• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/00896/001 considerato che il sovraffollamento delle carceri italiane e, più in generale, la condizione carceraria precaria influiscono negativamente sui diritti garantiti dalla Costituzione a tutti i...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/896/1 presentato da LUCIO BARANI
martedì 23 luglio 2013, seduta n. 075

Il Senato,
considerato che il sovraffollamento delle carceri italiane e, più in generale, la condizione carceraria precaria influiscono negativamente sui diritti garantiti dalla Costituzione a tutti i cittadini e sulle previsioni della legge 354/1975 dell'ordinamento penitenziario;
valutato che la quasi totalità delle regioni italiane (unica eccezione è la Sardegna) soffre di un imponente sovraffollamento della popolazione carceraria. Su scala nazionale il sovraffollamento è pari al 148%. Il 42% dei detenuti è in attesa di giudizio, quindi di fatto ancora innocente fino a sentenza definitiva;
preso atto che l'art. 13 della Costituzione, al comma 4 recita: "È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà";
rilevato che dobbiamo chiederei se le condizioni di sovraffollamento e strutturalmente fatiscenti di taluni penitenziari non costituiscono forse una "violenza morale";
la gravità della situazione carceraria è tale da aver indotto a più riprese il capo dello Stato a ricorrere a veri e propri appelli alle forze politiche affinché intervenissero su una questione definita "grave e inaccettabile";
visto che il ministro Mario Mauro ha rivolto un appello al Parlamento affinché intervenga, parlando anche di amnistia e indulto;
letto l'articolo 27 della Costituzione che al comma 3 recita: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";
letto l'articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che recita: "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti";
rilevato che la rieducazione, la riabilitazione del condannato e i trattamenti umani e non degradanti sono dunque aspetti prioritari della detenzione, che certo non possono trovare applicazione in istituti fatiscenti o che non siano comunque in grado di assicurare la dignità dei reclusi;
letto l'articolo 28 della Costituzione che recita: "I funzionari e i dipendenti. dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici" e valutato che anche i detenuti hanno diritti;
considerato il Capo III, della legge 354/1975 sulle modalità di trattamento della popolazione carceraria, con particolare riferimento agli artt. 15, 17, 19, 20, 27, che stabilisce termini qualitativi sulla permanenza nei penitenziari, che non tutti i carceri assicurano;
valutato che in base al secondo rapporto generale del Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (cpt/in f(92) 3): "46. Il sovraffollamento è una questione di diretta attinenza al mandato del CPT. Tutti i servizi e le attività in un carcere sono influenzati negativamente se occorre farsi carico di un numero di detenuti maggiore rispetto a quello per il quale l'istituto è stato progettato; la qualità complessiva della vita in un istituto si abbassa, anche in maniera significativa. Inoltre, il livello di sovraffollamento in un carcere o in una parte particolare di esso potrebbe essere tale da essere esso stesso inumano o degradante da un punto di vista fisico;
letto l'articolo 32 della Costituzione, comma 1, che recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti";
valutato che il settimo rapporto generale CTP enuncia: "13. Come il CPT ha puntualizzato nel suo 2º Rapporto Generale, il sovraffollamento carcerario è una questione di diretta pertinenza al mandato del Comitato (cfr. CPT/Inf (92) 3, paragrafo 46);
preso atto che un carcere sovraffollato implica spazio ristretto e non igienico; che una costante mancanza di privacy (anche durante lo svolgimento di funzioni basilari come l'uso del gabinetto); ridotte attività fuori-cella, dovute alla, richiesta di aumento del personale e dello spazio disponibili; servizi di assistenza sanitaria sovraccarichi; tensione crescente e quindi più violenza tra i detenuti e il personale. La lista è lungi dall'essere esaustiva. Il CPT ha dovuto concludere in più di un'occasione che gli effetti nocivi del sovraffollamento hanno portato a condizioni di detenzione "inumane e degradanti";
letto l'articolo 608 del Codice Penale (Abuso di autorità contro arrestati o detenuti) che recita: "Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita",
impegna il Governo:
a valutare le opportune iniziative tese a far sì che una qualsiasi delle autorità competenti:
a) non disponga e non consenta l'espiazione della pena detentiva presso istituti penitenziari in cui non siano rispettate le previsioni della legge 26 luglio 1975, n. 354;
b) consenta l'effettiva riabilitazione e rieducazione del condannato sotto il profilo dell'idoneità strutturale e igienico-sanitaria.
(numerazione resoconto Senato G100)
(9/896/1)
BARANI, COLUCCI, COMPAGNA, PAGNONCELLI, AIELLO, SCILIPOTI, RAZZI, GENTILE, VICECONTE, ROSSI LUCIANO