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Atto a cui si riferisce:
S.1/00426 premesso che: il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, stabilendo...



Atto Senato

Mozione 1-00426 presentata da VENERA PADUA
martedì 9 giugno 2015, seduta n.461

PADUA, DI GIORGI, TONINI, LUMIA, PAGLIARI, ORRU', PIGNEDOLI, DIRINDIN, SILVESTRO, RUSSO, Mauro Maria MARINO, MATTESINI, FAVERO, AMATI, FILIPPIN, COLLINA, PARENTE, PUPPATO, MARGIOTTA, FASIOLO, MINEO, VALDINOSI, SANGALLI, SANTINI, SCALIA, SONEGO, SPILABOTTE, SOLLO, ROMANO, MANCUSO - Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, stabilendo modalità, tempi, principi e criteri direttivi, ha delegato il Governo ad adottare atti idonei alla riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incrementi di efficienza;

l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155, in esecuzione della delega, ha soppresso i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla allegata tabella A;

l'art. 8 (cosiddetto "taglia-tribunalini") ha stabilito che, per specifiche ragioni organizzative e funzionali, il Ministro della giustizia potesse disporre l'utilizzo a servizio dei tribunali, per un periodo non superiore a 5 anni, a partire dalla data di efficacia del decreto, degli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale, interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 119 del 1981, adibiti a servizio degli uffici giudiziari;

con decreto ministeriale 19 settembre 2013 il Ministro pro tempore ha costituito presso il suo Gabinetto un gruppo di lavoro cui sono stati affidati compiti di monitoraggio relativi allo stato di realizzazione della riforma della geografia giudiziaria, stante l'esigenza di rilevare eventuali criticità e proporre idonee soluzioni organizzative e normative, da adottare nell'arco di tempo concesso per l'emanazione dei decreti correttivi; le conclusioni dello studio sono state pubblicate il 4 giugno 2014 all'interno della "Relazione finale sulla nuova geografia giudiziaria";

la politica di revisione giudiziaria è stata basata sui criteri della razionalizzazione della spesa pubblica e dei tribunali stessi, finalizzata a realizzare risparmi di spesa ed incremento di efficienza;

tuttavia, almeno per talune strutture giudiziarie presenti sul territorio nazionale, appare evidente come non si sia tenuto in debito conto della situazione infrastrutturale esistente, essendo stati chiusi uffici di sedi nuove o ristrutturate di tribunali accorpati per i quali la logica della cosiddetta spending review, connessa all'incremento dell'efficienza e dei servizi, non sembra aver trovato luogo;

tale considerazione vale, ad esempio, per le ex sedi di tribunali quali Modica, Bassano del Grappa o Chiavari;

in merito al tribunale siculo, ad esempio, si rileva come l'immobile ove oggi ha sede il tribunale di Ragusa (accorpante quello di Modica e la sezione distaccata di Vittoria) è strutturalmente inadeguato a far fronte alle gravose sopravvenienze conseguite al citato processo al punto che, al fine di dare risposte alle nuove domande di giustizia, il Comune di Ragusa ha dovuto indicare un'altra struttura, il palazzo ex Ina, ai fini dell'utilizzo di locali per le funzione giurisdizionali. Al contempo, però, si è rinunziato ad utilizzare in via definitiva l'esistente palazzo di giustizia dell'ex tribunale di Modica, ultimato nel 2004, con un costo di circa 12 milioni di euro, posto nelle vicinanze della principale arteria di viabilità (strada statale 115) e realizzato proprio per tale destinazione;

nella sostanza è stata chiusa, priva finora di alcuna destinazione d'uso, una sede moderna, funzionale, antisismica, attrezzata con un grande parcheggio, servita da tutti i più avanzati impianti tecnologici e telematici e nella condizione di ospitare al meglio le funzioni giudiziarie del territorio;

fra l'altro, sia la sede centrale del tribunale di Ragusa, che l'altra acquisita successivamente (ex palazzo Ina), come evidenziano anche numerose fonti giornalistiche, sono state recentemente interessate da crolli di calcinacci o di pannelli dai soffitti, che hanno imposto nuovi e urgenti interventi, anche di manutenzione straordinaria (copertura dell'ampio lastrico solare con pannelli) ancora in atto, nonché ulteriori impegni di spesa;

