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Atto a cui si riferisce:
C.5/04119 la tutela della salute è un diritto fondamentale dell'individuo e rappresenta un interesse della collettività, come sancito dall'articolo 32 della Costituzione Italiana; negli scaffali...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 14 gennaio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-04119

Il regolamento europeo concernente i cosmetici n. 1223/2009, citato nell'interrogazione parlamentare in esame, stabilisce che tutti i prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni alla salute delle persone.
A tal fine, devono essere elencate, in appositi allegati, denominati liste negative, le sostanze che non possono essere utilizzate nei cosmetici e quelle il cui uso è consentito con particolari limitazioni; mentre gli allegati che indicano gli ingredienti utilizzabili per specifiche funzioni sono definiti liste positive.
I conservanti sono sostanze che vengono aggiunte alla formulazione dei cosmetici, per garantirne l'integrità e la sicurezza nel tempo. Essi svolgono un'efficace azione contro i microrganismi: proteggono i prodotti dalla contaminazione batterica, ma anche dai funghi, lieviti e muffe presenti nell'ambiente, sulla nostra pelle e nell'aria.
Se i cosmetici non contenessero tali conservanti, dopo l'apertura e il contatto con agenti esterni, essi rimarrebbero inalterati per pochi giorni al massimo, deteriorandosi e diventando pericolosi per il consumatore: un cosmetico alterato può provocare irritazioni, infiammazioni, addirittura infezioni della pelle, soprattutto di quella molto sensibile, come la cute dei bambini o quella della zona contorno occhi. L'utilizzo dei conservanti evita questi pericoli.
L'allegato V del regolamento europeo sui cosmetici garantisce l'innocuità dei conservanti impiegati nei prodotti cosmetici: questo documento contiene l'elenco e le quantità dei conservanti utilizzabili, i quali sono stati valutati sicuri dagli esperti del Comitato Scientifico della Commissione Europea, dopo l'esame di specifici studi tossicologici e solo successivamente inseriti nell'allegato V.
I parabeni sono una classe di conservanti largamente utilizzata nei cosmetici, così come in numerose altre categorie di prodotti, tra i quali gli alimenti ed i farmaci, in quanto estremamente efficaci e nel contempo sicuri. Sui parabeni maggiormente impiegati nelle formulazioni cosmetiche si è espresso, ancora recentemente, il Comitato Scientifico della Commissione Europea, che ne ha confermato la sicurezza quando usati nei prodotti cosmetici alle condizioni previste dall'attuale regolamentazione.
Il «Kathon» (miscela di metileloroisotiazolinone e metilisotiazolinone) a sua volta ha precisi limiti di utilizzo, stabiliti dal regolamento europeo n. 1223/2009, entro i quali il suo impiego nei cosmetici è sicuro.
Come previsto dal citato regolamento n. 1223, i prodotti cosmetici venduti nell'Unione Europea devono riportare in etichetta la lista di tutti gli ingredienti.
L'unica eccezione riguarda i composti odoranti, gli aromatizzanti e le loro materie prime, che devono essere indicati in etichetta con i termini generici «parfum» o «aroma».
In questo modo i consumatori possono facilmente identificare i prodotti che contengono ingredienti ai quali sono allergici, consentendo loro di acquistare in modo consapevole.
Inoltre, l'articolo 20 del citato regolamento definisce la conformità delle dichiarazioni relative al prodotto cosmetico. Le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici comprendono una serie di informazioni, indicazioni ed aggettivazioni che compaiono sull'etichetta o sul materiale pubblicitario dei prodotti e che servono principalmente a definire un prodotto cosmetico e ad informare gli utilizzatori finali sulle caratteristiche, sulla qualità e sugli effetti attribuiti al cosmetico.
Questo tema riveste particolare importanza: infatti la Commissione Europea ha stabilito criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni che possono essere utilizzate per i prodotti cosmetici.
Tali criteri sono sei:
1. conformità alle norme;
2. veridicità;
3. supporto probatorio;
4. onestà;
5. correttezza;
6. decisioni informate.
L'obiettivo principale dell'adozione di criteri comuni è garantire un livello elevato di tutela degli utilizzatori finali, in particolare dalle dichiarazioni ingannevoli sui prodotti cosmetici.
Con riferimento al dossier sul prodotto cosmetico, si precisa che il produttore o la persona responsabile dell'immissione in commercio del prodotto, deve tenere a disposizione delle autorità competenti (per eventuali controlli), il cosiddetto PIF (Product Information File-Fascicolo Informativo del Prodotto), ossia una serie di informazioni sul cosmetico.
La valutazione di sicurezza del prodotto cosmetico finito deve essere compiuta necessariamente da un esperto qualificato, interno o esterno all'azienda produttrice.
