il neo-istituito Fondo per le emergenze nazionali, di cui vengono anche precisate le modalità di alimentazione finanziaria a regime.
      Il comma 3 attribuisce ai commissari delegati nominati ai sensi dello stesso articolo 5 della legge n. 225 del 1992 le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nell'ambito del sistema delineato dalla recente legge n. 190 del 2012.
      Infine, con il comma 4, viene abrogato il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 245 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006, relativo all'istituzione, nell'ambito dell’«emergenza rifiuti Campania», di un nucleo interforze a disposizione del Dipartimento della protezione civile. Tale abrogazione è ritenuta necessaria in considerazione delle competenze affidate al predetto Dipartimento dal citato intervento di riforma di cui al menzionato decreto-legge n. 59 del 2012.
      Sempre al fine di assicurare la piena operatività del sistema nazionale di protezione civile e, in particolare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, componente fondamentale di tale sistema, l'articolo 11, commi da 1 a 4, prevede l'istituzione di un apposito «fondo emergenze» nello stato di previsione del Ministero dell'interno (e più precisamente nell'ambito della missione «Soccorso civile» – programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico».
      Tale fondo è destinato a fare fronte alle anticipazioni delle immediate e indifferibili esigenze di spesa che si rendono necessarie in relazione agli interventi che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è chiamato a sostenere a seguito del verificarsi di emergenze di protezione civile. È previsto, in particolare, che lo stanziamento su tale fondo possa essere utilizzato per il pagamento degli emolumenti accessori spettanti al personale dei vigili del fuoco impegnato in occasione delle citate emergenze di protezione civile.
      Il fondo viene alimentato con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2013, per la quale è stata prevista un'idonea copertura finanziaria; per gli esercizi finanziari successivi la relativa dotazione è determinata annualmente con la legge di bilancio.
      Per garantire il ripristino delle risorse anticipate a valere su tale nuovo fondo, è previsto che restino acquisite all'erario, in misura corrispondente, le risorse rimborsate a qualsiasi titolo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le spese sostenute in occasione di emergenze.
      Le medesime finalità di accrescimento della funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono perseguite dalle modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, introdotte dal comma 5 del medesimo articolo 11.
      Con particolare riferimento alla lettera a), l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede, in materia di Sistema informativo per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), l'adozione di un decreto interministeriale per la definizione delle regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché per il trattamento dei dati. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con cui le Forze di polizia e le Forze armate partecipano al SINP relativamente alle attività operative e addestrative. La modifica proposta con la lettera a) è volta a includere anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella speciale disciplina riservata in materia alle Forze di polizia e alle Forze armate. Ciò in ragione delle specificità e peculiarità del medesimo Corpo nazionale che, in materia, sono del tutto analoghe a quelle di tali forze.
      Con le lettere b) e c), si propone di introdurre nel decreto legislativo n. 81 del 2008 due disposizioni miranti a garantire in qualsiasi momento la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
      La prima disposizione conferisce al Corpo la possibilità di effettuare direttamente, anziché affidarle ai soggetti pubblici e privati indicati nell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81 del 2008, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII annesso al medesimo decreto legislativo, di cui il Corpo nazionale dispone a titolo di proprietà o di comodato d'uso.
      Alla base di tale intervento vi è, oltre alla già citata esigenza di continuità ed efficienza dei servizi d'istituto, la constatazione che il Corpo nazionale possiede le competenze tecniche e le professionalità necessarie per effettuare in proprio l'adempimento. Si tratta, infatti, di attrezzature non in commercio, realizzate su specifiche tecniche spesso elaborate dallo stesso Corpo nazionale.
      La seconda disposizione è volta ad autorizzare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco a effettuare direttamente, anziché affidarle a soggetti esterni, le attività di formazione e di abilitazione del proprio personale all'utilizzo delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, di cui il medesimo Corpo nazionale dispone per l'assolvimento dei compiti d'istituto.
      Anche questo intervento è fondato, oltre che sull'esigenza della continuità ed efficienza dei servizi d'istituto, sulla constatazione che il Corpo nazionale possiede le competenze tecniche e le professionalità necessarie per effettuare in proprio l'adempimento formativo. Inoltre, si tratta, per talune fattispecie, di attrezzature allestite per il soccorso pubblico, peculiari dell'attività del Corpo nazionale, che i vigili del fuoco conoscono e riguardo alle quali essi sono i soggetti più idonei a svolgere il relativo addestramento.
