Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/01248-AR/0 ... premesso che:
considerato che la finalità del provvedimento è quella di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di sostenere il...
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/01248-AR/052presentato daBUSIN Filippotesto diMercoledì 24 luglio 2013, seduta n. 59
La Camera,
premesso che:
considerato che la finalità del provvedimento è quella di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti;
valutato come il testo introduca misure di semplificazione fiscale, con la soppressione della responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto;
attestato come nel corso dell'esame del provvedimento è stata inserita una disposizione nella quale si stabilisce come, a partire dal 2014, le imprese appaltatrici, prima di ricevere il pagamento della prestazione, dovranno consegnare il nuovo Documento Unico di Regolarità Tributaria (Durt);
stimato infatti come relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente circa il rapporto di subappalto, in luogo dell'attuale documentazione e consistente in una asseverazione rilasciata da professionisti e Caf, ovvero, in alternativa, in un'autocertificazione del prestatore, viene prevista l'acquisizione da parte dell'appaltatore presso l'agenzia delle Entrate di un documento, il Durt, appunto, attestante «l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso»;
considerato che se il pagamento della prestazione avviene in assenza della prescritta documentazione, scatta la responsabilità solidale dell'appaltatore per le omissioni nei versamenti delle ritenute di lavoro dovute dal subappaltatore;
valutato come l'agenzia delle Entrate è impossibilitata ad avere le informazioni «in tempo reale» circa eventuali violazioni nei versamenti e che per sopperire a tale lacuna, la medesima disposizione preveda l'istituzione di un portale in cui «i soggetti interessati» avranno l'obbligo di trasmettere, in via digitale, «i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute»;
rammentato come la maggior parte dei subappaltatori ha una dimensione ed una struttura aziendale di piccole dimensioni, è presumibile immaginare che questo adempimento amministrativo risulterà particolarmente complesso, comportando così un ulteriore aggravio burocratico;
osservato che il provvedimento così come oggi risultante a seguito della disposizione ivi descritta risulta perciò contraddittorio rispetto alle finalità per le quali lo stesso era stato emanato, diventando, di fatto, l'ennesimo onere per le aziende,
impegna il Governo
a verificare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivalutare le disposizioni inerenti l'introduzione del documento definito DURT.
9/1248-A-R/52. (Testo modificato nel corso della seduta) Busin, Borghesi, Allasia, Attaguile, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Caon, Caparini, Fedriga, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.