• C. 3132 EPUB Proposta di legge presentata il 20 maggio 2015

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.3132 Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato 1
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3132


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato SCHULLIAN
Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013
Presentata il 20 maggio 2015


      

torna su
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge ha come oggetto la ratifica e l'esecuzione del Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di seguito «CEDU», fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.
      Il Protocollo n. 16 è l'ultimo di una serie di protocolli aggiuntivi, che conferisce alla Corte europea dei diritti dell'uomo, di seguito «Corte EDU», una nuova competenza consultiva relativamente all'interpretazione o all'applicazione delle norme della CEDU.
      A tal fine è previsto un meccanismo modellato sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le più alte giurisdizioni nazionali, nell'ambito di un giudizio dinanzi a loro pendente, hanno la facoltà di richiedere alla Corte EDU un parere non vincolante in relazione a questioni di principio riguardanti l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni convenzionali.
      La ratio dell'istituto non è quella di trasferire la causa alla Corte EDU, ma quella di rinforzare la natura meramente sussidiaria della stessa e di favorire il dialogo fra le Corti, conferendo al giudice nazionale di ultima istanza i mezzi necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU, nonché l'uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione degli stessi.
      L'adozione del Protocollo n. 16 nasce dall'esigenza di fare fronte ai problemi di funzionamento della Corte EDU, emersi negli ultimi anni e causati soprattutto dall'ingente numero di ricorsi presentati dinanzi ad essa. La conseguente mole di lavoro, eccessiva per le sue capacità strutturali, ha allungato notevolmente la durata dei procedimenti. Lo strumento della richiesta di parere consultivo favorisce una sempre maggiore responsabilizzazione dei giudici nazionali nella tutela dei diritti garantiti a livello convenzionale e dovrebbe contribuire nel lungo periodo a ridurre il carico di lavoro della Corte EDU, anche perché diventeranno prevedibili le statuizioni di merito della stessa.
      Tuttavia non è da trascurare il fatto che il Protocollo n. 16 può avere un significato ben più ampio per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo. Il sistema delle fonti in materia è caratterizzato dalla compresenza di tre sistemi di salvaguardia (il sistema costituzionale nazionale, il sistema della CEDU e il sistema dell'Unione europea) con altrettanti organi giurisdizionali di vertice, rispettivamente Corte costituzionale, Corte EDU e Corte di giustizia dell'Unione europea.
      Sebbene sia già previsto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea da parte dei giudici nazionali, questo non è esperibile per incompetenza della stessa, ove il caso concreto, nell'ambito del quale nasce l'esigenza di un rinvio pregiudiziale, non presenti alcun nesso con il diritto dell'Unione (ordinanza del 15 aprile 2015 della Corte di giustizia dell'Unione europea, emessa con riferimento alla causa C-497/14).
      La previsione di un meccanismo che permette alla Corte EDU di intervenire su richiesta di un giudice nazionale di ultima istanza in via preventiva e non più esclusivamente in via di rimedio e il conseguente affiancamento alle sentenze di un corpo di decisioni autorevoli, ancorché non vincolanti, rinforzano quindi notevolmente la sua funzione nomofilattica e contribuisce alla certezza del diritto.
      Per questi motivi, il Protocollo n. 16 costituisce un passo importante verso un sistema di tutela dei diritti fondamentali integrato e non frammentato, con organi giurisdizionali nazionali decentrati e organi sovranazionali centralizzati.
      Sarebbero pertanto auspicabili un celere processo di ratifica e una rapida entrata in vigore.
      Più in dettaglio, con riferimento alle disposizioni del Protocollo si osserva quanto segue.
      L'articolo 1 introduce l'istituto del parere consultivo, definendone l'oggetto, la legittimazione e i presupposti della relativa richiesta. La disposizione prevede che le autorità giudiziarie competenti possono richiedere un parere consultivo nell'ambito di una causa pendente dinanzi ad esse. L'utilizzo della locuzione «possono», sottolinea che la richiesta è facoltativa e in nessun caso obbligatoria. Ai sensi del paragrafo 3, la richiesta deve essere sempre motivata.
      L'articolo 2 prevede un meccanismo di filtro delle richieste di parere. Queste sono esaminate da un collegio di cinque giudici che, in caso di accoglimento, trasmette la richiesta alla Grande Camera. Il rigetto deve essere motivato. Il paragrafo 3 contiene una disposizione sulla composizione della Grande Camera.
      L'articolo 3 prevede il diritto di presentare osservazioni per iscritto e di prendere parte a tutte le cause all'esame della Grande Camera per il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa e per l'Alta Parte contraente cui appartiene l'autorità giudiziaria che ha richiesto il parere. Su invito del Presidente della Corte questo diritto può essere esercitato da ogni altra Alta Parte contraente o persona quando ciò sia nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia.
      L'articolo 4 impone alla Corte di motivare i pareri consultivi emessi e consente ai giudici della Grande Camera di esprimere un'opinione separata (dissenziente o concordante). I pareri espressi dalla Grande Camera devono poi essere comunicati all'autorità giudiziaria che presenta la richiesta e all'Alta Parte contraente cui appartiene tale autorità. È prevista, infine, la loro pubblicazione.
      L'articolo 5 sancisce la non vincolatività dei pareri consultivi. Tuttavia andranno a fare parte della giurisprudenza della Corte EDU e saranno dotati di una certa autorevolezza di fatto.
      Ai sensi dell'articolo 6, il Protocollo non modifica le disposizioni della CEDU e avrà effetto solo per le Alte Parti che lo accettano come articolato addizionale alla stessa Convenzione.
      L'articolo 7 contiene le disposizioni ai sensi delle quali le Alte Parti contraenti si considerano vincolate dal Protocollo.
      Ai sensi dell'articolo 8, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Alte Parti contraenti della CEDU avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo. Il medesimo lasso di tempo è previsto per l'entrata in vigore per le Alte Parti successivamente aderenti.
      L'articolo 9 esclude la possibilità per le Alte Parti di apporre delle riserve al Protocollo.
      L'articolo 10 prevede il modo di individuazione delle più alte giurisdizioni nazionali competenti a richiedere il parere. La disposizione – in conformità al principio del previo esaurimento delle vie di ricorso interno, previsto dall'articolo 35, paragrafo 1, della CEDU – fa riferimento alle autorità giudiziarie di vertice del sistema giudiziario nazionale, ma si intendono comprese anche autorità inferiori alla Corte costituzionale o alla Corte suprema, che sono di particolare rilevanza in quanto sono le più alte per una particolare tipologia di giudizi.
      L'articolo 11 contiene una clausola finale.
      In merito a questa proposta di legge si specifica che l'articolo 1 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare il predetto Protocollo n. 16.
      L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione del Protocollo.
      L'articolo 3 individua, al comma 1, le più alte giurisdizioni nazionali che possono richiedere un parere consultivo alla Corte EDU e introduce, al comma 2, un nuovo caso di sospensione facoltativa del processo.
      L'articolo 4, infine, disciplina l'entrata in vigore.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1.    Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del medesimo Protocollo.

Art. 3.
(Sospensione del processo).

      1.    La Suprema Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana possono presentare alla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo richieste di parere ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge.
      2.    Nei casi di cui al comma 1, il giudice può disporre che il processo sia sospeso fino alla ricezione del parere consultivo della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su
ALLEGATO