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Atto a cui si riferisce:
S.4/01273 CARDIELLO - Al Ministro della difesa - Premesso che: con il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente il riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed...



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 078
all'Interrogazione 4-01273

Risposta. - Le immissioni nei ruoli dei marescialli mediante concorso interno, la relativa ripartizione dei posti, i requisiti speciali e la durata dell'iter formativo sono regolati con norme di rango primario, nella fattispecie dalla legge n. 216 del 1992 e dal decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il codice dell'ordinamento militare.

Di conseguenza, transiti diretti nei ruoli dei marescialli, prescindendo dall'iter concorsuale, e variazioni delle percentuali dei posti riservati al ruolo dei sergenti richiederebbero interventi legislativi ad hoc.

Ciò premesso, per quanto concerne il primo quesito relativo ai limiti di età, si rappresenta che i limiti massimi previsti per i sergenti per la partecipazione al concorso per ufficiale del ruolo speciale e per allievo maresciallo, fissati rispettivamente in 34 e 40 anni dagli articoli 655 e 682 del codice, rispondono all'esigenza di permettere una completa progressione di carriera verso i gradi apicali dei rispettivi ruoli di destinazione.

Tuttavia, il decreto legislativo n. 8 del 2014 ha apportato alcune modifiche, che ampliano, come auspicato, le prospettive di carriera di tale categoria di personale. Esse prevedono, nel periodo transitorio fino al 2024, un'elevazione dei limiti di età fino a: 4 anni per i concorsi per ufficiali dei ruoli speciali e nei concorsi interni per allievo maresciallo; 48 anni per concorsi straordinari per allievo maresciallo, riservati esclusivamente agli appartenenti del ruolo sergenti.

Con riguardo alla "evidente sperequazione tra i posti riservati al personale civile (70 per cento del totale), agli appartenenti al ruolo truppa (20) ed infine ai sergenti cui è riservato il residuo 10 per cento dei posti messi a concorso", si osserva che la ripartizione dei posti a concorso, è fissata dalla citata legge n. 216 del 2012, recepita nel codice. Nel periodo transitorio (fino al 2020), l'articolo 2197 riserva ai sergenti e ai graduati non meno del 30 per cento dei posti a concorso, anche se, negli ultimi concorsi, tale percentuale è stata innalzata anche al 50 per cento per le 3 forze armate, ampliando così i posti riservati ai sergenti. Infine, sempre nell'ottica di agevolare le prospettive di carriera dei sergenti, la normativa delegata discendente dalla legge n. 244 del 2012 prevede la possibilità di bandire concorsi straordinari riservati ai soli sergenti con un'età massima di partecipazione elevata a 48 anni.

Per quanto concerne, invece, l'asserita discriminazione per la quale, a parità di punteggio, supera il concorso per allievo maresciallo il sergente più giovane, si osserva che l'articolo 2, comma 9, della legge n. 191 del 1998 prevede testualmente che "se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età". Il criterio, peraltro applicato anche nel settore del pubblico impiego, risponde da un lato all'esigenza di garantire, nei concorsi interni, una maggiore presenza arco-temporale nel ruolo di destinazione e, dall'altro, una più ampia progressione di carriera verso i gradi apicali dei rispettivi ruoli.

Con riferimento, infine, alla durata dell'iter formativo, si fa rilevare che per norma il corso di qualificazione per allievo maresciallo non deve essere inferiore a 6 mesi (articolo 682 del codice).

Allo stato attuale tutte le forze armate (tranne i Carabinieri) prevedono la frequenza di corsi di durata triennale, benché siano attualmente allo studio diverse opzioni per ridurre la durata del corso dei marescialli reclutati tramite concorso interno, sempre nel rispetto del principio di "equiordinazione" tra i ruoli del personale delle forze armate e quelli omologhi delle forze di polizia.

Preme evidenziare, in conclusione, che anche il processo di arruolamento del personale militare è parte della più ampia riflessione che si è voluto condurre nell'ambito del libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, che verrà presentato a breve al Presidente della Repubblica nella sede del Consiglio supremo di difesa per essere poi trasmesso alle Camere.

PINOTTI ROBERTA Ministro della difesa

24/03/2015