      Il capo IV (articoli 12 e 13) contiene disposizioni relative alle gestioni commissariali e all'entrata in vigore del decreto-legge.
      In particolare, l'articolo 12 interviene in materia di gestioni commissariali dei predetti enti locali, alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013.
      Tale sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché degli articoli 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente alle disposizioni che disciplinano il riordino delle province.
      Sulla base delle disposizioni oggetto della pronuncia della Corte costituzionale, che prevedevano la trasformazione delle province in enti di secondo grado, sono stati adottati provvedimenti di scioglimento delle amministrazioni provinciali e di conseguente nomina di un commissario straordinario, nei casi in cui quelle stesse amministrazioni sarebbero dovute comunque andare al voto entro il 31 dicembre 2012.
      Prima della sentenza della Corte costituzionale, nella sequenza degli atti normativi succedutisi nell'ambito del processo di riordino delle province, è poi intervenuto il comma 115 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) – norma non incisa dalla pronuncia della Corte – in base al quale è stato disposto il commissariamento, fino al 31 dicembre 2013, anche delle amministrazioni provinciali che venissero comunque a cessare in una data compresa tra il 5 novembre 2012 (data individuata in relazione alla mancata conversione in legge del decreto-legge n. 188 del 2012, adottato, appunto, il 5 novembre 2012) e il 31 dicembre 2013.
      Si è così venuta a determinare, all'interno del continuum del processo riformatore delle province, una stratificazione di interventi in esito alla quale coesistono gestioni commissariali provinciali basate su una diversa, sottostante legittimazione normativa: in tale ambito formano oggetto del presente intervento innanzitutto quelle che sono state originariamente instaurate in applicazione del citato articolo 23, poi dichiarato incostituzionale dalla Consulta.
      In effetti, proprio per queste ultime sembra porsi, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, un problema di legittimazione, essendo esse venute alla luce sulla base del caducato articolo 23, e proseguite solo in conseguenza della successiva adozione del citato articolo 1, comma 115, della legge di stabilità 2013.
      Ora, tenuto conto dell'avviato percorso di riforma delle province – che si articola sia nell'avvenuta approvazione del disegno di legge costituzionale di soppressione espressa delle province, sia nella decisione del Consiglio dei ministri di adottare un provvedimento ordinario che introduca, nelle more, una disciplina transitoria, l'articolo 12, commi 1 e 2, prevede, innanzitutto, che siano fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi provinciali e di conseguente nomina dei commissari straordinari disposti in forza del citato articolo 23, nonché gli atti e i provvedimenti adottati, fino alla data di entrata in vigore del decreto, dagli stessi commissari.
      Inoltre, in considerazione della ragionevole possibilità che il percorso riformatore venga a compiersi successivamente al 31 dicembre 2013, termine ultimo attualmente indicato dalla legge per la conclusione delle gestioni commissariali provinciali, si è ritenuto di attribuire espressa valenza normativa a tale indicazione prognostica, anche in ossequio al principio di continuità dell'azione amministrativa, conferendo nuova legittimazione a tali gestioni commissariali e fissandone la cessazione alla data del 30 giugno 2014 (comma 3).
      Coerentemente, per esigenze di certezza giuridica e di uniformità del quadro regolativo, il comma 4 dispone che anche le amministrazioni provinciali in carica, per le quali venga a manifestarsi, successivamente al 31 dicembre 2013 e fino al 30 giugno 2014, l'esigenza di rinnovo degli organi, siano commissariate ai sensi del citato articolo 1, comma 115.
      Come infatti già posto in rilievo, il sindacato di costituzionalità non si è esteso alle previsioni contenute in tale ultimo articolo, avendo unicamente la Corte statuito, nella più volte citata pronuncia, l'inidoneità dello strumento utilizzato «in quanto il decreto-legge, atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e di urgenza, è strumento normativo non utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate».
      Con il comma 5, infine, si sospende, per gli evidenti profili di connessione, l'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione delle dotazioni organiche dell'amministrazione civile dell'interno, fin dall'origine legate, quanto ai tempi di attuazione, alla conclusione del processo riformatore delle province, in linea con quanto già stabilito dal citato articolo 1, comma 115, ultimo periodo, della legge n. 228 del 2012.
      Il comma 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.
      Infine, l'articolo 13 stabilisce che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto diversamente stabilito, come si è già detto, relativamente all'entrata in vigore delle modifiche apportate all'articolo 380 del codice di procedura penale, che consentono di procedere all'arresto in flagranza anche per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori (articoli 572 e 612-bis del codice penale).
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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni)

