• C. 3086 EPUB Disegno di legge presentato il 29 aprile 2015

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Atto a cui si riferisce:
C.3086 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3086


CAMERA DEI DEPUTATI N. 3086
      
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)
e dal ministro dell'interno
(ALFANO)
di concerto con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014
Presentato il 29 aprile 2015


      

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Onorevoli Deputati! L'Accordo di cooperazione tra Italia e Austria è finalizzato a prevenire, contrastare e reprimere la criminalità nelle sue varie manifestazioni. In conformità con le rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti, l'Accordo mira a rafforzare la collaborazione tra i due Paesi nel contrasto delle forme e dei reati connessi di criminalità organizzata, terrorismo, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e sostanze dopanti, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi nonché di sostanze velenose e radioattive, migrazione illegale, traffico e tratta di persone, reati contro il patrimonio, reati economici e riciclaggio, criminalità informatica.
      L'Accordo sostituisce e abroga l'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero federale dell'interno della Repubblica d'Austria per la collaborazione nella lotta contro il terrorismo internazionale, la criminalità organizzata internazionale e il traffico illegale di stupefacenti, firmato a Vienna il 12 novembre 1986. Continuerà invece ad applicarsi l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica d'Austria sulla cooperazione di polizia, firmato a Vienna il 15 dicembre 1997, limitatamente alle disposizioni sulla cooperazione bilaterale non trattate dall'Accordo e compatibili con esso.
      Il testo attuale si pone l'obiettivo di creare uno strumento giuridico per rafforzare la collaborazione operativa, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi. Sotto il profilo tecnico-operativo, l'Accordo si rende necessario per realizzare una cooperazione bilaterale di polizia in materia di lotta alla criminalità e al terrorismo, più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici, dagli obblighi internazionali e da quanto stabilito nell'Accordo stesso.
      Il testo dell'Accordo è articolato ed è stato redatto ricorrendo per alcune parti (titoli I, II, V e VII) a modelli già precedentemente impiegati, per altre (titoli III, IV e VI) utilizzando e sviluppando forme di cooperazione già previste da convenzioni e trattati internazionali (in particolare la Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen – CAAS, il Trattato di Prüm e le relative decisioni del Consiglio dell'Unione europea 2008/615/GAI e 2008/616/GAI, cosiddette «Decisioni Prüm»).
      Al titolo I l'Accordo individua le Autorità competenti alla sua applicazione, che sono (articolo 1) per l'Italia il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, e per l'Austria il Ministro federale dell'interno, le direzioni di polizia regionali e – al di fuori del territorio dei comuni nei quali le direzioni di polizia regionali sono contemporaneamente autorità di sicurezza di prima istanza – le autorità amministrative distrettuali; in materia di polizia stradale i governi regionali, le direzioni di polizia regionali e le autorità amministrative distrettuali; definisce altresì, ai fini dell'esecuzione dell'Accordo, cosa si intende con i termini «Zone di frontiera» (articolo 2) e «Agenti» (articolo 3).
      Il titolo II stabilisce gli ambiti della cooperazione, ne individua le forme in cui essa si esplicherà e fissa le regole generali per il suo svolgimento. Più in particolare l'articolo 4, nel ribadire la conformità dell'Accordo con le rispettive legislazioni nazionali e gli obblighi internazionali assunti, definisce gli ambiti della cooperazione, finalizzata alla prevenzione e alla repressione della criminalità nelle sue varie manifestazioni e in specie al contrasto della criminalità organizzata transnazionale, del terrorismo, della produzione e del traffico illecito di sostanze stupefacenti e sostanze dopanti, del traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, nonché di sostanze velenose e radioattive, della migrazione illegale, del traffico e della tratta di persone, dei reati contro il patrimonio, dei reati economici e del riciclaggio, della criminalità informatica.
      La cooperazione tra i due Paesi avviene attraverso uno scambio sistematico di informazioni e di esperienze, nonché attraverso l'assistenza reciproca nella formazione del personale e nello sviluppo delle sue capacità professionali (articoli 5 e 6). L'Accordo consente infatti:

          lo scambio di informazioni relative ai reati, ai criminali, alle associazioni criminali, ai terroristi, alle organizzazioni terroristiche, al loro modus operandi, alle strutture e ai contatti di reciproco interesse; ai tipi di stupefacenti, di sostanze psicotrope e loro precursori e di sostanze dopanti, ai luoghi e ai metodi di produzione, ai canali e ai mezzi utilizzati dai trafficanti, alle tecniche di occultamento, nonché ai metodi di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere e all'impiego di nuovi mezzi tecnici; ad attività operative, agli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine; ai metodi impiegati per il contrasto della migrazione illegale, del traffico e della tratta di persone; ai passaporti e altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso e uscita al

fine dell'individuazione dei documenti falsi; ai reati economici, al riciclaggio e al reimpiego di denaro, all'individuazione, alla localizzazione e al tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita, nonché alle infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;

          lo scambio di esperienze sull'applicazione delle rispettive disposizioni normative in materia di sequestro e confisca dei proventi illeciti, nonché sulle migliori prassi nel monitoraggio delle infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;

          la definizione di misure congiunte di sorveglianza della frontiera comune;

          l'adozione di misure dirette al contrasto del traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e altre merci, comprese le consegne sorvegliate transfrontaliere e le operazioni sotto copertura;

          la cooperazione di polizia in centri comuni;

          lo scambio di piani di studio per la formazione e l'aggiornamento del personale, con la possibilità di organizzare eventi congiunti.

