• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00703 premesso che: il contratto di agenzia è un contratto tipico, disciplinato dalla contrattazione collettiva e dal codice civile che si instaura quando «una parte assume stabilmente...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00703presentato daRICCIATTI Laratesto diGiovedì 11 giugno 2015, seduta n. 440

La X Commissione,
premesso che:
il contratto di agenzia è un contratto tipico, disciplinato dalla contrattazione collettiva e dal codice civile che si instaura quando «una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata» (articolo 1742 codice civile). Tale contratto — disciplinato dalla direttiva CE n. 86/653 che, nell'ambito dei suoi «considerata» evidenzia come le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale influenzano sensibilmente all'interno dell'Unione le condizioni di concorrenza e l'esercizio della professione e possono pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle relazioni con le loro proponenti, nonché la sicurezza delle operazioni commerciali – deve essere provato per iscritto ma, a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 30 aprile 1998, non costituisce più requisito per la validità del contratto l'iscrizione all'apposito ruolo presso ogni Camera di commercio;
numerose segnalazioni giunte in Parlamento evidenziano come le aziende ricorrono sempre più spesso alla stipula di mandati di agenzia pretendendo un rapporto di monomandato che, di fatto, cela la presenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con il quale si pregiudica inesorabilmente l'autonomia e la libertà di organizzazione del lavoro degli agenti che si vedono costretti a rispettare direttive particolarmente ferree e tali da incidere sulle reali possibilità di incrementare i relativi compensi;
detti compensi, peraltro, in questi ultimi anni, risultano troppo spesso inferiori alle retribuzioni di un lavoratore dipendente di settimo livello del contratto commercio, e questo al lordo sia delle spese che devono sostenersi per la produzione del reddito e sia degli oneri assistenziali e previdenziali;
le aziende, inoltre, nel gestire i rapporti di lavoro con i loro agenti hanno ed esercitano il potere di modificare unilateralmente la zona geografica prevista e contrattualmente assegnata, di ridurre la percentuale provvigionale prevista nel contratto, di escludere dal portafoglio assegnato alcuni clienti che solitamente corrispondono a quelli economicamente più significativi, anche acquisiti nel tempo dallo stesso agente, con conseguente danno economico e grave pregiudizio per la crescita professionale;
la stampa nazionale ha recentemente messo in evidenza come la questione interessi direttamente circa 240.000 persone che percorrono mediamente 50.000 chilometri l'anno, concludendo operazioni di vendita per conto di aziende committenti che valgono il 60 per cento del prodotto interno lordo (PIL). Eppure vi sono persone che non riescono più ad arrivare alla fine del mese, perché i costi dell'attività finiscono, di fatto, per annientare quasi tutto il loro guadagno;
le difficoltà maggiori hanno colpito non a caso e in particolare gli agenti monomandatari, ovverosia quegli agenti legati ad aziende che impongono contratti di esclusiva. Si tratta di 90.000 persone (il 40 per cento dell'intera categoria) dei quali il 30 per cento, circa 30.000, dichiara un reddito lordo di 25.000 euro l'anno, ma ce ne sono altri 10.000 mila che non superano i 18.000 euro l'anno mila;
prendendo come riferimento proprio questa fascia di reddito più bassa, l'Unione sindacati agenti e rappresentanti commercio italiani (Usarci), ha raccolto in un documento l'elenco dei costi fissi a carico della categoria. Vi sono innanzitutto le spese per l'auto: 3.000 euro l'anno per il carburante; 600 euro per i pedaggi autostradali; altri 3.000 euro per la quota di ammortamento della vettura; 1.500 euro in riparazioni varie e 250 euro per il cambio gomme. A questo bisogna aggiungere i costi relativi agli alberghi e ai ristoranti che gravano in media 1.000 euro l'anno mentre per il telefono ed internet possono essere normalmente spesi circa 250 euro l'anno. Infine, devono essere annoverati i costi relativi alla tassazione: 80 euro per la tassa camerale; 1.500 euro (il 7 per cento delle provvigioni) all'Enasarco (Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio); 3.600 euro all'Inps e altri 750 euro al commercialista, per un totale complessivo di 15.530 euro, senza considerare bollo e assicurazione, a fronte di 18.000 euro lordi di guadagno. Si tratta dunque, stando alle stime dell'Usarci, di una situazione evidentemente insostenibile per una categoria di lavoratori molto numerosa;
il 13 maggio 2015, in occasione dello svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata in Commissione X (Attività produttive) a firma dei deputati del Gruppo Parlamentare Sinistra, Ecologia Libertà Ricciatti, Scotto, Ferrara e Melilla ove si chiedeva al Governo di intervenire tempestivamente attraverso apposite iniziative normative sull'annosa situazione degli agenti di commercio, il sottosegretario allo sviluppo economico, Simona Vicari, ha preso atto della rilevanza della vicenda definendola «meritevole di approfondimento»;
in particolare, il rappresentante del Governo ha evidenziato come sul tema vi sia «un ampio dibattito nella letteratura economica: da un lato vi è chi enfatizza la portata potenzialmente anticoncorrenziale dei mandati esclusivi, e pertanto sollecita l'introduzione di limitazioni più o meno cogenti. Dall'altro vi è invece chi sottolinea che la concorrenza si esplica anche attraverso il confronto fra diversi modelli organizzativi e commerciali. Nei fatti, quale delle tue tesi sia corretta dipende da una serie di variabili, specifiche del settore industriale e della struttura di mercato, nonché delle condizioni locali. Nel passato, l’Antitrust ha ravvisato problematicità che hanno trovato rispondenza in una serie di normative settoriali, come nel caso delle assicurazioni. Tuttavia, tale problematica è sempre emersa in relazione più alla tutela del consumatore, che alla protezione del reddito degli agenti, la quale afferisce più in generale al modello italiano di welfare state, esso stesso oggetto di numerosi interventi del Governo volti a garantire un sistema di tutele diffuse. Di conseguenza, valuto la questione posta dall'Onorevole interrogante meritevole di approfondimento, ma da svolgersi necessariamente con il contributo delle Amministrazioni primariamente competenti in materia. Questa precisazione vale anche per quanto riguarda gli eventuali controlli, relativi, in particolare, al trattamento contributivo/previdenziale di tale attività ed al rischio di un uso distorto dei mandati di agenzia, quale forma di elusione degli obblighi relativi a veri e propri rapporti di lavoro dipendente,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa di competenza tesa ad avviare entro tempi celeri un confronto con tutte le amministrazioni competenti in materia al fine di assumere iniziative normative volte a tutelare concretamente la situazione giuridica soggettiva della figura professionale dell'agente di commercio da fenomeni di vero e proprio abuso di dipendenza economica situazione rispetto alla quale ad oggi non esiste alcun tipo di tutela sul piano giuridico;
a valutare l'opportunità di adottare apposite iniziative normative volte a prevedere che, per gli agenti monomandatari che non riescano a raggiungere un reddito minimo lordo pari a tre volte la retribuzione lorda di un lavoratore dipendente di settimo livello del contratto di commercio, il contratto possa essere trasformato automaticamente in plurimandato;
a valutare l'opportunità di adottare apposite iniziative normative tese ad introdurre un divieto di modifica unilaterale del contratto di agenzia proprio alla luce delle criticità suesposte che incidono profondamente sul reddito e sulla crescita professionale degli agenti di commercio.
(7-00703) «Ricciatti, Scotto, Ferrara, Melilla, Airaudo, Placido, Fratoianni, Piras, Quaranta, Duranti, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini».