• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/09401 con sentenza 3851/14 del 9 aprile 2014, il tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio si è pronunciato su un giudizio avviato dall'ANFFAS (Associazione nazionale famiglie di persone con...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09401presentato daDI VITA Giuliatesto diMartedì 9 giugno 2015, seduta n. 438

DI VITA, SILVIA GIORDANO, LOREFICE, GRILLO, BARONI e MANTERO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
con sentenza 3851/14 del 9 aprile 2014, il tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio si è pronunciato su un giudizio avviato dall'ANFFAS (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale), con l'intervento di supporto (ad adiuvandum) della FISH (Federazione italiana per il superamento dell’handicap), contro una serie di messaggi e circolari con cui l'INPS, tra il 2011 e il 2012, aveva disciplinato proprio i controlli dei piani straordinari di verifica sui cosiddetti «falsi invalidi» per 500.000 persone;
il TAR è stato molto chiaro e netto nella sua pronuncia: «Le modalità adottate dall'INPS per le verifiche straordinarie sui cosiddetti “falsi invalidi” sono state illegittime e lesive dei diritti delle vere persone con disabilità e i dati forniti dall'istituto “gonfiati” e forieri solo di costi per l'Amministrazione»;
a partire dal 2011, dunque, dopo aver già effettuato 300 mila controlli nei due anni precedenti, l'INPS, in via unilaterale ed anche in contraddizione rispetto alle garanzie previste dalla normativa statale, ha modificato progressivamente le modalità delle verifiche straordinarie, stabilendo di far rientrare, nei controlli a campione, anche gli invalidi per i quali era già stata precedentemente prevista una rivedibilità;
così facendo il numero delle revoche, alla fine dei controlli «straordinari», è risultato artificiosamente elevato: sono state sommate anche le posizioni comunque già considerate rivedibili e, in larga misura, in ogni caso destinate a revoca;
la sentenza, si ribadisce, riconosce in ultima analisi che le modalità adottate dall'INPS per le verifiche straordinarie sono state «illegittime e lesive dei diritti delle vere persone con disabilità» e sconfessa ancora una volta anche i dati forniti dall'istituto in materia;
il 20 maggio 2015 si è svolta presso la Commissione XII della Camera la pubblica audizione del presidente dell'Inps Tito Boeri sulle forme di assistenza gestite dall'Inps, sulle misure di lotta alla povertà e sulle prospettive dell'introduzione del reddito minimo come strumento di lotta alla povertà;
in quella stessa sede, interpellato relativamente agli esiti del succitato piano di verifiche straordinarie, il responsabile della direzione centrale assistenza e invalidità civile dell'INPS, Marco Ghersevich, dichiarava quanto segue: «Sostanzialmente – mi riferisco al problema delle verifiche straordinarie dell'invalidità civile – già più volte [in occasione di risposta ad] interrogazioni parlamentari e question time che sono stati fatti, l'Istituto ha sottolineato il fatto che le verifiche straordinarie dell'invalidità civile nulla avevano a che fare con i falsi invalidi, no, perché l'attività dell'Istituto è stata quella di verificare il requisito della permanenza di certe caratteristiche e quindi su quella base poter o meno confermare o ridurre l'accertamento sanitario che era stato fatto e dunque il livello di invalidità.» (fonte: http://webtv.camera.it/evento/7914, minuti 1:05:25 - 1:08:54);
l'interrogante ha potuto scorgere una certa contraddizione nelle dichiarazioni sopra riportate rese nel corso della citata audizione, ritenendo le stesse oggettivamente inconciliabili con la stessa indicazione letterale della disposizione di legge che ha dato il via ai controlli straordinari medesimi, ovvero l'articolo 20 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, rubricata inequivocabilmente «Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile», soprattutto se confrontate con altrettante dichiarazioni rese dal direttore Ghersevich sul medesimo argomento appena nel 2011, ovvero nel pieno della campagna di controlli straordinari;
il 25 ottobre 2011 veniva infatti firmata a L'Aquila una convenzione sui criteri per l'accertamento dei soggetti beneficiari e sui tempi di attuazione dall'allora presidente della regione, Gianni Chiodi, e Ghersevich, allora in qualità di presidente dell'INPS Abruzzo;
ebbene, già nel corso di quella conferenza stampa d'annuncio non mancarono riferimenti al fatto che quella convenzione sarebbe anche servita per scovare i falsi invalidi: «È un altro aspetto importante dell'accordo con l'INPS — diceva Chiodi — che tende al rafforzamento di quel welfare meritocratico secondo cui deve usufruire della prestazione di invalidità solo chi ne ha veramente diritto. È una battaglia difficile ma necessaria, perché in un momento così difficile per il Paese non c’è spazio per i furbi e per quella classe politica che sulle pensioni di invalidità ha costruito gran parte del proprio consenso elettorale. E questa intesa tende anche al superamento di questa impostazione culturale e politica»;
quanto al direttore Ghersevich, in un'intervista rilasciata in quella stessa sede, oltre a fornire alcune cifre relative ai controlli programmati per la regione Abruzzo, ebbe modo di precisare che «la consistenza e il numero dei controlli sulle false invalidità viene stabilito ogni anno dalla sede centrale per tutta l'Italia» –:
se intenda fornire in merito i chiarimenti ritenuti opportuni alla luce di quanto rilevato in premessa, in particolare relativamente all'affermazione resa dal direttore Ghersevich nel corso dell'audizione citata relativamente alla circostanza che «(...) già più, volte [in occasione di risposta ad] interrogazioni parlamentari e question time che sono stati fatti, l'Istituto ha sottolineato il fatto che le verifiche straordinarie dell'invalidità civile nulla avevano a che fare con i falsi invalidi (...)», precisando in particolare se con tale dichiarazione lo stesso abbia inteso disconoscere ufficialmente l'obiettivo originario del piano di verifiche straordinarie;
se possa indicare dunque con esattezza quale sia stato l'obiettivo precipuo del piano medesimo;
infine, nell'ipotesi in cui il concetto che il direttore Ghersevich avrebbe inteso comunicare con detta dichiarazione fosse stato espresso o inteso erroneamente, se intenda comunque di contestualizzarne e chiarirne il significato e la portata esatti.
(4-09401)