      L'Accordo stabilisce poi che le Autorità competenti delle Parti si forniscono reciprocamente assistenza sulla base di richieste, fissa le procedure per la loro esecuzione, ne individua i requisiti formali e sostanziali, regola i motivi di rifiuto e prevede altresì forme di assistenza spontanea (articoli 7, 8, 9 e 10).
      Al titolo III l'Accordo si occupa di alcune forme particolari di cooperazione di polizia, attinenti in particolare alle attività di osservazione e inseguimento transfrontaliero (articoli 11 e 12), le consegne sorvegliate transfrontaliere (articolo 13), le forme di intervento comuni e il distacco di esperti per la sicurezza (articolo 14), la possibilità di costituire centri comuni e la collaborazione presso di essi (articolo 15), la cooperazione nelle attività di protezione di testimoni e vittime esposte a rischio (articolo 16). Al riguardo si osserva che i citati articoli 11 e 12 si richiamano alle disposizioni della CAAS (rispettivamente articoli 40 e 41), ma mentre il primo – quello sull'osservazione transfrontaliera – ribadisce esattamente la normativa di Schengen e le disposizioni già in vigore, l'articolo 12 sull'inseguimento transfrontaliero comporta delle variazioni a quanto attualmente è disciplinato in materia tra Italia e Austria. Di queste variazioni, talune sono modifiche di opzioni già previste dalla CAAS, altre invece vanno oltre la Convenzione stessa. In particolare il nuovo testo:

          concede agli agenti inseguitori il potere di fermare la persona, facoltà prevista dalla CAAS ma finora reciprocamente non concessa. Si tratta in pratica della sostituzione dell'opzione prevista dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della CAAS sin qui adottata tra Italia e Austria, con quella dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera b);

          stabilisce che l'inseguimento trans-frontaliero può avvenire senza limiti spaziali e temporali, rimuovendo gli attuali limiti fissati con l'Austria che sono di 20 chilometri (km) dal confine per gli inseguimenti lungo le autostrade e di 10 km per le altre rotabili. Anche in questo caso si tratta della sostituzione dell'opzione prevista dall'articolo 41, paragrafo 3, lettera a), della CAAS sin qui applicata, con quella dell'articolo 41, paragrafo 3, lettera b);

          consente di ricorrere all'inseguimento transfrontaliero non solo nei confronti di una persona colta in flagranza o che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar luogo a estradizione o a mandato di arresto europeo, oppure che sia evasa (secondo i dettami dell'articolo 41, paragrafo 1, della CAAS), ma anche nei confronti di chi, entro 30 km dal confine comune, si sottrae ai controlli di polizia non rispettando le segnalazioni di fermarsi, con la conseguenza che potrebbe minacciare la sicurezza pubblica. La facoltà di ampliare sul piano bilaterale la portata di applicazione

dell'articolo 41, paragrafo 1, della CAAS è espressamente prevista dal paragrafo 10 dello stesso articolo;

          estende l'inseguimento transfrontaliero dalle frontiere terrestri (articolo 41, comma 5, lettera b), anche a quelle aeree.

      L'articolo 13 dell'Accordo disciplina la materia delle consegne controllate, prevedendo la possibilità che, attraverso una formale richiesta, quando ciò sia necessario per acquisire elementi probatori o per l'individuazione o la cattura dei responsabili di un'importazione, esportazione o transito di stupefacenti o altri oggetti e merci vietate, una Parte interessi l'altra affinché quest'ultima – previa autorizzazione degli organi nazionali competenti – esegua attività di sorveglianza.
      L'articolo 14 prevede la possibilità di intensificare la cooperazione attraverso la costituzione di gruppi congiunti o il distacco di esperti per la sicurezza con compiti di collegamento.
      Pure dedicato alle possibili ulteriori estensioni della cooperazione tra i due Paesi è l'articolo 15. Esso richiama la facoltà di costituire di comune accordo, attraverso eventuali successivi accordi bilaterali, centri comuni per agevolare il reciproco scambio di informazioni e altre attività di comune interesse.
      L'articolo 16 dell'Accordo disciplina la collaborazione nell'ambito del diritto nazionale, delle attività di protezione di testimoni e vittime, che verrà stabilita caso per caso, attraverso singoli protocolli esecutivi.
      Il titolo IV, costituito dagli articoli 17, 18, 19, 20 e 21, tratta di attività di cooperazione diretta da svolgere nella zona di frontiera comune. L'articolo 17 stabilisce per le Autorità competenti dei due Paesi la possibilità di cooperare nelle attività di rimpatrio di cittadini di Stati terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento e prevede il ricorso a forme di intervento comuni, compresi i pattugliamenti misti, per le attività di prevenzione e contrasto della migrazione illegale.
      L'articolo 18 disciplina invece le attività di consegna di persone alla frontiera. Tale attività riguarda esclusivamente persone sottoposte a misure restrittive (estradizione, mandato di arresto europeo o esecuzione della pena) e non interessa invece le attività di riammissione.
      Alle attività di pattugliamento misto nella zona di frontiera è dedicato l'articolo 19. Esso, derivando dal Trattato di Prüm, stabilisce per gli agenti di un Paese la possibilità di partecipare a pattuglie miste, al fine di fornire ad agenti dell'altro Paese assistenza, consultazioni e informazioni. La possibilità di disporre operazioni congiunte anche nell'ambito di accordi internazionali di polizia è stata recentemente introdotta nel nostro ordinamento attraverso l'articolo 7-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Nel prevederle, la norma disciplina alcuni aspetti pratici connessi al loro svolgimento nel territorio nazionale (attribuzione di qualifiche pubbliche agli agenti stranieri impegnati in tali attività, porto e uso delle armi, altro).
      L'articolo 20 disciplina invece in via generale le attività di polizia che possono essere eseguite a bordo di convogli ferroviari nella zona transfrontaliera. Alle condizioni di cui all'inseguimento transfrontaliero (articolo 41, paragrafo 2, lettera b, della CAAS), gli agenti che espletano tale servizio sono autorizzati a fermare una persona nel territorio dell'altro Paese e a sottoporla a perquisizione di sicurezza (secondo le condizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 5, lettera f), della CAAS). Per le modalità applicative dell'articolo 20, viene in ogni caso fatto rinvio ad appositi protocolli esecutivi.
      L'articolo 21 dell'Accordo consente invece – previa autorizzazione da parte dell'Autorità competente dell'altro Paese – di effettuare accompagnamenti di partecipanti a manifestazioni sportive nel territorio dell'altra Parte.
      L'articolo 22 costituisce il titolo V e riguarda la trattazione, la gestione e la protezione dei dati personali scambiati nell'ambito della collaborazione, che dovrà avvenire nel rispetto delle rispettive legislazioni

