• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/09411 la direttiva 89/106/CEE (ora sostituita dal Regolamento (UE) 305/2011), prevedeva l'obbligo della marcatura CE dei prodotti, ovvero del benestare tecnico europeo, per poter lecitamente immettere...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09411presentato daFRACCARO Riccardotesto diMercoledì 10 giugno 2015, seduta n. 439

FRACCARO. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
la direttiva 89/106/CEE (ora sostituita dal Regolamento (UE) 305/2011), prevedeva l'obbligo della marcatura CE dei prodotti, ovvero del benestare tecnico europeo, per poter lecitamente immettere sul mercato i prodotti destinati al mercato delle costruzioni;
la sentenza della Corte di giustizia europea, del 21 ottobre 2010, procedimento C-185/08, specifica che «59 – alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione nel senso che dispositivi di ancoraggio come quelli di cui trattasi nella causa principale, che fanno parte dell'opera di costruzione alla quale sono fissati al fine di garantire la sicurezza dell'impiego o del funzionamento del tetto di tale opera, rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 89/106»;
il regolamento (UE) 305/2011, che abroga la suddetta direttiva 89/106, tra le considerazioni prevede: n. (2) Tali norme influiscono direttamente sui requisiti dei prodotti da costruzione. Tali requisiti si riflettono perciò su norme e omologazioni tecniche nazionali per i prodotti e su altre specifiche e disposizioni tecniche nazionali legate ai prodotti da costruzione. A causa delle loro differenze, tali requisiti ostacolano il commercio all'interno dell'Unione; n. (11) Tali specifiche tecniche armonizzate dovrebbero comprendere prove, calcoli e altri mezzi di cui alle norme armonizzate e ai documenti per la valutazione europea atti a valutare la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione; n. (12) I metodi previsti dagli Stati membri nelle loro prescrizioni applicabili alle opere di costruzione e le altre disposizioni nazionali relative alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione dovrebbero essere conformi alle specifiche tecniche armonizzate; n. (20) Per permettere ad un fabbricante di un prodotto da costruzione di elaborare una dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, è necessario introdurre una valutazione tecnica europea; n. (22) È opportuno che la redazione di progetti di documenti per la valutazione europea ed il rilascio delle valutazioni tecniche europee siano affidati a organismi di valutazione tecnica (in prosieguo «TAB») designati dagli Stati membri. Affinché i TAB abbiano le necessarie competenze per svolgere tali compiti, è opportuno che i requisiti della loro designazione siano fissati a livello di Unione, e n. (24) Salvo nei casi stabiliti nel presente regolamento, l'immissione sul mercato di un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea dovrebbe essere accompagnata da una dichiarazione di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate;
il regolamento (UE) 305/2011 all'articolo 4, comma 1, prescrive: «Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato.». All'articolo 8, comma 2 prescrive inoltre «La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6»;
con la comunicazione «Designation of a Technical Assessment Body pursuant to the Construction Products Regulation» della direzione generale per il mercato la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea si designa l'ITC-CNR quale organismo notificato con n. 0970 ai sensi della direttiva 89/106/CEE e del regolamento 305/2011/EU. Sulla base di specifiche notifiche ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 89/106/CEE, l'Istituto opera in qualità di NB (Notified Body) quale organismo di certificazione (di prodotto e di FPC), di ispezione e laboratorio di prova per l'attestazione di conformità alle norme EN armonizzate ed agli ETA (European technical approval), secondo i diversi livelli di attestazione della conformità (1+, 1, 2+, 2 e 3) stabiliti dalla Commissione europea in relazione a vari prodotti o famiglie di prodotti da costruzione. Tale attività viene svolta in regime obbligatorio dal termine del periodo di coesistenza, specificatamente fissato all'atto della pubblicazione del riferimento della specifica tecnica europea sul giornale ufficiale (OJ) dell'Unione europea;
le richieste delle aziende interessate alla produzione ed immissione sul mercato (anche estero) di prodotti destinati all'ancoraggio dei lavoratori con funzione di sicurezza anticaduta, privi di normativa armonizzata, per i quali è richiesto il certificato di valutazione tecnica europea, previa l'emissione di un E.A.D. (The European Assessment Document, it is a harmonised technical specification in the sense of Regulation (EU) 305/2011 (CPR)), allo stato attuale vengono evase con difficoltà. Di conseguenza resta difficilmente accessibile il mercato italiano ed estero alle aziende italiane che vogliono produrre e vendere lecitamente i prodotti destinati a garantire la sicurezza dei lavoratori che operano in quota –:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti indicati in premessa e se intenda intervenire per facilitare l'attività di rilascio dei predetti certificati da parte degli organismi a ciò deputati. (4-09411)