• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/09449 con l'introduzione della voluntary disclosure si è manifestata una mancata equità di trattamento in tema di costo per l'accesso, ovviamente a parità di condizioni, tra un contribuente...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09449presentato daBORGHI Enricotesto diVenerdì 12 giugno 2015, seduta n. 441

BORGHI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
con l'introduzione della voluntary disclosure si è manifestata una mancata equità di trattamento in tema di costo per l'accesso, ovviamente a parità di condizioni, tra un contribuente residente in Italia che ha costituito attività finanziarie, in evasioni da imposte, all'estero, in particolare in Svizzera, ed un contribuente residente in Italia che svolge o ha svolto attività di frontaliere ed attualmente è pensionato;
un contribuente italiano che ha esportato illegalmente denari per occultarli in Svizzera era certamente consapevole di evadere le tasse in Italia, anzi era questo lo scopo principale della condotta evasiva;
un contribuente italiano che svolgeva attività di lavoro dipendente all'estero (frontaliere) è stato obbligato ad aprire il conto corrente in Svizzera sul quale obbligatoriamente gli veniva accreditato lo stipendio. Tale soggetto ha sempre pagato le imposte sul suo reddito di lavoro dipendente prestato all'estero, imposte che, poi, mediante il criterio dei «ristorni» venivano riaccreditate ai comuni italiani e quindi all'erario italiano. Non è sicuramente, quindi, intestatario di un conto corrente per scopi elusivi o evasivi;
nel primo caso si è in presenza di redditi non sottoposti ad imposizione in Italia e quindi evasi, nel secondo caso si è in presenza di redditi che comunque hanno scontato una tassazione in Italia e, quindi, perfettamente legali;
il lavoratore frontaliere poteva anche non essere a conoscenza della obbligatorietà di compilazione del quadro RW nella dichiarazione dei redditi Mod. Unico PF quando, ritirandosi dal lavoro, manteneva il proprio conto corrente all'estero per permettere l'accreditamento della pensione;
nel primo caso si tratta di evasione con esportazione di valuta, mentre nel secondo caso si tratta di redditi già tassati e di valuta che normalmente entra in Italia;
il lavoratore frontaliero ed il pensionato normalmente prelevano dal conto estero lo stipendio o la pensione per spenderla nel luogo di residenza e quindi in Italia;
il costo di questa «regolarizzazione» per la omessa compilazione del citato quadro RW a parità di importo e del numero di anni di esistenza del deposito all'estero è identico;
la stessa situazione si era già verificata ai tempi dello «scudo fiscale» di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L'Agenzia delle entrate con propria circolare n. 48/E del 17 novembre 2009 testualmente recitava: «Tuttavia, tenuto conto di quanto in precedenza chiarito circa la carenza, nei casi in esame, della volontà di porre in essere comportamenti illeciti (è sintomatica, al riguardo, la circostanza che si tratta di disponibilità detenute all'estero derivanti da redditi di lavoro dipendente ed assimilato generalmente assoggettati a tassazione alla fonte a cura del datore di lavoro), tali soggetti, qualora inadempienti, possono regolarizzare la propria posizione fiscale con riferimento agli anni pregressi, presentando la dichiarazione dei redditi integrativa relativamente al periodo d'imposta 2008 ed indicando nel modulo RW, Sezione II, la consistenza del deposito e/o conto corrente al termine del medesimo anno». In definitiva con il pagamento di un importo pari a 26,00 euro si sanava l'intera omissione sino all'anno di imposta 2008;
anche l'omissione in Italia della dichiarazione dei redditi da capitale, maturati sui depositi bancari esteri intestati a frontalieri o ad ex frontalieri ora pensionati, non è stata certamente frutto di volontà scientemente preordinata all'evasione fiscale;
in primis si tratta, in genere, di importi modesti ed anche l'Agenzia delle entrate nella citata circolare 48/E del 2009, tra le righe così si esprime: «Si fa presente che, a decorrere dal periodo d'imposta 2009, ricorrendone i presupposti, rimane fermo, per la tipologia di lavoratori esteri in esame, l'obbligo di compilazione del modulo RW per la consistenza delle attività detenute all'estero e dei relativi trasferimenti (Sez. Il e Sez. III), nonché l'obbligo di dichiarazione dei redditi derivanti da tali attività. Con specifico riferimento a questi ultimi, gli interessi derivanti dai conti correnti in questione devono essere assoggettati ad imposizione in Italia nell'ambito della dichiarazione dei redditi, compilando il quadro RM del modello Unico e liquidando l'imposta sostitutiva nella stessa misura (27 per cento) della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (v. articolo 18 del TUIR)»;
la irrilevanza del gettito da voluntary per frontalieri o ex frontalieri ora pensionati, sommata alla mancanza della volontà di evadere e, da ultimo ad un minore intasamento delle Agenzie delle entrate, che meglio si potranno concentrare su situazioni più interessanti dal lato delle entrate, porta a richiedere un intervento di semplificazione, con un provvedimento legislativo confermato poi da successiva circolare dell'Agenzia delle entrate, sia in termini di procedura sia in termini di importi nei confronti dei più volte citati frontalieri o ex frontalieri ora pensionati –:
quali iniziative intenda promuovere il Ministro interrogato al fine di regolarizzare la posizione dei lavoratori frontalieri in Svizzera per scongiurare il rischio che vengano equiparati ad evasori fiscali;
se non ritenga il Ministro interrogato, in concerto con l'Agenzia delle entrate, di promuovere un tavolo di lavoro con i rappresentanti dei lavoratori frontalieri, al fine di addivenire ad una risoluzione delle problematiche sopracitate. (4-09449)