nazionali e delle convenzioni internazionali in materia.
      Il titolo VI dell'Accordo, costituito dagli articoli da 23 a 28, attiene alle disposizioni generali. Si tratta di norme derivanti dal Trattato di Prüm e dalle decisioni Prüm del Consiglio dell'Unione europea, che disciplinano sotto diversi aspetti lo status giuridico degli agenti impiegati nel territorio dell'altra Parte rispetto al diritto penale (articolo 23), alla responsabilità civile (articolo 24) e alla protezione, all'assistenza e ai rapporti di servizio (articolo 25). Il titolo VI stabilisce altresì i requisiti per l'entrata e il soggiorno nel territorio nazionale dell'altra Parte (articolo 26), e fissa i criteri generali sull'utilizzo delle uniformi, nonché sul porto e sull'uso delle armi in dotazione, riservando comunque la definizione delle specifiche modalità applicative alla stesura di un successivo protocollo esecutivo (articolo 27), e sull'utilizzo di veicoli (articolo 28).
      L'Accordo prevede disposizioni relative ai costi derivanti dall'attuazione della collaborazione, stabilendo che in linea di principio le spese vengono sostenute dalla Parte richiesta, salvo che non sia diversamente stabilito per iscritto da entrambe le Parti (articolo 29).
      All'articolo 30 il testo riserva alle Autorità competenti delle Parti la definizione in dettaglio degli aspetti amministrativi, tecnici e pratici della cooperazione, che saranno stabiliti attraverso successivi protocolli esecutivi.
      L'entrata in vigore dell'Accordo comporterà la cessazione di quello tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero federale dell'interno della Repubblica d'Austria per la collaborazione nella lotta contro il terrorismo internazionale, la criminalità organizzata internazionale e il traffico illegale di stupefacenti firmato a Vienna il 12 novembre 1986, mentre, limitatamente alle disposizioni non trattate dall'Accordo in esame e compatibili con esso, continuerà ad applicarsi l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica d'Austria sulla cooperazione di polizia firmato a Vienna il 15 dicembre 1997 (articolo 31).
      Le lingue di lavoro nell'ambito della cooperazione sono l'italiano e il tedesco, o, in alternativa, l'inglese (articolo 32).
      L'articolo 33 prevede la possibilità di richiedere riunioni e consultazioni per la risoluzione di eventuali questioni sull'applicazione o sull'interpretazione dell'Accordo.
      L'Accordo ha durata illimitata. Il testo prevede le procedure per la sua entrata in vigore, la modifica, la denuncia e la sospensione (articolo 34).
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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni)

        L'attuazione dell'Accordo di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria comporterà i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sotto indicati articoli.

Modalità di calcolo della diaria di missione all'estero.

        Al personale dirigente delle Forze di polizia viene applicata la tabella b – gruppo III; al personale appartenente ai ruoli direttivi (funzionari) delle Forze di polizia viene applicata la tabella b – gruppo IV. Al riguardo, si fa presente che non viene specificato il grado o la qualifica più puntualmente (quale colonnello o vice questore aggiunto) in quanto ininfluente ai fini dell'individuazione del gruppo di appartenenza.

        Il coefficiente di lordizzazione è individuato in 1,58 in base alla fascia di reddito del personale direttivo e dirigente, che è superiore al limite previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 12 del 10 marzo 2010.

Calcolo della diaria giornaliera ridotta di un terzo.

        Tabella b) Austria (gruppo III) euro 210,75; ridotta del 20 per cento euro 168,60; ridotta di un terzo euro 112,40; oneri giornalieri (112,40-51,65) euro 60,75; lordizzazione eccedenza di 51,65 (60,75x1,58) euro 95,98; ritenute (32,70 per cento della quota lordizzata) euro 31,39; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 143,79.
      Calcolo della diaria giornaliera: tabella b Austria (gruppo IV) euro 198,76; ridotta del 20 per cento euro 159,01; ridotta di un terzo euro 106,01; oneri giornalieri (106,01-51,65) euro 54,36; lordizzazione eccedenza di 51,65 (54,36x1,58) euro 85,88; ritenute (32,70 per cento della quota lordizzata) euro 28,08; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 134,09.

Articolo 5, lettera a), primo capoverso.

        Lo scambio di informazioni sui reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro modus operandi, le loro strutture e i loro contatti sarà gestito in modo ordinario tramite i canali di cooperazione internazionale di polizia (Interpol), attivi nell'arco delle 24 ore, sette

giorni su sette, in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con legge n. 191 del 2014 sul capitolo 2851).

Lettera a), terzo, quinto e sesto capoverso.

        Lo scambio di informazioni di cui al presente punto si attuerà con strumenti ordinari senza ulteriori oneri finanziari utilizzando i sistemi di comunicazione esistenti a legislazione vigente con i fondi del capitolo 2624/24.

Lettera a), quarto e settimo capoverso, lettera b), primo e secondo capoverso.

        Le attività di cui alla lettera a), quarto e settimo capoverso, (scambio di informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, scambio di informazioni sui reati economici e altro), nonché lettera b), primo e secondo capoverso (scambio di esperienze in materia di sequestro e confisca dei proventi illeciti, procedure d'appalto per lavori pubblici) verranno effettuate mediante l'invio di esperti o addestratori, per l'esecuzione di due servizi annui, per la durata di tre giorni, con l'impiego di due unità appartenenti al ruolo direttivo della Polizia di Stato o equiparati, con i seguenti oneri (considerato che non vengono accolti delegati stranieri, in quanto lo scambio avverrà unicamente nel Paese straniero, non si applica la prassi internazionale per la quale, relativamente agli scambi, il Paese ospitante paga vitto e alloggio; pertanto la diaria è ridotta di un terzo e l'Italia sostiene interamente le spese di missione):

            albergo (2 notti x 2 x 155) euro 620;

            diaria giornaliera (134,09 x 2 x 3 giorni) euro 804,54;

            biglietti aerei di andata e ritorno (A/R) euro 1.200;

            maggiorazione 5 per cento biglietti aerei euro 60.

            Totale euro 2.684,54.

            Totale per due missioni annue euro 5.369,08.

Articolo 5, lettera d), e articolo 13.

        In relazione alle previsioni contenute in questa lettera (adozione di misure dirette al contrasto del traffico illecito di stupefacenti e altro), nonché in quelle indicate nell'articolo 13 (consegne sorvegliate transfrontaliere), si prevede di organizzare l'invio in missione, per la durata di tre giorni, di due unità di personale, appartenenti al ruolo direttivo della Polizia di Stato o equiparati, con i seguenti oneri:

            albergo (2 notti x 2 x 155) euro 620;

            diaria giornaliera (134,09 x 2 x 3 giorni) euro 804,54;

            biglietti aerei A/R euro 1.200;

            maggiorazione 5 per cento biglietti aerei euro 60.

            Totale euro 2.684,54.

Articolo 5, lettera e), e articolo 15.

        Relativamente ai criteri generali di esecuzione delle richieste d'assistenza dell'articolo 5, lettera e), nonché alle previsioni dell'articolo 15, non si prevedono oneri in quanto il centro di cooperazione di polizia e dogana è attivo nell'arco delle 24 ore, sette giorni su sette, ed è già operativo in base alla legislazione vigente con i fondi del capitolo 2624/3.

Articolo 5, lettera a), ottavo capoverso e articolo 6.

        Le parti contraenti prevedono, tra le forme di collaborazione, anche lo scambio di informazioni sulla formazione e l'aggiornamento professionale dei funzionari di polizia, che avverrà tramite l'uso di canali telematici esistenti a legislazione vigente con i fondi del capitolo 2816, nonché la possibilità di concordare attività addestrative congiunte. Al riguardo, sarà attivato un corso, due volte l'anno, a beneficio di venti funzionari della Polizia austriaca, per la durata di trenta giorni con i seguenti oneri:

            oneri di vitto (euro 16 a persona x 30 giorni x 20 frequentatori) euro 9.600;

            oneri di alloggio (euro 15,49 x 30 giorni x 20 frequentatori) euro 9.294;

            copertura sanitaria (euro 150,87 a persona x 20 frequentatori) euro 3.017,40;

            spese di docenza (euro 46,48 per ora a lezione x 144 ore compresa imposta regionale sulle attività produttive - IRAP 8,50 per cento) euro 7.262,04;

            materiale didattico (euro 20 a persona x 20 frequentatori) euro 400;

            interpretariato per la docenza (comprensivo di orario extradidattico) euro 13.392,12
(dalle ore 8 alle 17,30 calcolando sette ore didattiche al giorno x 22 giorni con tariffa oraria di euro 30,86 pari a euro 4.752,44;
dalle ore 18 alle ore 24 e tutto il giorno del sabato e della domenica dalle ore 8,30 alle ore 20 con tariffa serale-notturna festiva di euro 38,57 x 224 ore totali pari a euro 8.639,68).
Totale euro 42.965,56.
Totale per due corsi euro 85.931,12.

