• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/01959 DEL BARBA - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: nell'ambito di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di finanza, è stata...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01959 presentata da MAURO DEL BARBA
giovedì 4 giugno 2015, seduta n.459

DEL BARBA - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nell'ambito di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di finanza, è stata contestata a numerosi autotrasportatori la violazione delle disposizioni previste dalla normativa doganale dell'Unione europea in materia di franchigia dai dazi; in particolare, a decorrere dal luglio 2012, sono stati notificati verbali di contestazione a circa 70 aziende di autotrasporto, con l'imposizione del pagamento delle accise e delle relative sanzioni per un totale di circa 6 milioni di euro;

le violazioni contestate riguardano, con riferimento al periodo 2009-2012, l'importazione dal Comune di Livigno (territorio extradoganale ai sensi dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) di carburante contenuto all'interno di serbatoi ritenuti non "normali" in quanto di dimensioni maggiorate rispetto a quelli installati dai costruttori dei rispettivi veicoli;

secondo quanto previsto dal citato regolamento comunitario, il Comune di Livigno è parificato dal punto di vista doganale ad un Paese esterno all'Unione europea; pertanto, le merci spedite dal suo territorio soggiacciono alla regolamentazione doganale dell'Unione europea;

in particolare, per le spedizioni dal territorio di Livigno è applicabile l'articolo 107, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n.1186/2009, che prevede la franchigia dai dazi doganali e quindi l'esenzione per il carburante contenuto all'interno dei serbatoi dei mezzi di trasporto merci, a condizione che detti contenitori siano "normali";

considerato che:

la nozione di "normalità" del serbatoio, in quanto non univocamente determinata sul piano normativo, è stata oggetto nel tempo di diversi pronunciamenti giurisprudenziali, anche parzialmente divergenti;

la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza C-247/97 del 3 dicembre 1998, ha inizialmente affermato che i serbatoi maggiorati installati da un concessionario del costruttore o da un carrozziere, e non dal costruttore stesso, non possano intendersi come "normali" e dunque non possano dare diritto all'esenzione daziaria;

successivamente, la stessa Corte di giustizia dell'Unione europea, nell'ambito di un giudizio in materia di tassazione di prodotti energetici (causa C-152/2013, sentenza del 10 settembre 2014), pur facendo salvi gli effetti della precedente sentenza, ha esteso e riformulato la nozione di "serbatoio normale", affermando che vi debbano essere ricompresi tutti i serbatoi installati permanentemente dal costruttore o da terzi su veicoli commerciali, purché consentano a tali veicoli l'utilizzazione diretta del carburante;

a fronte di tale orientamento della Corte di giustizia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha quindi rivolto una formale richiesta di chiarimento alla Commissione europea per accertare se la nozione più estensiva di "serbatoio normale" si possa applicare anche ai fini dell'esenzione delle franchigie doganali, ricevendone al riguardo una risposta negativa: la nozione estensiva sarebbe applicabile alla sola circolazione di carburanti all'interno del mercato unico (disciplina delle accise) e non anche - come nel caso in questione - all'importazione da un Paese terzo verso detto mercato (disciplina delle dogane);

accertata, pertanto, la necessità di corrispondere il tributo (accise) non assolto per la parte di carburante importato oltre i limiti della franchigia previsti dalla normativa doganale, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha dunque rivolto 2 successive richieste di parere all'Avvocatura generale dello Stato in merito alla possibilità di non applicare le sanzioni amministrative in applicazione di altrettante disposizioni dello "Statuto dei diritti del contribuente", di cui alla legge n. 212 del 2000: l'articolo 10, comma 3, che prevede che non siano irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori, quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione della norma tributaria; l'articolo 10, comma 2, che tutela il legittimo affidamento del contribuente in buona fede;

con riferimento alla prima richiesta, l'Avvocatura generale dello Stato ha ritenuto che nella vicenda in esame l'irrogazione delle sanzioni amministrative fosse pienamente legittima, non potendosi configurare alcuna incertezza normativa, mentre, con riguardo al secondo quesito, ha riconosciuto come applicabile la norma che tutela il legittimo affidamento a condizione che ricorrano "in punto di fatto e con valutazione da effettuarsi caso per caso (rimessa all'Agenzia delle dogane e dei monopoli) una serie di circostanze consistenti nella apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'amministrazione finanziaria e nella buona fede del contribuente" (note dell'Avvocatura Generale dello Stato prot. nn. 48642 P e 94496 P, rispettivamente del 30 gennaio 2015 e del 24 febbraio 2015);

considerato, altresì, che:

a fronte dei chiarimenti ottenuti circa il quadro normativo applicabile, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha impartito istruzioni ai propri uffici nel senso indicato dall'Avvocatura generale dello Stato, per cui in presenza di un nesso diretto ed immediato tra il comportamento dell'amministrazione e quello dell'operatore in buona fede non si sarebbe dovuto procedere all'applicazione delle sanzioni;

nel frattempo, diverse sentenze della commissione tributaria provinciale di Sondrio, nel rigettare i ricorsi di parte avverso la richiesta di pagamento del tributo e degli interessi, escludevano esplicitamente, con identiche motivazioni, che nelle vicende in questione fosse utilmente invocabile l'articolo 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000; i giudici tributari hanno in particolare escluso che gli autotrasportatori si fossero conformati ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ovvero che il comportamento o la condotta tenuta fosse stata posta in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa;

al momento, a fronte di 60 sentenze di rigetto dei ricorsi presentati dagli operatori interessati (56 innanzi alla commissione tributaria provinciale di Sondrio e 4 innanzi alla commissione tributaria regionale di Milano), solo due pronunce della commissione tributaria regionale di Milano (sez. 7, sent. n. 1970/2015 depositata l'11 maggio 2015 e sent. n. 2265/2015, depositata il 22 maggio 2015) sono risultate favorevoli all'appellante sotto il profilo della sussistenza del principio dell'affidamento e della buona fede;

