• C. 784-1343-1874-1901-1983-1989-2321-2351-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 14 maggio 2015); BERRETTA Giuseppe, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.1989 Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di consenso della madre naturale ad incontrare il figlio, non riconosciuto alla nascita, che ne abbia fatto richiesta
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita"


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 784-1343-1874-1901-1983-1989-2321-2351-A


PROPOSTE DI LEGGE
n. 784, d'iniziativa dei deputati
BOSSA, MURER, ARGENTIN, SBROLLINI
Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità
Presentata il 16 aprile 2013
n. 1343, d'iniziativa dei deputati
CAMPANA, AMODDIO, MANZI, MARRONI, MATTIELLO
Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio adottato alle informazioni sulle proprie origini e sull'identità dei propri genitori biologici e di rinunzia della madre naturale all'anonimato
Presentata il 10 luglio 2013

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 14 maggio 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 784, 1343, 1874, 1901, 1983, 1989, 2321 e 2351. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
n. 1874, d'iniziativa dei deputati
MARZANO, GRIBAUDO, GIUSEPPE GUERINI, LORENZO GUERINI, GUERRA, IACONO, IORI, LAFORGIA, MALPEZZI, MARTELLI, PIERDOMENICO MARTINO, MORANI, NESI, PARIS, PASTORINO, ROTTA, RUBINATO, TENTORI, TINAGLI
Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità
Presentata il 3 dicembre 2013
n. 1901, d'iniziativa del deputato SARRO
Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio adottato alle informazioni riguardanti la sua origine
Presentata il 19 dicembre 2013
n. 1983, d'iniziativa dei deputati
ANTIMO CESARO, ANDREA ROMANO, D'AGOSTINO, DAMBRUOSO, GALGANO, MAZZIOTTI DI CELSO, MOLEA, RABINO, SOTTANELLI, TINAGLI, VECCHIO, VARGIU, VEZZALI, ZANETTI, FORMISANO, NESI, FITZGERALD NISSOLI
Modifica dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio adottato alle informazioni sulle proprie origini
Presentata il 22 gennaio 2014
n. 1989, d'iniziativa dei deputati
ROSSOMANDO, VALERIA VALENTE
Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di consenso della madre naturale ad incontrare il figlio, non riconosciuto alla nascita, che ne abbia fatto richiesta
Presentata il 23 gennaio 2014
n. 2321, d'iniziativa del deputato BRAMBILLA
Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio non riconosciuto alla nascita e adottato alle informazioni concernenti la sua origine
Presentata il 23 aprile 2014
n. 2351, d'iniziativa dei deputati
SANTERINI, MARAZZITI, SCHIRÒ
Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio non riconosciuto alla nascita e adottato alle informazioni sulle proprie origini
Presentata il 6 maggio 2014
(Relatore: BERRETTA)
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 784 Bossa e abbinate, recante «Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità»;

            considerato che le disposizioni da esso recate costituiscono esercizio della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera i), con riguardo a stato civile e anagrafi, e lettera l), con riguardo all'ordinamento civile;

            considerato il contenuto dell'articolo 1 del provvedimento in oggetto, nella parte in cui, sostituendo il comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 183 del 1984, consente al figlio non riconosciuto alla nascita la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata e che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato, nonché nei confronti della madre deceduta;

            evidenziato, al riguardo, che il nostro ordinamento appresta una forma di tutela del diritto alla riservatezza anche dopo la morte, nei limiti previsti dall'articolo 9 del cosiddetto codice della privacy (articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003) che individua puntualmente gli interessi che giustificano il mantenimento della protezione: tutela dell'interessato e ragioni familiari meritevoli di protezione;

            evidenziato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 278 del 2013, con cui ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come successivamente modificato, nella parte in cui non prevede, attraverso un procedimento stabilito dalla legge, la possibilità per il giudice di interpellare la madre, su richiesta del figlio, al fine di una eventuale revoca della dichiarazione di non voler essere nominata, non ha scalfito il diritto alla riservatezza delle madri che al momento del parto si sono avvalse del diritto di non essere nominate, avendo, al contrario, la Corte ribadito la necessità di cautelare in termini rigorosi il diritto all'anonimato delle donne «attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza» delle stesse;

            fatto presente, al riguardo, che si rende opportuno valutare se la procedura individuata dal comma 7-bis dell'articolo 28 della legge n. 183 del 1984 – inserito dall'articolo 1, lettera d), del provvedimento in oggetto – al fine di interpellare la madre circa la possibilità di revoca dell'anonimato assicuri la massima riservatezza, cautelando in maniera rigorosa il diritto all'anonimato;

            rilevata l'opportunità di introdurre una disciplina transitoria, volta a stabilire se la disciplina recata dal provvedimento in esame

