• Testo DDL 1945

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Atto a cui si riferisce:
S.1945 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1945
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI)
e dal Ministro della difesa (PINOTTI)
di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)
e con il Ministro dell’economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013

Onorevoli Senatori. --

1. Finalità

L'Accordo in questione ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della difesa tra i due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di alta valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione del Corno d'Africa.

Inoltre, la cooperazione militare con la Somalia assume rilevanza anche nell'ambito delle attività di accrescimento e consolidamento della pace, della sicurezza e della stabilità internazionale, soprattutto in considerazione dell'impulso che essa può fornire alle attività legate al contrasto della pirateria marittima, posto che queste rappresentano, come si vedrà, uno degli specifici item su cui si incentrerà la cooperazione.

2. Contenuti

Il quadro normativo in disamina è composto da un breve preambolo, in cui viene richiamato il comune impegno verso la Carta delle Nazioni Unite, e da 9 capitoli.

L’articolo I enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità e uguaglianza, nonché in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici, con la legislazione europea e con gli impegni internazionali assunti dalle Parti.

L’articolo II disciplina gli aspetti generali della cooperazione e prevede, al paragrafo 1, che essa si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti e sottoscritti da rappresentanti a ciò appositamente autorizzati, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere.

L'attuazione e l'esecuzione delle singole attività di cooperazione discendenti dall'Accordo sono affidate ai Ministeri della difesa dei due Paesi, ed è prevista la possibilità di tenere consultazioni tra le Parti, alternativamente a Roma e a Mogadiscio, per concordare e predisporre accordi integrativi su specifiche materie.

Il paragrafo 2 indica i campi in cui la cooperazione tra i due Paesi potrà svilupparsi, individuandoli nei seguenti:

-- politica di sicurezza e difesa;

-- ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;

-- operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

-- attività di contrasto alla pirateria e altre attività di sicurezza marittima;

-- organizzazione e impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;

-- questioni ambientali collegate ad attività militari;

-- formazione e addestramento in campo militare, con particolare riguardo alle forze di sicurezza somale;

-- sanità, storia e sport militare;

-- altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Il paragrafo 3, infine, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in:

-- scambio di esperienze tra esperti, di personale di formazione e di studenti;

-- visite e incontri tra rappresentanti delle istituzioni della difesa;

-- partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della difesa;

-- partecipazione ad esercitazioni militari, nonché ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

-- supporto ad iniziative commerciali relative a materiali e servizi per la difesa;

-- scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi.

L’articolo III disciplina la cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, stabilendo che le Parti agiranno con l'obiettivo di razionalizzare i controlli sui materiali militari e le procedure ad essi connesse. In particolare, esso individua le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore del procurement e della ricerca militare, e specifica che tali attività saranno svolte nella cornice di programmi comuni e nel rispetto delle leggi nazionali concernenti l'importazione e l'esportazione dei materiali d'armamento, prevedendo inoltre che le Parti incentivino l'industria privata e le organizzazioni governative allo scopo di creare una cooperazione nella produzione di detti materiali. Viene infine concordato che le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per promuovere l'esecuzione dell'Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell'industria nazionale e delle organizzazioni interessate.

L’articolo IV impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia da esse sottoscritti.

L’articolo V regolamenta lo status del personale, con riguardo sia al trattamento fiscale, sia all'assenza di restrizioni all'entrata e all'uscita del personale italiano dal territorio somalo. Per quanto in particolare attiene alla giurisdizione, poi, tale articolo, dopo aver stabilito a carico del personale italiano un generale obbligo di rispettare le leggi e le regole vigenti in Somalia, offre ad esso la più ampia tutela, in quanto riserva all'Italia la giurisdizione esclusiva sul proprio personale ivi inviato, in riferimento a ogni fattispecie di reato eventualmente commesso sul territorio ospitante durante o in relazione al servizio.

L’articolo VI prescrive che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, siano risolte dalle Parti attraverso negoziati e consultazioni tramite i canali diplomatici.

L’articolo VII stabilisce che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali, mentre il capitolo VIII prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, indicando altresì le modalità che le Parti dovranno seguire per stipularli, nonché per rivedere o emendare il testo dell'Accordo.

Infine, l’articolo IX stabilisce che il documento in esame resti in vigore, finché una delle Parti decida di denunciarlo, determinando nel contempo le modalità e l'efficacia della denuncia.

Relazione tecnica

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Analisi tecnico-normativa

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Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo II, paragrafo 1, lettere a) e d), dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 5.109 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo II, paragrafo 1, lettere a) e d), non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Traduzione non ufficiale

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