Tipologia della spesa dell'articolo 5, lettera a), ottavo capoverso, e articolo 6:
oneri autorizzati: euro 42.108,32;
oneri valutati: euro 43.822,80.
Totale: euro 85.931,12.

      Si precisa che le scuole di polizia contabilizzano gli oneri di alloggio giornalmente senza tener e conto del giorno di partenza ma della durata del corso. A differenza dell'accoglienza dell'albergo, relativamente alla quale si considerano solo il numero delle notti, gli oneri degli alloggi delle scuole hanno specifici costi giornalieri (pulizia, lavanderia, consumi) che vengono quantificati, nei contratti di somministrazione dei servizi, in relazione al numero di giornate di durata dei corsi.
      La copertura assicurativa sanitaria è sempre prevista dagli istituti di istruzione della Polizia di Stato al fine di tutelare l'amministrazione da eventuali costi sanitari dei frequentatori. L'importo previsto dipende dalla compagnia assicurativa, che è un soggetto privato.

Articolo 5, lettera a), secondo capoverso.

        In attuazione delle previsioni contenute, in merito allo scambio di informazioni sulle sostanze stupefacenti si prevede l'organizzazione di due riunioni l'anno, una in Italia e una in Austria, con i seguenti oneri:

        riunione in Italia: partecipazione di due funzionari austriaci per tre giorni (si applica l'articolo 33, paragrafo 4, per cui i costi di viaggio e alloggio sono a carico del Paese inviante)

        2 pause caffè per 6 persone euro 200.

        Totale euro 200

        riunione in Austria: invio in missione, per la durata di tre giorni, di una delegazione italiana composta da due appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato o equiparati, di cui uno con la qualifica di dirigente e uno con la qualifica di direttivo, con i seguenti oneri:

Dirigente:

        albergo (2 notti x 155) euro 310;

        diaria giornaliera (143,79 x 3 giorni) euro 431,37;

        biglietti aerei A/R euro 600;

        maggiorazione 5 per cento biglietti aerei euro 30.

        Totale euro 1.371,37.

Direttivo:

        albergo (2 notti x 155) euro 310;

        diaria giornaliera (134,09 x 3 giorni) euro 402,27;

        biglietti aerei A/R euro 600;

        maggiorazione 5 per cento biglietti aerei euro 30.

        Totale euro 1.342,27.

        Totale complessivo euro 2.713,64.

        Si fa presente che i prezzi sono calcolati in base alle vigenti tabelle e prezziari dei costi di alloggio.

Articolo 5, lettera c).

        Relativamente agli impegni di cui alla lettera in oggetto non si prevedono ulteriori oneri in quanto si utilizzeranno le risorse disponibili in base alla legislazione vigente con i fondi del capitolo 2624/3.

Tipologie della spesa degli articoli 5, 6 e 13:

        oneri autorizzati: euro 42.308,32;

        oneri valutati: euro 54.590,06;

        totale: euro 96.898,38.

Articolo 8.

        Il paragrafo 2 è una clausola di salvaguardia che prevede, in caso di richieste eccessivamente onerose o non previste e straordinarie, il rifiuto di assistenza.

Articoli 11 e 12.

        Le attività previste prevedono solamente la possibilità di proseguire l'osservazione transfrontaliera, previa autorizzazione di ciascun Paese. Tali attività vengono già effettuate (con l'Accordo si prevede formalmente tale possibilità) e non comportano ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente trattandosi di spese di missione finanziate con i fondi del capitolo 2624/3.

Articolo 14.

        In relazione alle previsioni contenute in materia di interventi comuni e distacco di esperti per la sicurezza, nonché di creazione di gruppi congiunti con compiti di consulenza e di analisi, si fa presente che tali forme di collaborazione si concretizzeranno mediante l'invio

in missione in Austria, per la durata di tre giorni, di due unità di appartenenti al ruolo direttivo della Polizia di Stato o equiparati con i seguenti oneri:

        albergo (2 notti x 2 x 155) euro 620;

        diaria giornaliera (134,09 x 2 x 3 giorni) euro 804,54;

        biglietti aerei A/R euro 1.200;

        maggiorazione 5 per cento biglietti aerei euro 60.

        Totale euro 2.684,54.

Tipologie della spesa dell'articolo 14:

        oneri autorizzati: euro 0;

        oneri valutati: euro 2.684,54;

        totale: euro 2.684,54.

Articolo 16.

        In merito alle previsioni contenute in questo articolo, si reputa di sostenere esclusivamente i costi relativi agli spostamenti dei soggetti interessati, posto che, in virtù della condizione di reciprocità di cui all'Accordo, il novero complessivo delle attività relative ai collaboratori di giustizia permarrà invariato rispetto a quello già previsto a legislazione vigente. I costi di mantenimento non comporteranno pertanto oneri aggiuntivi rimanendo già integralmente finanziati in base alla legislazione vigente (legge n. 8 del 1991, come modificata dalla legge n. 45 del 2001, capitolo 2840) e non subendo incrementi per effetto dell'Accordo.

