• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03104-A/005 premesso che: l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto nell'ordinamento una disciplina...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03104-A/005presentato daSCHULLIAN Manfredtesto diMartedì 16 giugno 2015, seduta n. 443

La Camera,
premesso che:
l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto nell'ordinamento una disciplina generale delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale;
in particolare, il comma 1 del predetto articolo impone per tali contratti l'obbligo della forma scritta; l'indicazione nell'atto della durata, della quantità e delle caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento;
il comma 2 del medesimo articolo fa divieto di qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, indicando alcune fattispecie «tipiche» di pratiche abusive, che rientrano di diritto nella definizione di «condotta commerciale sleale»;
i commi 5 e 6 definiscono il quadro sanzionatorio da applicare al mancato rispetto di quanto statuito rispettivamente con i commi 1 e 2;
in attuazione del predetto articolo, è stato emanato il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 ottobre 2012, n. 199, che disciplina le modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;
che la ratio ispiratrice dell'impianto normativo citato è la tutela della parte generalmente più debole nelle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, e cioè i produttori agricoli;
che nonostante tale ratio, assolutamente condivisibile, la norma ricordata, e, in particolare, il comma 5 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sanziona anche il produttore agricolo in caso di mancata stipulazione in forma scritta di un contratto avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari;
che nei rapporti quotidiani, ad esclusione della GDO, spesso appare impossibile addivenire ad un contratto scritto;
che per tale motivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 ottobre 2012, n. 199, prevede all'articolo 3 forme particolari di contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, quali i documenti di trasporto o di consegna nonché le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dall'articolo 62, comma 1;
che nonostante queste semplificazioni l'osservanza delle norme ricordate appare comunque spesso impossibile o non efficace, soprattutto per forniture uniche o di modesta entità, in riferimento alle quali non possono indicarsi ragionevolmente tutti gli elementi essenziali di cui all'articolo 62, comma 1 (come la durata);
che in alcuni casi parrebbe irragionevole comminare sanzioni a carico del soggetto che la disciplina normativa intende tutelare in quanto parte contrattuale più debole;
che altri ordinamenti, come ad esempio quello spagnolo, prevedono l'applicazione delle disposizioni relative ai contratti nel settore alimentare unicamente alle transazioni commerciali superiori ai 2.500,00 Euro, a condizione che i produttori oggetto di tutela si trovino in una delle situazioni di disequilibrio tipicizzate dalla norma stessa,

impegna il Governo

ad assumere, anche in forma di norme attuative, ulteriori iniziative di semplificazione delle procedure burocratiche a carico delle aziende agroalimentari, rivedendo il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, anche valutando la possibilità di rivedere le sanzioni a carico dei produttori agricoli, alla cui tutela la disciplina è preordinata.
9/3104-A/5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.