• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/05751 il paragrafo 1 dell'articolo 18 della Convenzione Italia — San Marino contro le doppie imposizioni entrata in vigore il 1o gennaio 2014 prevede che «fatte salve le disposizioni del paragrafo...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05751presentato daCAUSI Marcotesto diMartedì 9 giugno 2015, seduta n. 438

CAUSI e ARLOTTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
il paragrafo 1 dell'articolo 18 della Convenzione Italia — San Marino contro le doppie imposizioni entrata in vigore il 1o gennaio 2014 prevede che «fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato»;
secondo quanto previsto dal commentario all'articolo 18, paragrafo 1, del modello OCSE, le tipologie di pagamento ricomprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 18 includono non solamente le pensioni pagate direttamente all'ex dipendente ma anche agli altri beneficiari (ad esempio, al consorte sopravvissuto, agli accompagnatori o ai figli dei dipendenti), nonché ai compensi corrisposti relativamente a un passato rapporto di lavoro e alle pensioni relative ai servizi resi a uno Stato o a una sua suddivisione politica o ente locale, che non rientrano nelle disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 19;
il paragrafo 3 dell'articolo 18 della predetta Convenzione prevede che, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e altri pagamenti analoghi ricevuti nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato contraente siano imponibili soltanto in detto Stato;
secondo quanto previsto dal suddetto commentario all'articolo 18 del Modello OCSE (paragrafo 28), l'espressione «sicurezza sociale» si riferisce a un sistema di protezione obbligatoria istituito da uno Stato con l'obiettivo di garantire ai propri cittadini un livello minimo di reddito o di benefici pensionistici o di ridurre l'impatto finanziario di eventi quali disoccupazione, invalidità, malattia, o morte;
secondo la «Circolare esplicativa dell'ambito di applicazione dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni – sottoscritta con la Repubblica italiana – 30 gennaio 2014», num. 00014227/2014 del 7 febbraio 2014 della Segreteria di Stato finanze e bilancio della Repubblica di San Marino, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-San Marino le pensioni erogate in via facoltativa sulla base di una contribuzione volontaria del lavoratore e ne deriva che le pensioni in commento, qualora corrisposte, su base facoltativa, da parte di un ente sammarinese nei confronti di una persona fisica residente nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 4 della stessa Convenzione, sono imponibili soltanto in Italia;
per converso, in base alla medesima circolare rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 18 paragrafo 3 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-San Marino le seguenti prestazioni pensionistiche, in quanto previste come obbligatorie nell'ambito della vigente legislazione sammarinese sulla sicurezza sociale: le pensioni corrisposte dall'Istituto per la sicurezza sociale sammarinese ai residenti italiani, ivi comprese le pensioni corrisposte ai superstiti e le pensioni di reversibilità; le pensioni di Stato, e, in generale, tutte le pensioni corrisposte e obbligatorie in virtù di una disposizione normativa sammarinese, ivi comprese le pensioni corrisposte ai superstiti e le pensioni di reversibilità; pertanto, l'ente sammarinese che eroga le prestazioni pensionistiche deve operare la ritenuta a titolo d'imposta;
la direzione regionale dell'Emilia-Romagna dell'Agenzia delle entrate ha recentemente risposto all'interpello di un titolare di una pensione diretta erogata dallo Stato di San Marino, maturata a seguito di contribuzione versata per avere svolto attività di lavoro dipendente come frontaliere, asserendo nel proprio parere che la pensione stessa risulterebbe assoggettabile a imposizione esclusivamente in Italia, quale Stato di residenza;
nella risposta la suddetta direzione ha affermato che «le pensioni erogate al residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario (nel caso in specie in Italia), cui compete una potestà impositiva esclusiva» e che qualora il contribuente subisca una misura impositiva sul medesimo reddito anche da parte dell'autorità sammarinese, vi sia la possibilità di esperire la richiesta di apertura di procedura amichevole (MAP) di cui all'articolo 25 della Convenzione; la risposta conclude facendo presente che «nella situazione sopra descritta, resta esclusa la possibilità di fruire del credito di imposta previsto dall'articolo 165 del TUIR»;
tale parere appare in netto contrasto con quanto dispone il comma 3 dell'articolo 18 dell'Accordo contro le doppie imposizioni sottoscritto e ratificato da Italia e San Marino ed entrato in vigore il 1o gennaio 2014, e rischia di aprire una questione decisamente critica per i 1.468 titolari di pensione ISS che risiedono fuori del territorio della Repubblica di San Marino (per un totale delle pensioni erogate mensilmente pari a 1.083.798,89 euro);
l'Agenzia delle entrate, interpellata nell'aprile 2014 ha chiarito che la sentenza della Cassazione, sez. tributaria, n. 1550/2012 ha ricompreso nella nozione di sicurezza sociale sia il trattamento assistenziale, sia quello previdenziale, confermando così la correttezza dell'impostazione data dalla Segreteria di Stato alle finanze della Repubblica di San Marino, che ha applicato la tassazione diretta da gennaio 2014, così come prevedono i parametri internazionali e il commentario Ocse, in questo caso per i redditi prodotti a San Marino;
si è ancora in assenza di risposte da parte della commissione tecnica prevista dall'Accordo contro le doppie imposizioni che, ad oggi, nonostante i solleciti, non ha assunto una decisione univoca e dirimente –:
alla luce di quanto esposto e dell'interpretazione data dalla Direzione regionale dell'Emilia-Romagna dell'Agenzia delle entrate, e in presenza di evidenti contraddizioni, se non ritenga necessario un chiarimento urgente e definitivo in merito al tema della tassazione delle pensioni dei frontalieri italiani che percepiscono la pensione dall'ISS e che in questi giorni sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi. (5-05751)