        Si prevedono costi per i trasferimenti per un numero presunto di soggetti i cui dettagli non possono essere esplicitati per motivi di riservatezza legati alla sicurezza dei collaboratori di giustizia pari a:

        Trasferimenti soggetti: Totale euro 3.000.

Tipologie della spesa dell'articolo 16:

        oneri autorizzati: euro 0;

        oneri valutati: euro 3.000;

        totale: euro 3.000.

Articolo 17.

        Relativamente agli impegni di cui al presente articolo non si prevedono ulteriori oneri in quanto si utilizzeranno le risorse disponibili in base alla legislazione vigente con i fondi dei capitoli 2536/2, 2624/3 e 2624/22.

Articolo 19.

        Per quanto attiene alle attività contenute in questo articolo (pattugliamento misto), si prevede l'invio in missione in località austriache, di volta in volta individuate, di due unità di personale appartenente al ruolo direttivo della Polizia di Stato o equiparati, per la durata di quindici giorni, per due volte l'anno, con i seguenti oneri:

        albergo (14 notti x 2 x 155) euro 4.340;

        diaria giornaliera (134,09 x 2 x 15 giorni) euro 4.022,70;

        biglietti aerei A/R euro 1.200;

        maggiorazione 5 per cento biglietti aerei euro 60.

        Totale euro 9.622,70.

        Totale per due missioni annue euro 19.245,40.

Tipologie della spesa dell'articolo 19:

        oneri autorizzati: euro 0;

        oneri valutati: euro 19.245,40;        

        totale: euro 19.245,40.

Articolo 20.

        Le attività previste in questo articolo non comporteranno alcun onere aggiuntivo in quanto vengono già effettuate e finanziate con i fondi del capitolo 2624/3.

Articolo 21.

        L'articolo consente l'accompagnamento dei partecipanti a eventi sportivi transfrontalieri a opera di agenti di una Parte attraverso il territorio dell'altra Parte.

        Tale attività avviene già sulla base di specifiche autorizzazioni da parte dei Paesi ospitanti e, pertanto, non si prevedono costi aggiuntivi oltre a quelli finanziati con il capitolo 2624/3.

Articolo 24.

        Gli eventuali oneri afferenti al risarcimento di danni causati da agenti italiani che operano nel territorio straniero sono finanziati con i fondi del capitolo 2677 in base alla legislazione vigente.

Articolo 29.

        Con questo articolo si pattuisce che le spese connesse alla trattazione di una richiesta sono sostenute dalla Parte richiedente salvo che sia diversamente concordato.

        Al riguardo, si precisa che la deroga eventuale al metodo ordinario di sostenimento delle spese non comporta attività impreviste o straordinarie, ma intende disciplinare esclusivamente le modalità di ripartizione delle spese relative alle attività espressamente descritte nel testo. Ne deriva che, per ogni specifico caso per il quale si concordi diversamente, si dovrà comunque trovare la relativa copertura finanziaria nell'ambito delle risorse individuate nella relazione tecnica.

Articolo 33.

        Le Parti prevedono di organizzare riunioni bilaterali e consultazioni per valutare progressivamente l'efficacia delle forme di cooperazione. Si ritiene di programmare due riunioni l'anno, una in Italia e una in Austria. La durata delle riunioni sarà di tre giorni.

        Riunione a Vienna: la delegazione italiana sarà composta da tre componenti, con qualifica di dirigente dei ruoli delle Forze di polizia o equiparati:

        albergo (2 notti x 3 x 155) euro 930;

        diaria giornaliera (143,79 x 3 x 3 giorni) euro 1.294,11;

        biglietti aerei A/R euro 1.800;

        maggiorazione 5 per cento biglietti aerei euro 90.

        Totale euro 4.114,11.

        Riunione in Italia: è prevista la partecipazione di tre delegati stranieri per tre giorni, con i seguenti oneri:

        pausa caffè per 6 persone (3 italiani e 3 ospiti) euro 100;

        colazioni di lavoro per 6 persone euro 400.

        Totale euro 500.

Tipologie della spesa dell'articolo 33:

        oneri autorizzati: euro 500;

        oneri valutati: euro 4.114,11;

        totale: euro 4.614,11.

        Si fa presente che i prezzi sono calcolati in base alle vigenti tabelle e prezziari dei costi di alloggio e vitto.

Oneri complessivi dell'Accordo.

        L'onere totale derivante dall'Accordo ammonta a euro 126.442,43, in cifra tonda euro 126.442, a decorrere dall'anno 2015. Di questi, euro 83.634,11, in cifra tonda euro 83.634, hanno natura di onere valutato ed euro 42.808,32, in cifra tonda euro 42.808, di onere autorizzato. Per la copertura finanziaria dell'importo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

        Ai fini della clausola di salvaguardia, in caso di scostamento dell'onere si utilizzerà il programma 3.1 – Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica della missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.


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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        L'intesa, in piena coerenza con gli obiettivi del Governo, risponde all'esigenza di rafforzare la collaborazione e la reciproca assistenza, al fine di prevenire, contrastare e rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorità di polizia nella lotta alla criminalità e al terrorismo.