trovi applicazione anche nei confronti del figlio non riconosciuto che sia già nato al momento dell'entrata in vigore della legge,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 183 del 1984, sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del provvedimento in oggetto, nella parte in cui consente al figlio non riconosciuto alla nascita la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre deceduta, che parrebbe in contrasto con la tutela del diritto alla riservatezza anche dopo la morte, riconosciuto nel nostro ordinamento nei limiti indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 (cosiddetto codice della privacy);

          b) verifichi la Commissione di merito se la procedura individuata dal comma 7-bis dell'articolo 28 della legge n. 183 del 1984 – inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del provvedimento in oggetto – al fine di interpellare la madre circa la possibilità di revoca dell'anonimato assicuri la massima riservatezza, cautelando in maniera rigorosa il diritto all'anonimato;

          c) valuti la Commissione di merito se non sia necessario introdurre una disciplina transitoria idonea ad garantire il diritto alla riservatezza e la tutela dell'affidamento.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

          esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 784 Bossa e abbinate, recante «Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità», quale risultante dagli emendamenti approvati,

          rilevato che il contenuto dell'articolo 1 del provvedimento in esame, nella parte in cui modifica il comma 5 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, alla lettera b), introduce la possibilità per la persona incapace di essere sostituita dal legale rappresentante per accedere non solo alle informazioni di carattere sanitario ma anche a quelle relative all'identità dei genitori biologici, diritto che potrebbe essere ascritto alla sfera dei diritti «personalissimi» e quindi non trasferibili al legale rappresentante;

          rilevato che l'articolo 1 del provvedimento, nella parte in cui sostituisce il comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, consente al figlio non riconosciuto alla nascita la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata e che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato, nonché nei confronti della madre deceduta;

          evidenziato, al riguardo, che il nostro ordinamento appresta una forma di tutela del diritto alla riservatezza anche dopo la morte, nei limiti previsti dall'articolo 9 del cosiddetto codice della privacy che individua puntualmente gli interessi che giustificano il mantenimento della protezione, ovvero la tutela dell'interessato e ragioni familiari meritevoli di protezione;

          ritenuto che il ricorso al personale dei servizi sociali è indicato dal nuovo comma 7-bis come «preferibile», mentre si ritiene debba invece costituire una procedura ordinaria;

          rilevata infine l'opportunità di introdurre una disciplina transitoria, volta a stabilire se la disciplina recata dal provvedimento in esame trovi o meno applicazione anche con riguardo all'adottato o al figlio non riconosciuto che sia già nato al momento dell'entrata in vigore della legge, anche al fine di rispettare il diritto all'anonimato espresso dalla madre in un momento antecedente,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 1 del provvedimento in oggetto, nella parte in cui modifica

il comma 5 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, sopprimendo la possibilità, per la persona incapace, di essere sostituita dal legale rappresentante, salvo che per l'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario;

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 1 del provvedimento in oggetto, nella parte in cui sostituisce il comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, sopprimendo le parole: «ovvero sia deceduta»;

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 1 del provvedimento in oggetto, nella parte in cui al nuovo comma 7-bis prevede il ricorso al personale dei servizi sociali, sopprimendo la parola: «preferibilmente»;

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere con una norma transitoria una disciplina differenziata per l'applicazione del comma 7-bis, distinguendo le procedure dell'interpello riguardanti le dichiarazioni rese in periodo antecedente l'entrata in vigore della presente legge – a garanzia del diritto all'anonimato già espresso dalla madre – , rispetto alle dichiarazioni che saranno rese per il futuro.

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Testo unificato della Commissione
 
Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.
 
Art. 1.
 

      1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 5:

              1) le parole: «L'adottato» sono sostituite dalle seguenti: «L'adottato, o il figlio non riconosciuto alla nascita nel caso di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,»;

                2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio da parte dell'adottato. Quando il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne ha la legale rappresentanza»;
            b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
        «7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione ovvero sia deceduta. La revoca deve essere resa dalla madre con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo e alla data del parto nonché all'identità della persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca
  al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio»;
            c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
        «7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, contatta la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. L'istanza può essere presentata, per una sola volta, al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della madre, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psico-fisica della madre nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Ove la madre confermi di voler mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili».
 
Art. 2.
 

      1. Al comma 2 dell'articolo 93 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, commi 7 e 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni».

 
Art. 3.
 

      1. All'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

  3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        «1-bis. La madre è informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici,
  per lei e per il figlio, della dichiarazione di non voler essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non voler essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni; della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi del citato articolo 28, comma 7-bis, della legge n. 184 del 1983. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo».