• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/01478 i commi 332 333 e 334 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno imposto a tutte le società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01478presentato daROSATO Ettoretesto diLunedì 29 luglio 2013, seduta n. 60

ROSATO. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione . — Per sapere – premesso che:
i commi 332 333 e 334 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno imposto a tutte le società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, l'obbligo di richiedere agli utenti i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivato il contratto di fornitura e di trasmettere i dati dichiarati dal cliente all'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate;
per l'adempimento di queste procedure, nelle ultime bollette, le società hanno indicato in una nota l'obbligo di comunicazione da parte degli utenti dei dati catastali, peraltro, talvolta senza indicarne le modalità e senza allegarne un apposito modulo;
alcune indicazioni danno 30 giorni di tempo agli utenti per effettuare le comunicazioni, ricordando che sono previste anche sanzioni amministrative per chi non le comunica o per chi lo fa in modo errato; con multe tra i 100 e 2.000 euro;
si fa presente, però, è stato proprio per evitare che le pubbliche amministrazioni continuassero a chiedere al privato il deposito di certificati rilasciati da altre pubbliche amministrazioni, che l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45, così come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede che «le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati ...(omissis)... che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare», così come anche l'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone che «i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio»;
è evidente, quindi, che il nuovo orientamento del legislatore sia quello di evitare a carico dei cittadini ulteriori oneri per la presentazione o esibizione di documenti certificati che riportano dati già in possesso di altre pubbliche amministrazioni;
a parere dell'interrogante appare in violazione delle norme appena ricordate, il fatto che l'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate obblighi le società di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di chiedere ai cittadini di comunicare i dati catastali che sono già in possesso dell'Agenzia del territorio, oggi incorporata nell'Agenzia delle entrate;
risulta paradossale che in questo caso i dati richiesti non appartengono ad una pubblica amministrazione diversa, ma addirittura alla stessa pubblica amministrazione che è interessata ad averli –:
se i Ministri interrogati non ritengano che la richiesta agli utenti di fornire i dati catastali alle società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, affinché queste possano comunicarle all'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate, non violi le nuove norme sulla semplificazione amministrativa che impongono alle pubbliche amministrazioni di non richiedere ai cittadini dati già in possesso di un'altra pubblica amministrazione o già in possesso dalla stessa pubblica amministrazione;
quali iniziative intende avviare il Governo per evitare che dal mancato rispetto del presunto obbligo di comunicazione possa derivare una sanzione amministrativa a carico dei cittadini;
quali iniziative il Governo intende intraprendere affinché l'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate possa ricavare i dati catastali direttamente dalla propria banca dati in ragione anche del fatto che oggi l'Agenzia del territorio è incorporata nell'Agenzia delle entrate.
(4-01478)