• Testo DDL 1969

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.1969 Indizione di un referendum di indirizzo sull'adozione di una nuova moneta nell'ordinamento nazionale in sostituzione dell'euro


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1969
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2015

Indizione di un referendum di indirizzo sull'adozione di una nuova moneta nell'ordinamento nazionale in sostituzione dell'euro

Onorevoli Senatori. -- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea contempla agli articoli 139, 140, 141, 142, 143 e 144 due categorie di Paesi membri: quelli che hanno manifestato la volontà di aderire all'euro ed hanno superato lo scrutinio per l'ammissione all'euro (Paesi membri «senza deroga», tra cui è ricompresa l'Italia) e quelli che non hanno i requisiti per adottare l'euro come moneta ovvero non intendono aderirvi (Paesi membri «con deroga», quali ad esempio la Danimarca ed il Regno Unito, nonché i Paesi divenuti membri dell’Unione europea successivamente al Trattato di Maastricht, come la Svezia, la Lituania, la Repubblica Ceca, la Polonia, la Croazia, l'Ungheria, la Bulgaria, la Romania).

La condizione giuridica di Stato «la cui moneta è l'euro» si fonda dunque su di una scelta volontaria.

È quindi sempre possibile per ciascuno Stato membro «senza deroga», sulla base di differenti valutazioni sopravvenute -- che risulterebbero peraltro ampiamente giustificate dal radicale mutamento della situazione economica verificatosi tra il 1992/1999 ed il 2014 -- richiedere ed ottenere il passaggio al regime di Paese membro «con deroga», previa determinazione del tasso di cambio tra la nuova moneta e l'euro.

L'euro è stato introdotto in Italia come moneta a decorrere dal 1º Gennaio 1999 con regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, adottato in esecuzione dell'articolo 109 L del Trattato di Maastricht (sottoscritto il 7 febbraio 1992 e ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454), al tasso di conversione fissato irrevocabilmente dal Consiglio medesimo a norma dell'articolo 109, L paragrafo 4 del Trattato sull’Unione europea di Maastricht.

La base normativa fondamentale per l'introduzione dell'euro come moneta in Italia è quindi costituita dalla legge 3 novembre 1992, n. 454, con la quale si è stabilito di ratificare e dare piena ed integrale esecuzione al Trattato di Maastricht, con particolare riferimento all'articolo 109 L, paragrafo 4, secondo cui, alla data di inizio della terza fase (1.1.1999), «il Consiglio deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ECU viene a sostituirsi a queste valute, e sarà quindi valuta a pieno diritto. Questa misura di per sé non modifica il valore esterno dell'ECU. Il Consiglio, deliberando con la stessa procedura, prende anche le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'ECU come moneta unica di quegli Stati membri».

In seguito, con legge 17 dicembre 1997, n. 433, «Delega al Governo per l'introduzione dell'Euro», il Governo è stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare piena attuazione alle disposizioni comunitarie sul passaggio alla moneta unica europea e per favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla lira all'EURO. In attuazione di tale legge delega, il Governo ha emanato il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433» ed il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, «Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali».

L’introduzione dell'euro non ha purtroppo dato i risultati sperati di favorire una crescita sostenibile, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri. D'altro lato, in considerazione dell'entità del debito pubblico della Repubblica italiana, la spesa per interessi sul debito risulta superiore all'avanzo primario. Poiché il debito è espresso in euro, l'Italia non può rimborsare il debito emettendo nuova moneta, neppure per una piccola parte. Sicché, nell'attuale congiuntura recessiva ormai cronicizzatasi, ed a fronte dell'impossibilità per lo Stato di rimborsare il debito emettendo nuova moneta, il rapporto debito/prodotto interno lordo è destinato a deteriorarsi in modo irreversibile, costringendo lo Stato ad incrementare continuamente la pressione fiscale ad un livello sempre meno sostenibile per le imprese ed i cittadini, riducendo nel contempo i servizi ai cittadini. Ciò, nonostante il bilancio dello Stato, al netto della spesa per interessi sul debito, presenti da tempo un avanzo primario. Cosicché, il sistema economico sociale risulta ormai avviato in una spirale negativa, pur a fronte dell'introduzione di numerose riforme strutturali di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Al fine di risolvere questa problematica, non pare sufficiente l'adozione degli ulteriori doverosi ed indifferibili interventi di razionalizzazione della spesa pubblica che pur debbono essere effettuati, occorrendo invece riappropriarsi della sovranità monetaria. Ciò consentirebbe, ferma l'esigenza di mantenere il bilancio dello Stato in condizioni di equilibrio, di rimborsare emettendo nuova moneta la quota di interessi sul debito eccedente la quota di interessi rimborsabile utilizzando l'avanzo primario.

