• Testo DDL 1080

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Atto a cui si riferisce:
S.1080 Modifica degli articoli 18 e 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 ( Statuto speciale per la Sardegna)


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1080
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º OTTOBRE 2013

Modifica degli articoli 18 e 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3 (Statuto speciale per la Sardegna)

Onorevoli Senatori. -- Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato, nella seduta del 24 settembre 2013, la proposta di legge nazionale recante la «Modifica degli articoli 18 e 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)».

Il testo approvato contiene una proposta di modifica dell'articolo 43 originato dalle proposte di legge nazionali n. 18, n. 20 e n. 21, e una proposta di integrazione dell'articolo 18 dello Statuto per la Sardegna contenuta in un emendamento approvato dall'Assemblea consiliare.

La formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge costituzionale è nata dall'esigenza di riportare coerenza tra quanto previsto dall'articolo 43 dello Statuto, contenuto nel titolo V (Enti locali), con quanto disposto dalla sopraggiunta modifica della lettera b) dell'articolo 3, contenuto nel titolo II (Funzioni della Regione), apportata con la legge costituzionale n. 2 del 1993, con la quale si è conferita anche alla Regione autonoma della Sardegna la potestà primaria in materia di ordinamento degli enti locali. Ciò al fine di dotare la Regione degli strumenti più adatti per procedere con proprie leggi una disciplina organica del sistema delle autonomie locali.

Questo percorso di riforma ordinamentale, infatti, era già stato intrapreso fin dai primi mesi del 2012 e ha trovato ulteriore impulso in seguito alle vicende scaturite dal risultato del referendum regionale svoltosi il 6 maggio del 2012 con il quale, per gli aspetti che in questa sede rilevano, è stata sancita, da un lato, l'abrogazione delle leggi istitutive delle province cosiddette «regionali» e delle delimitazioni territoriali di tutte le otto province sarde e, dall'altro, la volontà (espressa con referendum consultivo) di procedere alla «soppressione» delle restanti province cosiddette «storiche». Proprio nel corso dei lavori consiliari relativi a tali argomenti, sono state evidenziate alcune difficoltà scaturenti dai limiti imposti dal dettato statutario il quale, all'articolo 43, prevede disposizioni speciali, in materia di province, che comprimono la più ampia autonomia accordata alla Regione dall'articolo 3.

L'articolo 43 attualmente in vigore, infatti, prevede, al primo comma, una disposizione ormai considerata obsoleta in quanto superata dalle vicende istituzionali succedutesi in seguito all'entrata in vigore dello Statuto medesimo: le previsione del mantenimento della «struttura» di enti territoriali per le Province di Cagliari, Nuoro e Sassari. Al secondo comma, invece, lo stesso articolo prevede una procedura necessaria al fine di modificare le circoscrizioni e le funzioni delle province attraverso l'intervento della legge regionale adottata in conformità alla volontà delle popolazioni delle province interessate, espressa con referendum.

Nel corso della discussione e dell'esame del presente testo è quindi emersa l'opportunità di valorizzare la potestà primaria in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» attribuita alla Regione con la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2. Nel nuovo contesto così delineato, infatti, l'articolo 43 come attualmente formulato, assume una funzione limitante per l'autonomia regionale. Esso, infatti, prevede alcune prescrizioni che impediscono la forza espansiva della nuova potestà attribuita alla Regione: la previsione di tre province e la loro specifica denominazione, da un lato; la specifica e complessa procedura per la modifica delle circoscrizioni e delle funzioni provinciali, dall'altro.

Con l'intento di restituire coerenza tra le disposizioni statutarie, come già accennato, con la disposizione in questione, dunque, si formula la proposta di rimandare alla potestà legislativa primaria della Regione la determinazione di tutti gli aspetti relativi all'ordinamento degli enti locali e, dunque, eventualmente, anche degli aspetti relativi all'assetto delle province, tenendo conto dei limiti che, anche per tale tipo di potestà, restano in capo al legislatore regionale, tra i quali, in particolar modo, l'armonia con la Costituzione e con i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

La formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge costituzionale è nata dall'esigenza di integrare l'articolo 18 dello Statuto speciale per la Sardegna, che regolamenta le elezioni del Consiglio regionale, al fine di consentirne un corretto raccordo con la ventilata intenzione del Governo nazionale di accorpare tutte le elezioni amministrative e regionali alla tornata elettorale delle elezioni europee. Ciò al fine di conseguire l'obiettivo del contenimento del notevole impegno finanziario che la competizione elettorale inevitabilmente comporta.

L'Assemblea consiliare, nel condividere l'opinione del proponente, ha ritenuto opportuno approvare una proposta di modifica della disciplina statutaria che consenta al Presidente della Regione di convocare i comizi elettorali in un periodo che non sia solo quello rigidamente stabilito dalla normativa vigente, ma che consenta la possibilità di prevedere anche un termine più ampio, fino ad un massimo di sei mesi, al solo fine di permettere l'indizione dei comizi elettorali per la Regione anche in contemporanea con le eventuali elezioni europee o nazionali.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 43 dello Statutospeciale per la Sardegna)

1. L'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 43 -- La legge regionale, adottata ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del presente Statuto, disciplina l'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 18 dello Statutospeciale per la Sardegna)

1. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge costituzionale n. 3 del 1948, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente della Regione è autorizzato, con apposita legge regionale, ad indire le elezioni per il rinnovo degli organi regionali per la stessa data delle elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, qualora esse si debbano svolgere entro i sei mesi successivi al compimento del periodo di cui al primo comma; anche in tal caso si applica il secondo periodo del presente comma.».