        L'obiettivo che l'Accordo si pone è quello di realizzare una più stretta cooperazione bilaterale di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché per prevenire la commissione di reati, in un contesto internazionale estremamente delicato.

        La collaborazione è fondamentale per la sicurezza e il benessere della comunità internazionale. Il Governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica d'Austria avvertono la necessità di intensificare la collaborazione transfrontaliera esistente attraverso lo sviluppo di sinergie anche nel settore, prettamente operativo, dell'organizzazione di servizi congiunti. L'intesa mira a rafforzare la cooperazione bilaterale di polizia in materia di contrasto della commissione dei reati e di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza, rendendola più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi.

        Al fine di conseguire i predetti obiettivi, le Parti si impegnano a cooperare attraverso scambio di informazioni, tecniche investigative, studio, ricerca e analisi congiunta sulle organizzazioni e i fenomeni criminali, per pianificare mirate strategie di intervento.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Il quadro normativo è quello riferito all'attività delle Forze di polizia. Più nello specifico si richiama:

            la legge 15 gennaio 1991, n. 16, recante «Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga»;

            la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001»;

            il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

            il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, articolo 7-bis, che ha introdotto la possibilità di disporre operazioni congiunte anche nell'ambito di accordi internazionali di polizia.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'Accordo non incide sulle leggi e sui regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione dell'Accordo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        L'intervento è compatibile con i princìpi costituzionali e ricorrendo due delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione – accordo che comporta oneri e modificazioni di leggi – è necessaria una legge di ratifica.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        L'Accordo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) e h), della Costituzione e non incide sulle competenze delle regioni ovvero degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        L'Accordo non confligge con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Non sussistono, allo stato, progetti di legge all'esame del Parlamento riguardanti tale argomento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risulta che sussistano giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        L'Accordo è compatibile con l'ordinamento europeo, in quanto riguarda la cooperazione bilaterale in materia di polizia, riservata alle competenze nazionali.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano in corso procedure di infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        L'Accordo tiene conto degli strumenti giuridici di collaborazione già esistenti in ambito internazionale. In particolare nel preambolo è richiamata una serie di importanti convenzioni in materia di contrasto del crimine transnazionale e di cooperazione internazionale, tra le quali:

            la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 relativa al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

            la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata con risoluzione dell'Assemblea Generale 55/25 del 15 novembre 2000, aperta alla firma il 12 dicembre 2000 a Palermo e sottoscritta in pari data da entrambi i Paesi, inclusi i tre protocolli aggiuntivi;

            la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, del 31 ottobre 2003;

            la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 27 novembre 2008, sulla tutela dei dati personali elaborati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale;

            la Convenzione del 19 giugno 1990 per l'attuazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella versione in vigore, e dell’acquis di Schengen che sullo stesso si fonda, recepito dall'Unione europea (denominata Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen);

            il Trattato del 27 maggio 2005 riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare nella lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e alla migrazione illegale (denominato Trattato di Prüm), al quale l'Italia ha deliberato di aderire ai sensi della legge 30 giugno 2009, n. 85;

            le decisioni del Consiglio dell'Unione europea 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del 23 giugno 2008, cosiddette «decisioni Prüm».

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Nulla da rilevare al riguardo.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Nulla da rilevare.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Intese atte a regolamentare la cooperazione di polizia sono stipulate anche da altri Stati membri.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        L'Accordo non reca nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene inoltre effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, quale cornice entro la quale devono muoversi tutte le attività previste dall'intesa medesima.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        L'Accordo è stato redatto ricorrendo per alcune parti (titoli I, II, V e VII) a modelli già precedentemente utilizzati, per altre (titoli III, IV e VI) impiegando e sviluppando forme di cooperazione già previste da convenzioni e trattati internazionali (in particolare ricorrendo alla Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen, al Trattato di Prüm e alle relative decisioni Prüm). Per alcune di queste forme di collaborazione e taluni aspetti pratici collegati – in particolare per i pattugliamenti misti, per le armi e l'uso dei veicoli – sarà necessario un intervento normativo ad hoc per adeguare l'ordinamento nazionale a tali più avanzate forme di collaborazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Non sussistenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Non sussistenti.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        Non sono previsti atti normativi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

        Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.


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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

        Il contesto internazionale richiede un'intensificazione della collaborazione, specie in un'area strategica quale può essere considerata quella a ridosso dei confini nazionali. L'Accordo di cooperazione tra Italia e Austria è finalizzato a prevenire, contrastare e reprimere la criminalità nelle sue varie manifestazioni. In conformità con le rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti, l'Accordo mira a rafforzare la collaborazione tra i due Paesi nel contrasto delle forme e dei reati connessi di criminalità organizzata, terrorismo, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e sostanze dopanti, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, nonché di sostanze velenose e radioattive, migrazione illegale, traffico e tratta di persone, reati contro il patrimonio, reati economici e riciclaggio, criminalità informatica. Esso sostituisce e abroga l'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero federale dell'interno della Repubblica d'Austria per la collaborazione nella lotta contro il terrorismo internazionale, la criminalità organizzata internazionale e il traffico illegale di stupefacenti, firmato a Vienna il 12 novembre 1986. Continuerà invece ad applicarsi – limitatamente alle disposizioni sulla cooperazione bilaterale non trattate dall'Accordo in esame e compatibili con esso – l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica d'Austria sulla cooperazione di polizia, firmato a Vienna il 15 dicembre 1997.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

        L'obiettivo è quello di incrementare la cooperazione bilaterale di polizia e di rendere la stessa più aderente alle attuali esigenze di sicurezza, favorendo così l'apertura per lo sviluppo di nuove prospettive di collaborazione in un'area di particolare interesse strategico.