in via generale l'adeguamento di altri immobili alle nuove finalità ha prodotto spese rilevanti e nuovi costi per servizi di guardiania (circa 370.000 euro), climatizzatori (300.000 euro), spese di manutenzione e straordinarie (150.000 euro), pulizie e materiali di consumo (300.000 euro) e nuovi canoni di locazione (circa 111.000 euro): il totale delle spese è quantificabile in circa un milione e 300.000 euro l'anno;

l'utilizzo della seconda struttura per le funzioni del tribunale ragusano impone, quindi, costi annui di gestione, ordinari e straordinari, che sarebbero risparmiati consentendo l'utilizzo degli uffici modicani, stante l'ottica della permanenza nel territorio di un solo presidio di giustizia nell'ambito dell'esigenza di contenimento delle spese;

il caso di Modica, ma non solo, rappresenta un esempio eclatante di come occorra attentamente valutare le esigenze della funzionalità e dell'organizzazione nell'ottica del più generale obiettivo del risparmio della spesa pubblica, principio giuda delle decisioni prese con la legge n. 148 del 2011, e di maggiore efficienza di giustizia in quanto appare difficilmente giustificabile la scelta di non servirsi di strutture ed uffici nuovi o ristrutturati di recente;

il palazzo di giustizia già a servizio del tribunale di Modica, distante da Ragusa appena 14 chilometri, è una struttura moderna, funzionale, antisismica, la quale, paradossalmente, rischia di essere destinata, pur nel gravissimo momento economico e sociale, all'abbandono ovvero ad un utilizzo improprio, ben diverso dalla sua originaria destinazione, che imporrebbe ulteriori costi;

solo per citare un altro caso piuttosto eclatante, anche il presidente dell'ordine degli avvocati del soppresso tribunale di Bassano del Grappa, ha dichiarato, come riporta anche la "Relazione finale sulla geografia giudiziaria", in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario 2014, come l'accorpamento al tribunale di Vicenza abbia creato, tra gli altri, "problemi di gestione ai limiti dell'assurdità" per cui soggetti inabili sono "costretti, a proprie spese, all'utilizzo di ambulanze che dai più reconditi comuni dell'Altopiano di Asiago provvedono a coprire un impegnativo percorso montano, il tutto per chiedere al servizio Giustizia di soccorrere il proprio stato di incapacità";

in conclusione, vi sono strutture dove appare palese che la riforma della geografia giudiziaria non ha portato i benefici sperati, palesando invece, al netto delle buone intenzioni, l'affiorare di evidenti criticità logistiche, con ripercussioni negative da un punto di vista economico od organizzativo;

se, come riporta anche la "Relazione sulla geografia giudiziaria", in via generale, il processo di accorpamento dei tribunali soppressi "è avvenuto mediante un migliore utilizzo degli spazi già a disposizione (con evidenti risparmi di spesa)", tuttavia permangono alcune questioni aperte circa l'utilizzo, o il mancato utilizzo, di strutture adatte all'allocazione di alcuni uffici giudiziari,

impegna il Governo:

1) a valutare gli esiti dei processi di accorpamento delle sezioni distaccate e delle sedi di ex tribunali dismessi, a seguito di quanto disposto dai decreti legislativi n. 155 e 156 del 2011, ai fini della quantificazione degli oneri effettivi non calcolati e dei risparmi di spesa concretamente realizzati;

2) ad adottare opportuni provvedimenti normativi correttivi volti a permettere, previa apposita valutazione dei singoli casi, delle strutture attualmente in uso e di quelle effettivamente fruibili ai fini del risparmio della spesa pubblica connesso alla maggiore efficienza e qualità dei servizi erogati, la fruizione dei locali e degli uffici nuovi o ristrutturati delle strutture giudiziarie accorpate nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria;

3) ad adottare altresì opportuni provvedimenti normativi correttivi ai fini dell'istituzione, ove ritenuto opportuno e in linea con gli obiettivi del processo di spending review, di sezioni distaccate dei tribunali accorpanti nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria, con giurisdizione limitata alle funzioni proprie delle sezioni.

(1-00426)