        Il decreto-legge contiene misure urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, in materia di protezione civile e di commissariamento delle province. Si tratta di misure che intervengono sull'assetto ordinamentale vigente senza determinare, salvo alcune limitate eccezioni, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per le norme che prevedono nuovi impegni di spesa, la relativa copertura, in linea con gli obiettivi assunti dal Governo per la complessiva revisione degli oneri finanziari di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, è comunque assicurata nell'ambito degli attuali stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate attraverso una selettiva revisione degli impegni di spesa che non pregiudica i livelli di funzionalità di apparati destinati a garantire funzioni fondamentali dello Stato.

        Il Capo I contiene disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere.

        Nel dettaglio, l'articolo 1 prevede interventi di natura ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        Anche l'articolo 2, ai commi 1 e 2 e 4, prevede misure di carattere ordinamentale.

        L'articolo 2, comma 3, reca modifiche al testo unico delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, che estendono il beneficio della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla normativa vigente, alle vittime di reati di violenza domestica (articolo 572 del codice penale), di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583-bis del codice penale) e di atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale).

        Ai fini della valutazione dell'impatto finanziario delle disposizioni in esame, si evidenzia che l'attuale limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è pari ad euro 10.776,30 (importo aggiornato dal decreto ministeriale 2 luglio 2012).

        La valutazione del numero di ammissioni al patrocinio in relazione ai reati sopra evidenziati non può comunque non assumere carattere di estrema prudenzialità, in virtù del fatto che in presenza del requisito reddituale il beneficio viene comunque garantito a legislazione vigente, ferma restando la facoltà del soggetto di nominare, a sue spese, un difensore di fiducia.

        Il costo medio di un patrocinio nella materia penale ammonta a circa 900 euro per ciascun grado di giudizio. Le persone ammesse al beneficio ammontano a 111.163 a fronte di 129.944 persone interessate.

        Tali dati sono stati desunti dalla relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per l'anno 2011, elaborata dalla Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento affari di giustizia (dati aggiornati al maggio 2013).

        Con riferimento ai dati statistici forniti dalla competente Direzione generale del Ministero della giustizia, si evidenzia che sono disponibili le sole risultanze, riferite all'anno 2011, concernenti il reato di atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale) in conseguenza del quale sono stati iscritti 2.852 fascicoli penali e quelle concernenti il reato di violenza domestica (articolo 572 del codice penale) in conseguenza del quale sono stati iscritti 3.956 fascicoli penali presso i tribunali; per il medesimo anno non risultano invece iscritti procedimenti relativi all'articolo 585-bis del codice penale.

        È possibile pertanto stimare prudenzialmente in circa 10.000 procedimenti all'anno il numero complessivo di processi penali in relazione ai reati di violenza domestica (articolo 572 del codice penale), di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583-bis del codice penale) e di atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale) con una estensione dei beneficiari del patrocinio, in deroga agli attuali limiti di reddito, in misura pari al 30 per cento dei procedimenti iscritti.

        La stima degli oneri aggiuntivi a carico dello Stato (che gravano sul capitolo di bilancio 1360 delle spese di giustizia) ammonta quindi a circa 2,7 milioni di euro all'anno (900 euro X 3.000 beneficiari) a decorrere dal 2014. Per il 2013 l'onere, rapportato alla residua parte d'anno, è stimato in 1 milione di euro.

