• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/05881 con l'acronimo EMAS si intende il sistema comunitario di ecogestione e audit cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05881presentato daCARRESCIA Piergiorgiotesto diMercoledì 24 giugno 2015, seduta n. 449

CARRESCIA e BORGHI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
con l'acronimo EMAS si intende il sistema comunitario di ecogestione e audit cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio dell'Unione europea o al di fuori di esso, che si impegnano a migliorare la propria efficienza ambientale;
le norme internazionali ISO 14000 rappresentano un altro strumento volontario per migliorare la gestione della variabile ambientale all'interno dell'impresa o di qualsiasi altra organizzazione;
è interesse per il «sistema ambientale» che le imprese aderiscano a questi sistemi volontari di ecogestione e audit perché consentono di migliorare il livello della qualità dell'organizzazione, dei processi e dei prodotti e in tal senso depongono agevolazioni che il legislatore ha inteso assicurare a coloro che sono certificati EMAS o Uni En ISO;
l'articolo 194, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 ha previsto che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono determinati i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti transfrontalieri che sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione, ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
il decreto, nonostante gli anni trascorsi, non è mai stato emanato per cui le autorità preposte non ammettono riduzioni alle garanzie finanziarie con un'interpretazione che appare agli interroganti capziosa, non conforme alla ratio legis e penalizzante per le imprese;
le garanzie per il trasporto transfrontaliero di rifiuti sono infatti già disciplinate dal decreto del Ministro dell'ambiente del 3 settembre 1998, n. 370, che si applica, come disposto dall'articolo 194, comma 5, fino alla determinazione dei nuovi criteri per cui, agli importi oggi determinati in base a tale norma dovrebbe comunque applicarsi la riduzione prevista dal TUA per le imprese registrate Emas o certificate Uni En Iso 14001;
sussiste incertezza sulla interpretazione e corretta applicazione dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le imprese costituite per lo più da piccole e medie imprese, continuano a dover assicurare, garanzie di gran lunga superiori a quelle che dovrebbero se fosse stato già emanato il decreto ministeriale ovvero se si applicasse secondo ratio legis la normativa ora vigente –:
se a legislazione vigente, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 194, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia già applicabile ai trasporti transfrontalieri di rifiuti la riduzione del 50 per cento per le imprese certificate EMAS e del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 delle garanzie finanziarie calcolate ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370. (5-05881)