• Testo INTERPELLANZA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.2/00996 le Forze armate sono dotate dei seguenti gruppi sportivi: Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano, Centri sportivi agonistici della marina militare, Centro sportivo dell'aeronautica...



Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00996presentato daCOVA Paolotesto diGiovedì 4 giugno 2015, seduta n. 435

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:
le Forze armate sono dotate dei seguenti gruppi sportivi: Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano, Centri sportivi agonistici della marina militare, Centro sportivo dell'aeronautica militare, Centro sportivo carabinieri. La Polizia di Stato ha il Gruppo sportivo Fiamme Oro, la guardia di finanza ha il Gruppo sportivo Fiamme Gialle. Il Corpo forestale ha il Gruppo sportivo forestale. Il Corpo polizia penitenziaria ha il Gruppo sportivo Fiamme Azzurre. Il Corpo dei vigili del fuoco ha il Gruppo sportivo fiamme rosse;
i suddetti gruppi sportivi rappresentano l'eccellenza dello sport italiano e anche la nostra nazione nel mondo;
da notizie apparse sulla stampa si apprende che nei 18 mesi che precedettero l'Olimpiade di Londra 38 atleti della FIDAL – che avevano l'obbligo di segnalare la propria reperibilità per i controlli antidoping a sorpresa – avevano ripetutamente disatteso a questo obbligo impedendo in questo modo la possibilità di essere sottoposti a controlli out of competition;
l'intero sistema antidoping ha la sua punta di forza nei controlli a sorpresa effettuati sugli atleti ma, per effettuare questo genere di controlli, c’è la necessità da parte degli atleti di segnalare la reperibilità giorno per giorno. Una mancata segnalazione (prevista trimestralmente dalla WADA) comporta che tali controlli non si possano effettuare. Se qualcuno accumula in 18 mesi tre ritardi nell'invio del form con le informazioni (la cosiddetta «mancata o ritardata notifica»), o se salta un test per tre volte senza motivi validi, viene squalificato. Questo è quanto previsto dal codice mondiale della Wada. È un punto tassativo;
la mancata segnalazione della propria reperibilità non indica che gli atleti si siano sottoposti a doping;
l'indagine condotta dai Nas e dai Ros, su mandato della procura di Bolzano, ha evidenziato che l'Agenzia CONI-NADO, pur riscontrando ripetute mancate segnalazioni delle reperibilità da parte degli atleti, non si sia mai attivata per la contestazione delle infrazioni e per la prevista squalifica compiendo una grave violazione dei codice WADA soprattutto sul fronte delle «mancate reperibilità». Finora è emerso il caso dei 38 atleti della FIDAL ma gli inquirenti di Bolzano hanno informato che in molte altre Federazioni sportive la situazione è identica. Recentemente la procura antidoping del CONI ha convocato 65 atleti della sola FIDAL in merito a tale mancanze;
la Commissione controlli antidoping del CONI, per un elevato numero di atleti di diversi sport, non avrebbe potuto effettuare esami antidoping a sorpresa perché non era a conoscenza dei loro luoghi di reperibilità;
i gruppi sportivi che fanno riferimento alle forze armate o ai corpi di polizia sono composti da diversi atleti di interesse olimpico e internazionale;
il fenomeno del doping e l'uso di sostanze dopanti è spesso legato anche a fenomeni controllati dalla malavita o da attività illecita –:
se i comandanti dei gruppi sportivi indicati in premessa fossero a conoscenza che atleti di tutte le discipline sportive appartenenti al proprio gruppo sportivo non avevano provveduto a inviare il modulo della propria reperibilità come previsto dal codice antidoping del WADA e quale sistema di controllo interno abbiano messo in atto in questi anni per prevenire il mancato invio della reperibilità e del possibile uso di sostanze dopanti da parte dei propri atleti;
se i comandanti dei gruppi sportivi, dopo le notizie delle agenzie di stampa sugli interventi fatti dalla procura di Bolzano a settembre 2014, si siano attivati per verificare che i propri atleti non fossero nella condizione di aver disatteso a questo obbligo di inviare la reperibilità anche perché ci si riferisce a fatti avvenuti da gennaio 2011 e fino a giugno 2012, e quali provvedimenti abbiano messo in atto nei confronti degli atleti che avessero eventualmente disatteso a questo obbligo;
se gli atleti appartenenti ai gruppi citati in premessa, che risultano convocati per chiarimenti dalla procura antidoping, abbiano concordato una linea difensiva comune nei confronti della procura antidoping assumendo un unico studio legale a difesa e se tale percorso sia stato condiviso e concordato dai comandanti e responsabili dei gruppi sportivi citati in premessa.
(2-00996) «Cova, Scanu, Prina, Coccia, Carra, Taricco, Terrosi, Zanin, D'Ottavio, Preziosi, Malpezzi, Casati, Albini, Argentin, Rostellato, Rossi, Senaldi, Arlotti, Patriarca, Richetti, Manzi, Fossati, Cominelli, Crivellari, Crimì, Dallai, Cassano, Casellato, Castricone, Venittelli».