        Alla copertura finanziaria dei predetti oneri si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 400.000 euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito dei programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 400.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

        L'articolo 3 introduce una nuova ipotesi di applicazione di misura di prevenzione nei casi di condotte di violenza domestica, adottata dal questore sulla base di elementi informativi suscettibili di essere acquisiti nell'ambito delle ordinarie attività svolte dalle Forze di polizia per la prevenzione generale dei reati, a cui aggiunge la previsione di un'analisi sull'andamento del fenomeno e una specifica forma di tutela della riservatezza dei soggetti denuncianti. L'articolo 4 si limita a procedimentalizzare e a circoscrivere, con riguardo ai fatti di violenza perseguiti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, firmata dall'Italia e la cui ratifica è stata recentemente autorizzata dal Parlamento con la legge n. 77 del 2013, l'ambito applicativo

della norma già vigente in materia di rilascio del permesso per motivi umanitari, delimitando e indirizzando la discrezionalità riconosciuta al questore nel valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari copre, tra l'altro, espressamente proprio le esigenze di carattere umanitario scaturenti da «obblighi internazionali dello Stato italiano». Per l'esiguità del numero degli interessati, in considerazione della dettagliata descrizione dei presupposti del rilascio, nonché dei requisiti della fattispecie legittimante, la disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica. Rimane a carico della vittima il pagamento del costo di produzione del documento ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 aprile 2006, recante «Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006. L'articolo 5 prevede l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e il riconoscimento della possibilità di ricorrere al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

        Il Capo II è dedicato all'adozione di norme in materia di sicurezza a supporto dello sviluppo economico dei territori, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale.

        L'articolo 6, al comma 1, garantisce continuità nel flusso di pagamenti del Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo - obiettivo Convergenza» finanziato con i fondi strutturali dell'Unione europea 2007-2013, assicurando che i soggetti attuatori dei progetti ricevano tempestivamente le somme loro spettanti sulla base dello stato di attuazione, come disposto dall'autorità di gestione del Programma. L'avanzamento finanziario di tale Programma incontra, infatti, serie difficoltà, stante la carenza della liquidità necessaria per fare fronte alle spese maturate nell'ambito dei singoli progetti approvati, in attesa dei rimborsi dei contributi europei e del cofinanziamento nazionale. Tali rimborsi vengono erogati dall'Unione europea soltanto a seguito della presentazione delle rendicontazioni di spesa da parte dell'amministrazione titolare del Programma, con una tempistica che non consente l'immediata disponibilità delle risorse necessarie a dare continuità al flusso dei pagamenti, rischiando di provocare ritardi nell'attuazione del Programma in una fase in cui è, al contrario, necessario accelerare il processo di spesa al fine di garantire il completo utilizzo delle risorse entro la prevista scadenza del 31 dicembre 2015. Allo scopo di evitare, quindi, rallentamenti nella realizzazione del Programma, con conseguenti perdite dei contributi europei, la norma autorizza il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 ad anticipare le quote dei contributi europei e statali già pianificati con la decisione di approvazione del programma in oggetto. Trattandosi di mere anticipazioni di risorse già assegnate per il Programma, vincolate al plafond delle effettive disponibilità finanziarie del predetto Fondo di rotazione,

la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le anticipazioni effettuate dal Fondo di rotazione, in attuazione della norma proposta, saranno reintegrate al Fondo stesso, per la quota dell'Unione europea, a valere sui rimborsi europei disposti a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo Programma nell'ambito delle procedure previste dalla citata legge n. 183 del 1987.

        I commi 2 e 3 scongiurano la riduzione degli stanziamenti, per l'anno 2013, previsti per la corresponsione del trattamento accessorio al personale del Comparto sicurezza e difesa, in relazione alla riduzione del personale in servizio negli anni 2011, 2012 e 2013, in applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. L'iniziativa risulta indispensabile per fare fronte alle contingenti esigenze di funzionalità del predetto comparto, atteso che, attraverso gli stanziamenti già disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, si provvede alla corresponsione al personale interessato delle peculiari indennità correlate alle specifiche attività operative, quali i servizi di ordine pubblico, la reperibilità, il cambio di turno, le prestazioni di lavoro straordinario eccetera. Si tratta di indennità ed emolumenti accessori che consentono di compensare il maggior impiego del personale interessato in conseguenza proprio della riduzione delle stesse unità per effetto delle cessazioni dal servizio non integralmente reintegrate, in applicazione del parziale blocco del turn over. Pertanto, per assicurare la regolarità dei servizi, si rende necessario evitare la riduzione degli specifici capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate del citato Comparto, fermo restando comunque il divieto di superare il limite previsto per l'anno 2010. L'onere finanziario, pari a 6.299.662 euro per l'anno 2013, è stato quantificato in relazione alla riduzione di personale del Comparto sicurezza e difesa rispetto alle consistenze dell'anno 2010, sulla base dei dati forniti dai Ministeri competenti, per un ammontare complessivo di circa 7.000 unità. Al predetto onere si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato per le finalità di cui al presente articolo, e, quanto a 2.299.662 euro, mediante corrispondente riduzione della medesima autorizzazione per l'anno 2013.