        Ulteriore obiettivo è quello anche di fornire uno scambio formativo-professionale tra i due Paesi, valorizzando le esperienze specifiche a vantaggio della qualità investigativa delle Parti.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

        In conformità con le rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti, l'Accordo definisce gli ambiti della

cooperazione, finalizzata alla prevenzione e alla repressione della criminalità nelle sue varie manifestazioni e in specie per il contrasto della criminalità organizzata transnazionale, del terrorismo, della produzione e del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di altri reati. La cooperazione tra i due Paesi avviene sulla base di richieste di assistenza e si esplica attraverso uno scambio sistematico di informazioni e di esperienze, nonché attraverso l'assistenza reciproca nella formazione del personale e nello sviluppo delle sue capacità professionali. Le richieste di assistenza costituiranno gli indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi che l'Accordo si pone. Come ulteriore indicatore si potrà considerare l'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso.

D) L'indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

        Destinatarie dirette dell'Accordo sono le amministrazioni e le strutture nazionali, già titolari delle attribuzioni necessarie per la sua attuazione e operanti nei settori in esame.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO.

        I negoziati per la definizione di un accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria hanno avuto inizio nella primavera del 2011, a seguito di una proposta di nuovo accordo da parte delle autorità austriache. All'attuale testo si è pervenuti dopo circa due anni di consultazioni svoltesi a livello di tecnici sia a Roma che a Vienna.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO).

        È stata valutata l'opzione zero, ma non è stata ritenuta congrua in quanto l'Accordo si è reso necessario per rafforzare e aggiornare la collaborazione tra i due Paesi nel contrasto delle odierne e più attuali forme e manifestazioni di criminalità organizzata e terrorismo, superando il precedente accordo bilaterale in materia risalente al 1986.

SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

        Per le specifiche finalità dell'intervento, a livello internazionale, non sono state ravvisate scelte alternative, in quanto l'Accordo ricalca

analoghi accordi stipulati con altri Paesi che hanno già dimostrato, nella pratica, la netta diminuzione dei reati.

        La stipulazione di tale Accordo è stata, quindi, ritenuta la soluzione ottimale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

        Non sussistono svantaggi. L'opzione prescelta comporta vantaggi netti per gli omologhi organismi dei due Paesi destinatari diretti dell'Accordo. Quest'ultimo definisce un quadro giuridico più preciso e adeguato entro il quale incentivare e sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della sicurezza. L'Accordo presenta altresì vantaggi per i cittadini dei due Paesi, in relazione alle finalità connesse al rafforzamento dell'azione di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo, nelle loro varie manifestazioni.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

        Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

        Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione.

        Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'amministrazione in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.

        Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo sono indicati nell'articolo relativo alla copertura finanziaria del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

        L'intervento regolatorio, che attiene prioritariamente alla materia di sicurezza pubblica, potrà incidere positivamente sul mercato, soprattutto sotto il profilo della competitività, in relazione agli attesi riflessi positivi, connessi al rafforzamento della cooperazione bilaterale di polizia nella prevenzione e nel contrasto della criminalità organizzata transnazionale e delle altre forme criminali.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento.

        I soggetti preposti all'applicazione dell'accordo sono:

            per il Governo della Repubblica italiana: il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza;

            per il Governo della Repubblica d'Austria: il Ministro federale dell'interno, le direzioni di polizia regionali e – al di fuori del territorio dei comuni nei quali le direzioni di polizia regionali sono contemporaneamente autorità di sicurezza di prima istanza – le autorità amministrative distrettuali; in materia di polizia stradale i governi regionali, le direzioni di polizia regionali e le autorità amministrative distrettuali.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

        L'Accordo non prevede particolari forme di informazione e di pubblicità e, comunque, allo stesso verrà data pubblicità tramite i siti web delle amministrazioni coinvolte.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento.

        Il Ministero dell'interno, attraverso i propri uffici coinvolti, seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo con la verifica diretta delle informazioni scambiate e delle attività effettivamente espletate.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento.

        L'Accordo prevede per entrambi i Paesi la possibilità di respingere le richieste di collaborazione o di assistenza previste nell'Accordo stesso, qualora queste possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese o altri interessi nazionali di primaria importanza.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

        A cura del Ministero dell'interno si procederà alla relazione di verifica dell'impatto regolatorio che terrà conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti e degli esiti delle riunioni e degli incontri tra esperti che si svolgeranno, su base di reciprocità, nei due Paesi per migliorare l'efficacia della cooperazione. L'Accordo stesso prevede, infatti, la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni per valutare lo sviluppo della cooperazione e promuoverne l'efficacia.


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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 83.634 a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.808 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il

Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009 destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.