Al termine della fase di valutazione della sicurezza, il prodotto cosmetico può essere immesso direttamente nel mercato, previa notifica centralizzata al portale europeo CPNP (Cosmetic Product Notification Portal).
Va anche detto che nella fase di «pre-marketing» la qualità e la sicurezza dei prodotti cosmetici sono valutate dalla persona responsabile, quindi dall'industria, a cui il regolamento citato attribuisce la responsabilità di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e di immettere nel mercato un prodotto sicuro.
Invece, nella fase «post-marketing» la sicurezza e la qualità sono verificate dalle Autorità di vigilanza dei singoli Stati membri, che hanno il compito di effettuare i controlli quando i prodotti sono già in commercio.
Dall'11 luglio 2013, è in vigore il regolamento comunitario in esame; con riferimento all'attività di vigilanza, l'articolo 22 dello stesso prevede che gli Stati membri vigilano attraverso controlli all'interno del mercato dei prodotti cosmetici, ed eseguono i controlli su scala adeguata dei prodotti cosmetici e degli operatori economici, tramite la documentazione informativa del prodotto e, se del caso, mediante test fisici e di laboratorio, sulla base di campioni adeguati.
Gli Stati membri riesaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza. Tali riesami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i loro risultati sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione europea e sono messi a disposizione del pubblico mediante comunicazione elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi.
In Italia, come è noto, il Ministero della salute è l'autorità competente sui prodotti cosmetici e sulla loro vigilanza, avvalendosi delle Autorità territorialmente competenti (Regioni/ASL e Comando Carabinieri per la Tutela della Salute).
Un'ulteriore attività di vigilanza è svolta dagli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) per le merci di importazione da paesi extra Unione europea.
Relativamente ai controlli esercitati dai Carabinieri per la Tutela della Salute, si precisa che nel corso dell'anno 2013, sono stati sottoposti a sequestro oltre 200 mila cosmetici.
La vigilanza si estende anche alla fase di produzione dei cosmetici. In particolare, le Regioni effettuano periodiche verifiche ispettive presso i siti di produzione dei prodotti cosmetici e comunicano a questo Ministero gli esiti di detti accertamenti.
Comunico i dati delle attività di controllo effettuate dalle Regioni presso i siti produttivi di cosmetici:
anno 2010 controlli effettuati: 335
anno 2011 controlli effettuati: 1233
anno 2012 controlli effettuati: 1317
anno 2013 controlli effettuati: 1375
Il Ministero della salute effettua riscontri sulle notifiche nei seguenti modi:
1) Verifica dati prodotti cosmetici relativi a richieste con riscontro alla banca dati CPNP.
Al momento della ricezione di una richiesta di certificato di libera vendita per l'esportazione di prodotti cosmetici, viene effettuata la verifica della notifica inserita nel CPNP. Risultano ad oggi verificate 1819 notifiche effettuate.
2) Attività in corso di sorveglianza su varie categorie di prodotti.
L'attività di controllo viene fatta per verificare la conformità dei prodotti alla normativa vigente. La scelta dei prodotti da controllare è data da: segnali di cosmetovigilanza, esiti di sorveglianza sul mercato a livello comunitario, tipologia di formulazione e destinazione d'uso dei prodotti.
Il controllo è svolto in tre fasi, e consiste nella verifica di:
Fase 1 – notifica:
completezza dei dati nel ’file’ di notifica al CPNP;
correttezza dei dati;
presenza dell'etichetta;
presenza di sostanze particolari.
Fase 2 – corrispondenza tra i dati presenti nella notifica e quelli presenti in etichetta, relativamente a:
denominazione;
nome e indirizzo della persona responsabile;
ingredienti presenti in etichetta;
indicazione dell'origine dei prodotti.
Fase 3 – verifica dell'etichetta presente nel CPNP:
controllo della presenza del nome del prodotto cosmetico;
controllo nome e indirizzo della persona responsabile;
controllo quantità, numero lotto, scadenza;
controllo della definizione della funzione del prodotto (è importante che il prodotto sia utilizzato in modo ragionevole);
controllo della presenza negli allegati citati degli ingredienti indicati in etichetta;
controllo della corretta trascrizione degli ingredienti secondo la nomenclatura prevista;
controllo che le avvertenze, le modalità d'uso, eccetera, siano scritte in italiano;
controllo della presenza delle restrizioni/limitazioni riportate negli allegati;
controllo della presenza in etichetta dell'avvertenza scritta o del simbolo relativo a ’leggere attentamente le istruzioni d'uso’. In questo caso si procede alla verifica delle istruzioni d'uso.
Queste fasi di controllo hanno ad oggi interessato circa 230 prodotti cosmetici.