        Il comma 4 abroga il limite legislativo di 10.000 lire (corrispondenti a 5,16 euro) dell'importo giornaliero da corrispondere al personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali a seguito della stipulazione di convenzioni con le società concessionarie autostradali. La determinazione dell'indennità è quindi rimessa integralmente (con il divieto, comunque, di scendere al di sotto dell'importo finora fissato come limite massimo) alle convenzioni in materia, consentendo di ottenere dalle società concessionarie delle autostrade, in sede di stipulazione delle convenzioni stesse (e quindi nella libera

contrattazione tra le parti), una contribuzione più elevata e aderente al valore della prestazione fornita. Ciò determina effetti positivi anche per l'erario nel suo complesso. Sulla somma versata al Ministero dell'interno corrispondente ai servizi prestati dal personale in ambito autostradale, rendicontati dall'amministrazione, il Ministero dell'economia e delle finanze opera, infatti, una ritenuta, in relazione al tasso di inflazione programmato, e un'ulteriore ritenuta è operata dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze in misura fissa, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge n. 963 del 1953, indipendentemente dalla misura dell'indennità in esame. L'abrogazione del limite legislativo consente quell'incremento dell'indennità che determina, a sua volta, l'aumento delle ritenute e, quindi, delle entrate per il bilancio dello Stato.

        Il comma 5 consente l'assegnazione nella disponibilità del Ministero dell'interno e al Fondo nazionale di protezione civile delle risorse stanziate dal decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e mantenute in bilancio nel conto dei residui, per assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria legata all'eccezionale afflusso di stranieri appartenenti ai Paesi del Nord Africa dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011, e prorogata al 31 dicembre 2012 con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2011. La disposizione è necessaria al fine di assegnare le risorse residue del Fondo emergenza Nord Africa, non potendo più percorrersi lo strumento dell'ordinanza di protezione civile, previsto dal citato decreto-legge n. 95 del 2012 come strumento mediante il quale procedere all'individuazione delle risorse da ripartire, a seguito della cessazione dello stato emergenziale.

        L'articolo 7 prevede, al comma 1, la possibilità fino al 30 giugno 2016 di applicare il cosiddetto «arresto differito» degli autori di atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive. Il comma 2 rafforza il contrasto del fenomeno delle rapine. Il comma 3 si limita a rimodulare le modalità di impiego operativo di un contingente delle Forze armate, senza mutarne la consistenza numerica, messo a disposizione dei prefetti per le esigenze di concorso ai servizi di controllo del territorio. Il comma 4 prevede la tutela penale degli immobili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di pubblica sicurezza. Si tratta di interventi di natura ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        Gli articoli 8 e 9 rafforzano, rispettivamente, il contrasto del fenomeno del furto di rame e quello della frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale. Si tratta di interventi di natura ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        Il Capo III contiene disposizioni in tema di protezione civile.

        L'articolo 10 contiene modifiche ordinamentali alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. In particolare, si prevede che alla copertura degli oneri connessi alle emergenze per gli eventi di cui all'articolo 2 della citata legge si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per

le emergenze nazionali che è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile. A tal fine, è prevista una dotazione finanziaria iniziale per il Fondo per le emergenze nazionali di 5 milioni di euro per l'anno 2013, ferme restando le complessive risorse a legislazione vigente a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. È altresì previsto che, a decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo sia determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in sede di definizione della tabella C della legge di stabilità. Infine, gli utilizzi delle risorse finanziarie effettuati a valere sul nuovo Fondo per le emergenze nazionali dovranno essere evidenziati, al termine di ciascun esercizio, in apposito allegato al rendiconto del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

