• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/01678/002 premesso che: le novità introdotte alla legge fallimentare dal decreto-legge n. 83 del 2012, il cosiddetto decreto sviluppo, hanno avuto solo in parte effetti positivi; in particolare...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1678/2 presentato da ALTERO MATTEOLI
martedì 16 giugno 2015, seduta n. 465

Il Senato,
premesso che:
le novità introdotte alla legge fallimentare dal decreto-legge n. 83 del 2012, il cosiddetto decreto sviluppo, hanno avuto solo in parte effetti positivi;
in particolare l'istituto del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis della legge fallimentare è nato con il proposito di tutelare la continuità aziendale dell'impresa;
il concordato preventivo è stato però spesso utilizzato con finalità differenti e strumentali, anche ai fini elusivi e di concorrenza;
la procedura offre purtroppo ampi spazi ad abusi, in quanto consente il "saldo a stralcio" delle posizioni debitorie, diventando così anche mezzo di concorrenza sleale a scapito della maggioranza delle imprese sane ed oneste;
per questi motivi l'utilizzo del concordato con continuità aziendale deve essere attentamente monitorato e fortemente limitato per non produrre, come troppe volte è successo, effetti devastanti opposti a quelli che volevano essere perseguiti;
infatti, la stragrande maggioranza degli abusi - soprattutto in alcune zone d'Italia - si concretizza nell'utilizzo distorto dei concordati "in bianco", depositati (il 90 per cento) solo ai fini dilatori, ed anche nell'omologazione dei concordati "truffa" per i piccoli creditori chirografari, con previsione di percentuali ridicole (anche sotto il 5 per cento); tutto ciò sfruttando il voto delle banche (che spesso già vantano una fetta consistente di credito in privilegio, ma che possono votare per la loro porzione di eredito "degradato" o "chirografario") e con la connivenza di consulenti senza troppi scrupoli e l'eccessiva tolleranza di alcuni magistrati;
è evidente che una percentuale così bassa, quand'anche venisse incassata, provoca spesso il fallimento delle imprese creditrici; in sostanza la ditta in difficoltà scarica sulle imprese creditrici i propri debiti, con tutte le conseguenze del caso;
in molti casi vengono costituite "new company", intestate a prestanome, per ripartire con un azzeramento dei debiti;
in particolare, la possibilità di presentare un concordato in bianco, senza alcuna indicazione circa l'offerta proposta ai creditori, si presta a molteplici abusi;
spesso il concordato in bianco è stato utilizzato come strumento per ottenere un rinvio legittimo della decisione sui ricorsi per la dichiarazione di fallimento, ovvero per bloccare le esecuzioni individuali dei creditori;
in tal uni casi appare più uno strumento legale per congelare i debiti e continuare ad operare all'interno del mercato, che non come uno strumento per liquidare il massimo possibile evitando la procedura fallimentare che inevitabilmente diluisce i tempi di pagamento;
la legge non prevede nulla se, alla fine della procedura, il concordato non viene omologato e comunque se i creditori si ritrovano a dover agire per la dichiarazione di fallimento dell'impresa dopo aver atteso circa sei mesi o più dalla richiesta di ammissione al concordato preventivo stesso; ai fini dell'omologazione del concordato, il voto delle banche risulta sproporzionato nell'ottenimento dei voti decisivi per fa approvare concordati con percentuali risibili;
rilevato che:
con riferimento agli appalti pubblici, è consentito all'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo la partecipazione alle gare di appalto, purché presenti due requisiti: la relazione di un professionista che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e la garanzia di un'impresa terza, avente i requisiti di carattere generale, di capacità tecnica, finanziaria, economica che garantisca per l'impresa in concordato (tramite l'istituto dell'avvalimento);
tale ultima particolarità mal si concilia con la natura "fiduciaria" che sta alla base di alcune tipologie di affidamento di appalti pubblici (cottimi e procedure negoziate), per le quali l'Ente pubblico seleziona i concorrenti da invitare in base a criteri e requisiti del concorrente stesso che sono strettamente connessi alla natura fiduciaria;
pertanto, si ritiene che - quantomeno per le gare di appalto con procedura ristretta (a mezzo di invito diretto da parte delle stazione appaltante) - la partecipazione delle imprese ammesse a concordato debba essere preclusa;
in questa direzione era andata la Provincia autonoma di Trento con la circolare n. 452836/d330/1.1.2010-70 del 20.08.2013, ma il T.R.G.A. di Trento, con la sentenza n. 58/2014, ha annullato parte della circolare, vanificando gli sforzi fatti a livello locale e liberalizzando la partecipazione alle gare di appalto per le imprese ammesse al concordato con continuità;
a questo punto non è più rinviabile un intervento legislativo correttivo di tali distorsioni, che stanno portando alla morte di molte, troppe, piccole e medie imprese incolpevoli e alla perdita di migliaia di posti di lavoro;
impegna il Governo:
ad intervenire sulla normativa attualmente vigente in materia di concordato preventivo e, quindi, ad introdurre nuove norme per evitare distorsioni ed abusi da parte degli imprenditori che accedono alle procedure di concordato preventivo;
in particolare a valutare la possibilità di abolire tout court l'istituto del concordato cosiddetto "in bianco";
a valutare la possibilità di introdurre l'inderogabilità di una soglia percentuale (minimo 20 per cento) per il pagamento dei crediti chirografari, quale deterrente contro gli abusi dello strumento concordatario;
a valutare la possibilità che - quanto meno alle gare di appalto con procedura ristretta (a mezzo di invito diretto da parte delle stazione appaltante) - sia preclusa la partecipazione delle imprese ammesse a concordato preventivo.
(numerazione resoconto Senato G1.101)
(9/1678/2)
MATTEOLI