• Testo DDL 1926

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Atto a cui si riferisce:
S.1926 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1926
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI)
e dal Ministro della difesa (PINOTTI)
di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)
e con il Ministro dell’economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo
della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011

Onorevoli Senatori. --

1. Finalità

L'Accordo in questione ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro la sottoscrizione di tale atto, che mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di alta valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione dei Balcani.

Il presente Accordo trova un precedente nell'Accordo, sottoscritto a Roma il 19 novembre 2003, tra il Consiglio dei Ministri della Serbia e Montenegro e il Governo della Repubblica Italiana sulla cooperazione nel settore della difesa, ratificato con legge 9 dicembre 2005, n. 276, ed entrato in vigore il 3 maggio 2006. Come è noto, però, il Montenegro si è dichiarato indipendente dalla Serbia a seguito del referendum del 21 maggio 2006 e, pertanto, il sopra richiamato Accordo non è più vigore a decorrere dal 27 dicembre 2012, data di entrata in vigore del memorandum sulla successione dei trattati bilaterali conclusi prima della dichiarazione di indipendenza del Montenegro (3 giugno 2006), sottoscritto a Podgorica il 19 ottobre 2012, che ha ne ha sancito la risoluzione.

Le Parti hanno, in conseguenza, convenuto di sottoscrivere il presente Accordo, che disciplina ex novo, in modo completo ed esauriente, la cooperazione bilaterale in campo militare.

2. Contenuti

Il quadro normativa in disamina è composto da un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 11 articoli, che di seguito si illustrano.

L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base del principio di reciprocità, nonché in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali precedentemente assunti.

L'articolo 2 individua nei Ministeri della difesa dei due Paesi i soggetti cui è demandata l'organizzazione e la gestione della cooperazione, stabilendo che i rispettivi rappresentanti si riuniranno con cadenza annuale, o secondo quanto diversamente concordato, alternativamente a Roma e a Podgorica al fine di individuare e definire le misure specifiche da adottare per dare esecuzione alÌAccordo.

L'articolo 3 indica gli specifici settori della cooperazione, individuandoli nei seguenti:

-- politica di sicurezza e difesa;

-- industria per la difesa e politica degli approvvigionamenti;

-- scambio e transito di materiali e attrezzature militari;

-- operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

-- ricerca e sviluppo di armamenti e apparecchiature militari;

-- assistenza reciproca in materia di organizzazione e gestione delle Forze armate;

-- formazione ed addestramento militare;

-- idrografia;

-- questioni relative alla polizia militare, nonché all'inquinamento ambientale provocato da attività militari;

-- sanità, storia e sport militare.

L'articolo 4, invece, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in:

-- incontri tra i rappresentanti di vertice delle istituzioni della difesa;

-- scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;

-- organizzazione e partecipazione ad attività addestrative ed esercitazioni militari, nonché a corsi, conferenze e simposi;

-- partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;

-- partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

-- contatti tra istituti militari similari;

-- scambi di visite a strutture militari, navi ed aerei, nonché di informazioni e pubblicazioni didattiche e nel campo delle attività culturali e sportive.

L'articolo 5 approfondisce le questioni legate all'industria della difesa e allo scambio di armamenti, prevedendo che in tale settore la cooperazione si sviluppi principalmente nei seguenti campi:

-- ricerca scientifica;

-- scambi di esperienze in campo tecnico;

-- mutua produzione e scambio di servizi tecnici;

-- approvvigionamento e produzione di apparecchiature militari rientranti nell'ambito di programmi comuni, nel rispetto delle leggi nazionali in materia di importazione e esportazione di materiali d'armamento.

Inoltre, all'ultimo comma, le Parti concordano di garantire la protezione del risultato delle attività intellettuali derivanti da iniziative riconducibili all'Accordo.

L'articolo 6 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione dell'Accordo stesso, fatta eccezione per il trasporto locale, i trattamenti sanitari d'emergenza, nonché vitto e alloggio se disponibile presso le installazioni militari del Paese ospitante.

L'articolo 7 disciplina la materia del risarcimento di eventuali danni provocati dal personale in occasione dell'esecuzione di attività di servizio, stabilendo che esso grava sulla Parte inviante. Se il personale arrecherà danni alle apparecchiature e infrastrutture, il relativo risarcimento sarà stabilito di comune accordo tra le Parti.

L'articolo 8 tratta delle questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante nei confronti del personale ospitato per i reati commessi sul proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso militare o civile, per reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi durante o in relazione al servizio.

L'articolo 9 regolamenta il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, specificando che il loro trasferimento a terzi potrà avvenire solo per il tramite di canali governativi approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza, e che essi dovranno essere conservati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo. Viene inoltre precisato che tali informazioni non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle due Parti.

L'articolo 10 stabilisce che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione di questo Accordo saranno risolte tramite negoziati bilaterali tra le Parti.

L'articolo 11, nel definire la data di entrata in vigore dell'Accordo come quella di ricezione dell'ultima notifica di avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica, stabilisce in cinque anni, rinnovabili per un uguale periodo, la sua durata, e ne disciplina le modalità di denuncia e cessazione, regolamentando infine le modalità relative agli emendamenti ed alle revisioni del testo.

Relazione tecnica

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Analisi tecnico-normativa

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Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 671 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 2 dell’Accordo medesimo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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