        L'articolo 11, commi da 1 a 4, prevede l'istituzione di un fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno - centro di responsabilità «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile», destinato a finanziare, in via di anticipazione, le immediate e indifferibili esigenze di spesa connesse agli interventi emergenziali disposti sulla base di apposite ordinanze di protezione civile che vedono impegnato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante la previsione di uno stanziamento iniziale di bilancio pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014 lo stanziamento viene determinato annualmente con la legge di bilancio. Per il solo anno 2013, al fine di ovviare al probabile sfasamento temporale tra le eventuali anticipazioni e i conseguenti rimborsi (che potrebbero avvenire l'anno successivo a quello corrente, determinando un'incidenza sui saldi di bilancio), si prevede, al comma 2, una specifica copertura finanziaria a valere sulle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario. Il comma 3 disciplina il meccanismo della rifusione delle somme anticipate con lo stanziamento iniziale di tale Fondo, prevedendo il versamento in entrata, fino a concorrenza delle anticipazioni disposte, dei rimborsi effettuati a qualsiasi titolo per le spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione degli eventi emergenziali in questione. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché il Fondo, pur disponendo di uno stanziamento iniziale, agisce in termini di anticipazione e quale posta compensativa (che prevede un'equivalente previsione di entrata), stante il prescritto obbligo di immediata rifusione in presenza delle assegnazioni disposte per finanziare gli stati di emergenza che vedono coinvolto il Corpo nazionale.

        Il comma 5, lettera a), è volto a prevedere per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la medesima disciplina prevista per le Forze armate e per le Forze di polizia in materia di partecipazione al Sistema informativo per la prevenzione nei luoghi di lavoro per le attività operative e addestrative, in ragione della specificità e della peculiarità

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in materia, sono del tutto analoghe a quelle delle citate Forze. La disposizione non determina nuovi oneri, anzi la partecipazione del Corpo nazionale al Sistema informativo con le medesime modalità previste per i suddetti soggetti riduce gli adempimenti amministrativi con conseguenti risparmi per la finanza pubblica.

        Le lettere b) e c) del medesimo comma 5 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anzi consentono risparmi di spesa in ragione del fatto che attualmente le attività di verifica, formazione e abilitazione ivi previste sono affidate a titolo oneroso a soggetti pubblici e privati esterni. In entrambe le disposizioni è stata prevista un'apposita previsione che assicura la neutralità finanziaria delle stesse disposizioni.

        Il Capo IV contiene disposizioni per le gestioni commissariali delle province a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013 in materia di riordino delle province, nonché disposizioni per il potenziamento e la razionalizzazione della spesa del Ministero dell'interno che coniugano le esigenze di miglioramento dell'organizzazione ministeriale con quelle di una maggiore efficienza degli impegni di bilancio.

        In particolare, l'articolo 12 interviene sulle gestioni commissariali delle amministrazioni provinciali i cui organi, che avrebbero dovuto essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012, sono invece stati sciolti in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, poi dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013.

        Conseguentemente, dispone la salvezza dei provvedimenti di scioglimento degli organi provinciali e di nomina dei commissari straordinari nominati per la gestione di tali enti, nonché degli atti e dei provvedimenti adottati dai commissari nell'esercizio delle loro funzioni e stabilisce che le gestioni commissariali cessino il 30 giugno 2014.

        Il provvedimento attribuisce nuova legittimazione alle suddette gestioni commissariali e alle altre in essere in applicazione dell'articolo 1, comma 115, della legge n. 228 del 2012. Dispone, inoltre, il commissariamento, fino alla medesima data del 30 giugno 2014, delle amministrazioni provinciali che vengano a cessare successivamente al 31 dicembre 2013.

        Infine, sospende, fino al 30 giugno 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, tenuto conto del collegamento del processo di riduzione delle dotazioni organiche del Ministero dell'interno con quello di riforma del livello di governo provinciale, collegamento già affermato dal predetto articolo 2, comma 2, e dal successivo articolo 1, comma 115, della legge di stabilità 2013. L'ulteriore sospensione di cui trattasi non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto alla disposizione, che si differisce nuovamente, non erano stati associati espressi risparmi di spesa.

        Il provvedimento, quindi, introduce norme di carattere ordinamentale che non comportano oneri a carico della finanza pubblica. È stata, in ogni caso, inserita, al comma 6, un'apposita disposizione che garantisce la neutralità finanziaria delle disposizioni contenute nell'articolo 12. Si precisa, comunque, che i compensi dei commissari straordinari sono già stanziati nel bilancio dei rispettivi enti ai fini dell'erogazione ai corrispondenti organi ordinari e che la proroga delle gestioni commissariali produce, anzi, un risparmio di spesa atteso il minor numero dei commissari rispetto a quello dei componenti degli organi ordinariamente costituiti.

