• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/09501 il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede una serie di norme volte a ridurre i costi della politica a carico delle regioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09501presentato daNUTI Riccardotesto diMercoledì 17 giugno 2015, seduta n. 444

NUTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede una serie di norme volte a ridurre i costi della politica a carico delle regioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica;
tra queste, vi è all'articolo 2 comma 1, lettera h), del sopra citato decreto-legge che prevede, pena la decurtazione dell'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, l'obbligo di definire «l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione»;
la legge regionale siciliana 4 gennaio 2014, n. 1, recepisce parte delle indicazione volte a ridurre i costi della politica indicate nel sopra citato decreto-legge; in particolare, l'articolo 7, recante norme relative al «contributo in favore dei gruppi parlamentari per le spese del personale», stabilisce che «fatti salvi per la legislatura in corso i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla legislatura successiva, l'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, assegna annualmente a ciascun gruppo un contributo per le spese del personale utilizzato, in misura comunque non superiore all'importo determinato moltiplicando il numero dei deputati componenti del gruppo per il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente»;
tuttavia, l'articolo 74 della legge regionale siciliana 7 maggio 2015, n. 89, legge finanziaria regionale siciliana per il 2015, interpreta il citato articolo 7 della legge regionale siciliana 4 gennaio 2014, n. 1, secondo l'interrogante, in maniera del tutto anomala: tale articolo 7 non trova infatti «applicazione per i soggetti già regolamentati, alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, da previgenti disposizioni emanate ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana» ed amplia tale trattamento escludente anche ai soggetti con contratto in essere, già contrattualizzati presso i gruppi parlamentari alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, a condizione che abbiano intrattenuto rapporti di lavoro con i gruppi parlamentari nella precedente legislatura;
la norma interpretativa contenuta nell'articolo 74 della legge finanziaria regionale siciliana per il 2015 annulla di fatto gli effetti dell'articolo 7 della legge regionale siciliana 4 gennaio 2014, n. 1, vanificando ogni tentativo in atto nella regione siciliana di riduzione dei costi legati al contributo in favore dei gruppi parlamentari per le spese del personale;
secondo l'interrogante, in questo modo, oltre a creare un danno economico in primo luogo all'Assemblea regionale siciliana che si deve fare carico del costo di questo personale e in senso più ampio alle finanze pubbliche regionali siciliane, viene completamente disatteso il principio della riduzione dei costi della politica a carico delle regioni contenuto nell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, e, più in particolare quanto ivi previsto al comma 1, lettera h), in merito al contenimento della spesa per il personale dei gruppi consiliari;
non da ultimo, la mancata riduzione dei costi della politica regionale siciliana così come descritta sarebbe in palese contrasto con i principi contenuti nella stessa legislazione regionale, specificatamente nella legge regionale siciliana 4 gennaio 2014, n. 1;
secondo l'interrogante, nel periodo di grave e perdurante crisi economica e sociale che il nostro Paese sta vivendo, la riduzione dei costi della politica dovrebbe costituire uno dei principali punti da perseguire per ridurre gli sprechi a carico delle finanze pubbliche –:
se il commissario dello Stato per la regione siciliana abbia valutato la sussistenza dei presupposti per l'impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale dell'articolo 74 della legge regionale siciliana 7 maggio 2015, n. 89. (4-09501)