in questi ultimi due casi, il giudice tributario, pur in presenza dei medesimi presupposti su cui si sono fondate le precedenti sentenze sfavorevoli agli autotrasportatori, ha ritenuto provata la buona fede degli stessi, in considerazione del "ritardo con cui l'Amministrazione finanziaria ha provveduto ai controlli che la hanno condotta ad emettere l'atto di accertamento" (commissione tributaria regionale Milano, sent. n. 1970/2015) e "atteso che la rilevante affluenza di trasportatori professionali che sono prossimi a Livigno e che riforniscono i propri automezzi in zona franca avrebbe dovuto indurre l'Agenzia delle dogane ad una verifica della regolarità dei serbatoi utilizzati in epoca antecedente e senza ritardo" (commissione tributaria regionale Milano, sent. n. 2265/2015);

l'esclusione della sussistenza del legittimo affidamento e della buona fede ha determinato per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'obbligo, in tutti i casi decisi dal giudice tributario in modo negativo per gli operatori, di procedere all'irrogazione anche delle sanzioni amministrative; ne è derivato un ulteriore contenzioso, tuttora pendente, innanzi alla commissione tributaria provinciale di Sondrio, chiamata a pronunciarsi in merito ai ricorsi proposti dagli autotrasportatori avverso gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative;

come ulteriore conseguenza, nel corso delle ultime udienze innanzi alle commissioni tributarie, i legali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno rinunciato a richiedere il rinvio, fino ad allora invocato in pendenza dei chiarimenti in sede amministrativa, con l'effetto di determinare la contestuale emissione, per i fatti contestati, di circa trecento cartelle di pagamento indirizzate ad aziende e singoli lavoratori;

a fronte di tale situazione, anche su sollecitazione dei numerosi autotrasportatori colpiti da sentenze sfavorevoli di primo grado, alcuni parlamentari della Provincia di Sondrio, tra cui il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, si sono attivati per instaurare un dialogo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di effettuare una ricognizione generale della situazione sotto entrambi i profili, amministrativo e giurisprudenziale, e di pervenire ad una sollecita risoluzione del contenzioso;

a tal fine, l'Agenzia delle dogane ha interpellato nuovamente l'Avvocatura generale dello Stato (con richiesta di parere del 28 maggio 2015), per accertare se le pretese sanzionatorie dell'amministrazione fiscale possano essere riconsiderate alla luce delle citate sentenze della commissione tributaria regionale di Milano che, a parità di fatti e circostanze rispetto alle pregresse pronunce avverse agli autotrasportatori, hanno ritenuto sussistente il legittimo affidamento e la buona fede degli stessi;

rilevato, infine, che:

il percorso di dialogo e collaborazione con l'Agenzia delle dogane avviato nei mesi scorsi, anche su impulso dell'interrogante, ha permesso di chiarire alcuni aspetti della questione, evidenziando la persistente incertezza normativa a riguardo della "normalità" dei serbatoi degli automezzi e la manifesta buona fede degli autotrasportatori, già sottoposti durante il periodo in questione a puntuali controlli doganali, senza che alcuna irregolarità fosse rilevata nelle loro dichiarazioni e nelle procedure utilizzate per il rifornimento e il passaggio in zona doganale;

in particolare, nell'ambito di 2 successivi incontri svoltisi presso il Ministero dell'economia e delle finanze e presso la Direzione generale delle dogane è stata riconosciuta la necessità di pervenire in tempi rapidissimi a una rapida e omogenea risoluzione di tutte le controversie pendenti,

si chiede di sapere:

se, in pendenza della definizione dei giudizi innanzi alle commissioni tributarie nei confronti degli autotrasportatori che abbiano importato carburante oltre i limiti previsti dalla franchigia doganale, non si ritenga innanzitutto opportuno sollecitare l'amministrazione fiscale e le sue articolazioni territoriali affinché:

procedano ad una tempestiva rivalutazione della posizione amministrativa degli stessi autotrasportatori ogni qual volta, nell'ambito dei giudizi instaurati sulle sanzioni, emergano ulteriori elementi o nuove valutazioni degli organi giudicanti che comprovino la sussistenza dei presupposti applicativi dell'articolo 10, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge n. 212 del 2000;

venga concessa, a fronte di motivata richiesta da parte degli operatori ed in presenza di idonea garanzia, la sospensione amministrativa della riscossione degli importi contenuti negli atti sanzionatori fino all'esito del giudizio di primo grado;

in generale, con quali modalità il Ministero e le sue articolazioni territoriali intendano attivarsi, nei limiti delle rispettive prerogative e competenze, per pervenire ad una sollecita definizione del contenzioso, attraverso il riconoscimento in punta di fatto della buona fede degli autotrasportatori, da accertarsi caso per caso (come riconosciuto dall'Avvocatura generale dello Stato) ancorché sulla base di criteri omogenei e coerenti di valutazione, che escludano ogni disparità di trattamento;

in definitiva, se non si giudichi indispensabile un intervento del Governo, nei limiti di propria competenza, posto che l'effetto combinato dell'imposto pagamento delle accise e delle relative sanzioni, per un totale di circa 6 milioni di euro, assommato alle spese legali di difesa, sta colpendo pesantemente l'attività delle numerose aziende di autotrasporto operanti nella provincia di Sondrio e i singoli lavoratori coinvolti, esponendo le prime al rischio di fallimento e i secondi alla necessità di difendersi in giudizio dall'ingiusta accusa di contrabbando, avendo soltanto svolto il loro lavoro e avendo sempre dichiarato correttamente i rifornimenti effettuati.

(3-01959)