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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2013.
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica;

        Considerato, altresì, necessario affiancare con urgenza ai predetti interventi misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime;

        Ravvisata la necessità di intervenire con ulteriori misure urgenti per alimentare il circuito virtuoso tra sicurezza, legalità e sviluppo a sostegno del tessuto economico-produttivo, nonché per sostenere adeguati livelli di efficienza del comparto sicurezza e difesa;

        Ravvisata, altresì, la necessità di introdurre disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica a tutela di attività di particolare rilievo strategico, nonché per garantire soggetti deboli, quali anziani e minori, e in particolare questi ultimi per quanto attiene all'accesso agli strumenti informatici e telematici, in modo che ne possano usufruire in condizione di maggiore sicurezza e senza pregiudizio della loro integrità psico-fisica;

        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di protezione civile, anche sulla scorta dell'esperienza acquisita nel periodo successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio

2012, n. 100, nonché di introdurre disposizioni per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potenziandone l'operatività;

        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare legittimazione alle gestioni commissariali delle amministrazioni provinciali interessate dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché per garantire la continuità amministrativa degli organi provinciali ordinari e straordinari, nelle more della riforma organica dei livelli di governo provinciale e metropolitano;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del giorno 8 agosto 2013;

        Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

e m a n a
il seguente decreto-legge:
Capo I
PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE
Articolo 1.
(Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori).

        1. All'articolo 572, secondo comma, del codice penale, dopo la parola: «danno» le parole «di persona minore degli anni quattordici» sono sostituite dalle seguenti: «o in presenza di minore degli anni diciotto».

        2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:

        «5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

        5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.».

        3. All'articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma le parole: «legalmente separato o divorziato» sono sostituite dalle seguenti: «anche separato o divorziato» e dopo le parole: «alla persona offesa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici»;

            b) al quarto comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La querela proposta è irrevocabile.».

        4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: «valuta l'eventuale adozione di provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «adotta i provvedimenti».

Articolo 2.
(Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 572 del codice penale).

        1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola «571,» è inserita la seguente: «582,» e le parole «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «609-octies e 612, secondo comma»;

            b) all'articolo 299:

                1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter devono essere immediatamente comunicati al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;

                2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità.»

                3) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità.».

            c) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente: «l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi

e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;»;

            d) dopo l'articolo 384, è inserito il seguente: «Art. 384-bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) – 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa.

        2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.»;

            e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole «agli articoli» sono inserite le seguenti: «572,»;

            f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti «572,»;

            g) all'articolo 408, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni.»;

            h) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole «e al difensore», sono aggiunte le seguenti: «nonché, quando si procede per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa»;

            i) all'articolo 498:

                1) al comma 4-ter, dopo le parole «agli articoli» sono inserite le seguenti: «572,»;

                2) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: «4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalità protette.».

        2. Dopo l'articolo 132-bis, comma 1, lettera a), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la seguente: «a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;».

        3. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole «La persona offesa dai reati di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572, 583-bis, 612-bis». Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 400.000 euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 400.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

        4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 3.
(Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica).

        1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato un fatto che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all'articolo 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

        2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio

del permesso di cui all'articolo 218, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

        3. Il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.

        4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità dell'eventuale segnalante.

        5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 572 o 609-bis del codice penale.

Articolo 4.
(Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica).

        1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

        «Art. 18-bis.

        (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica).

        «1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

        2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale.

        3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali.

        4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

        5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.».

Articolo 5.
(Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere).

        1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza Unificata, un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», di seguito denominato «Piano», che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.

        2. Il Piano persegue le seguenti finalità:

            a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne;

            b) promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

            c) potenziare le forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

            d) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking;

            e) accrescere la protezione delle vittime attraverso un rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

            f) prevedere una raccolta strutturata dei dati del fenomeno, anche attraverso il coordinamento delle banche dati già esistenti;

            g) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle Amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking;

            h) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

        3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA PER LO SVILUPPO, DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI FENOMENI DI PARTICOLARE ALLARME SOCIALE
Articolo 6.
(Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi del PON Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa).