In tale situazione, considerata la eccezionale rilevanza politica economica e sociale della questione, si ritiene che la scelta di adottare una nuova moneta nazionale in sostituzione dell'euro che abbia corso legale in Italia debba essere effettuata direttamente dai cittadini. Nell'ordinamento costituzionale non è però previsto il referendum abrogativo di atti normativi o regolamentari adottati degli organi dell'Unione europea, né delle leggi di ratifica dei trattati internazionali e delle leggi che contengano disposizioni che producono effetti collegati strettamente all'ambito di operatività delle leggi di ratifica dei trattati. Nello stesso tempo, l'adozione di una nuova moneta avente corso legale in Italia in sostituzione dell'euro suppone l'espletamento di iniziative da parte del Governo presso gli organi competenti dell'Unione europea, dirette a modificare lo status della Repubblica italiana in Paese membro «con deroga» ai sensi dell'articolo 139 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'assunzione delle misure necessarie per la determinazione del tasso di cambio al quale la nuova moneta nazionale subentrerà all'euro, della relativa data di decorrenza e delle ulteriori modalità del subentro.

Pertanto, con la presente legge costituzionale si propone l'indizione di un referendum consultivo, che consenta ai cittadini di esprimere il proprio indirizzo sull'opportunità di adottare una nuova moneta nazionale in sostituzione dell'euro, conferendo agli organi costituzionali della Repubblica, in caso di prevalenza dei voti favorevoli all'introduzione della nuova moneta, una chiara e definita investitura popolare per l'adozione di tutte le misure necessarie per l'introduzione della nuova moneta nell'ordinamento nazionale.

L'articolo 1 della legge prevede che il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indica il referendum consultivo, entro tempistiche rapide che consentano un appropriato dibattito sulla questione sottoposta al referendum.

L'articolo 2 della legge individua il quesito da sottoporre a referendum consultivo, richiedendosi ai cittadini di esprimersi se ritengano opportuno adottare una nuova moneta nazionale in sostituzione dell'euro, rimanendo nell'Unione europea come Paese membro «con deroga» ai sensi dell'articolo 139 del TFUE, ed attribuendo a tale scopo al Governo mandato ad assumere le iniziative necessarie per la determinazione del tasso di cambio al quale la nuova moneta subentrerà all'euro e la relativa data di decorrenza, adottando le disposizioni e misure necessarie per l'introduzione della nuova moneta nell'ordinamento nazionale, e disponendo l'abrogazione delle norme incompatibili.

L'articolo 3 della legge stabilisce le modalità di propaganda elettorale per il referendum, prevedendosi l'applicabilità delle medesime norme stabilite per le elezioni politiche e per i referendum previsti dalla Costituzione.

L'articolo 4 della legge prevede le caratteristiche delle schede elettorali per il referendum.

L'articolo 5 della legge disciplina la proclamazione dei risultati per il referendum a cura dell'ufficio centrale per il referendum.

L'articolo 6 della legge stabilisce che il risultato del referendum venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Ministro della giustizia.

L'articolo 7 della legge rinvia, per quanto non specificamente previsto, alle norme di procedura elettorale contenute nella legge sui referendum previsti dalla Costituzione, nel testo unico sull'elezione dei membri della Camera dei deputati e nella legge sul voto degli italiani residenti all'estero.

L'articolo 8 della legge stabilisce la immediata entrata in vigore della legge a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indìce un referendum avente per oggetto il quesito indicato nell'articolo 2 della presente legge costituzionale.

2. Il decreto di indizione del referendum è emanato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge costituzionale.

3. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

4. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del referendum, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano iscritti nelle liste elettorali del comune, ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, ovvero che siano iscritti nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Il quesito da sottoporre al referendum è il seguente: «Ritenete voi che si debba adottare una nuova moneta nell'ordinamento nazionale in sostituzione dell'euro, rimanendo nell'Unione europea come Paese membro "con deroga" ai sensi dell'articolo 139 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed a tale scopo si debba delegare il Governo ad adottare le disposizioni e le misure necessarie per l'introduzione della nuova moneta nell'ordinamento nazionale, assumendo le iniziative necessarie per la determinazione del tasso di cambio al quale la nuova moneta subentrerà all'euro e la relativa data di decorrenza, e disponendo l'abrogazione delle norme incompatibili?».

Art. 3.

1. Alla propaganda relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130, 22 febbraio 2000, n. 28, nonché nell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

Art. 4.

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Ministero dell'interno.

2. Esse contengono il quesito formulato a termini dell'articolo 2, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 5.

1. L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali e quelli inviati dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari al quesito su cui si è votato e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

2. L'Ufficio centrale procede alla proclamazione dei risultati del referendum mediante attestazione che il quesito sottoposto a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero di voti affermativi non è maggiore del numero dei voti negativi.

Art. 6.

1. Il Ministro della giustizia, dopo aver ricevuto la comunicazione del risultato del referendum dall'Ufficio centrale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato medesimo nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 7.

1. Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge costituzionale, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, e le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché, per i cittadini residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Art. 8.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla sua promulgazione.