        1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013», il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, le quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2007-2013. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al periodo precedente, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

        2. Al fine di assicurare la funzionalità del Comparto sicurezza e difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle Forze di polizia e alle Forze armate, ferma restando per le stesse Forze l'applicazione, per l'anno 2014, dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma 2-bis.

        3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari ad euro 6.299.662,00 per l'anno 2013, si provvede, quanto a euro 4 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato per le finalità di cui al presente articolo, e, quanto a euro 2.299.662,00, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2013 della medesima autorizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        4. All'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: «il cui importo giornaliero non potrà, comunque, eccedere la misura di lire 10.000 pro capite,» sono sostituite dalle seguenti: «il cui importo giornaliero non potrà, comunque, essere inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni,»;

            b) le parole «di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione».

        5. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate per l'anno per l'anno 2013 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno la somma di 231.822.000 euro e la somma di 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile, per le spese sostenute in conseguenza dello stato di emergenza umanitaria verificatosi nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonché in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio).

        1. All'articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016.».

        2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al numero 3-bis), dopo le parole «articolo 624-bis» sono aggiunte le seguenti: «o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa»;

            b) dopo il numero 3-quater), sono aggiunti i seguenti:

        «3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne;

        3-sexies) se il fatto è commesso in presenza di un minore.».

        3. All'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola «interamente» è sostituita dalla seguente: «anche».

        4. All'articolo 682 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.».

Articolo 8.
(Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione).

        1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

        «7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;»;

            b) all'articolo 648, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).».

        2. All'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, dopo le parole «numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)» sono inserite le seguenti: «, nonché 7-bis)» e dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, ultimo periodo;».

Articolo 9.
(Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale).

        1. All'articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

        «La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.»;

            b) all'ultimo comma, dopo le parole «di cui al secondo» sono inserite le seguenti: «e terzo».

        2. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole «e 635-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 635-quinquies e 640-ter, terzo comma,» e dopo le parole: «codice penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

        3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

        «7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime.»;

            b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        «3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2.».

Capo III
NORME IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Articolo 10.
(Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225).

        1. All'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

        «1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di soccorso e di assistenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili

fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito dell'apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attività di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.»;

            b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        «1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni.»;

            c) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

        «Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

            a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

            b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;

            c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;

            d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

            e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.»;

            d) al comma 5-quinquies le parole da «del Fondo Nazionale» a «n. 196.» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione

civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del “Fondo per le emergenze nazionali”.».

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        3. All'articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all'articolo 43 del presente decreto.».

        4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e successive modificazioni, è abrogato il comma 8.

Articolo 11.
(Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

        1. Limitatamente alle attività di soccorso pubblico rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione «Soccorso Civile» – Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» un fondo per l'anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa, dotato di uno stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014, lo stanziamento del fondo è determinato annualmente con la legge di bilancio.

        2. Una quota del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pari a euro 15 milioni, è assegnata per l'anno 2013 per le finalità di cui al comma 1, mediante le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

        3. Ai fini della regolazione delle somme anticipate a valere sul fondo di cui al comma 1, restano acquisite all'erario, in misura corrispondente, le risorse rimborsate a qualsiasi titolo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le spese sostenute in occasione delle emergenze.

        4. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 in favore degli stanziamenti della stato di previsione del Ministero

dell'interno – Missione «Soccorso Civile», ivi compresi quelli relativi al trattamento economico accessorio spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

        5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 8, comma 4, le parole «e le forze di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

            b) all'articolo 71, dopo il comma 13, è inserito il seguente:

        «13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

            c) all'articolo 73, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        «5-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Capo IV
NORME IN TEMA DI GESTIONI COMMISSARIALI DELLE PROVINCE
Articolo 12.
(Gestioni commissariali delle province).

        1. Sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

        2. Sono, altresì, fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai commissari straordinari di cui al comma 1.

        3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.

        4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della citata legge n. 228 del 2012 in materia di commissariamento si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato o di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengano in una data compresa tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2014.

        5. Fino al 30 giugno 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

        Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 14 agosto 2013.

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri.
Alfano, Ministro dell'interno.
Giovannini, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Cancellieri, Ministro della giustizia.
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri.