• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/01934/028 in sede di esame del disegno di legge AS 1934: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.", premesso...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1934/28 presentato da ALESSIA PETRAGLIA
giovedì 25 giugno 2015, seduta n. 473

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 1934: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.",
premesso che:
il provvedimento all'articolo 8, comma 3, prevede che il riparto della dotazione organica dell'autonomia su base regionale venga effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, tenendosi, altresì conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica;
il successivo comma 4 stabilisce che gli uffici scolastici regionali, ai fini di cui al suddetto comma, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, tenendo conto, tra l'altro della presenza di scuole nelle carceri;
Le statistiche del Ministero della Giustizia, aggiornate al 30 giugno 2014, riportano che su 66.028 detenuti totali (38.795 italiani e 23.233 stranieri), il 7 per cento è analfabeta o privo di titolo di studio, il 21,1 per cento ha conseguito la licenza elementare, il 59,4 per cento il diploma di scuola media, l'1,2 per cento il diploma di scuola professionale, il 9,3 per cento quello di scuola superiore e 1'1,6 per cento è laureato e che l'età media degli studenti-detenuti supera i trent'anni;
Il detenuto che frequenta le lezioni con regolarità, raggiungendo la licenza media o il diploma, ma anche la sola licenza elementare, è una persona che capisce di aver bisogno di studiare per poter cambiare vita, e che, credendo nelle sue capacità di apprendimento, vuole preparare le basi per potersi ricostruire, una volta libero, un'esistenza migliore. In tal senso l'istruzione può rappresentare un valido strumento per recuperare una persona che ha buone probabilità di non tornare a delinquere e quindi per affievolire la sua potenziale recidiva;
L'offerta formativa delle scuole carcerarie fino all'anno 2011-12 era la seguente: 19.976 i corsi attivati, così suddivisi: 3.881 (19,4 per cento), corsi del primo ciclo di istruzione (Cpc); 4.929 (24,7 per cento), corsi a favore dei cittadini stranieri per l'integrazione linguistica e sociale (Cils); 8.117 (40,6 per cento) corsi brevi modulari di alfabetizzazione (Cbm); 3.049 (15,3 per cento), corsi del secondo ciclo di istruzione (Cp/CsII);
La metà delle 253 scuole carcerarie del nostro Paese è attiva nelle regioni del Sud: quella che vanta il maggior numero è la Sicilia (43), seguita dalla Campania (30) e dalla Puglia (15). Solo un terzo delle scuole è invece localizzato nelle regioni del Nord, ove sono programmati in maggioranza corsi brevi modulari, della durata di 50 ore (lingue, computer, falegnameria, arte, pittura, meccanica ... ), di cui 19 in Lombardia, 18 in Emilia Romagna e 13 in Piemonte. Al Centro, le scuole carcerarie sono in tutto 47, di cui 19 nel Lazio e 18 in Toscana;
La scuola in carcere ha numerose indiscutibili peculiarità essendo frequentata da persone private non solo della libertà, ma anche della rete degli affetti e, assai spesso, del lavoro. Si tratta pertanto, di fatto, di classi che sono composte per il 100 per cento da persone con BES (i cc.dd. Bisogni Educativi Speciali) e le cui attività didattiche devono essere fortemente personalizzate; accoglie spesso persone analfabete e/o provenienti da contesti socioeconomici fortemente deprivati; spesso si deve fare carico di un percorso di educazione/formazione culturale di base, prima che di apprendimento; è strutturata su gruppi-classe soggetti a frequenti cambiamenti nel corso dell'anno scolastico; è garantita dal lavoro di docenti cui non viene chiesta nessuna formazione specifica e che non sono inseriti in una graduatoria dedicata e prevede un uso limitatissimo delle nuove tecnologie, non potendo si in ogni caso avvalersi delle potenzialità di Internet;
Considerate le caratteristiche della popolazione carceraria, sembra indispensabile vincolare il servizio scuola non al numero di iscritti definito in un certo mese dell'anno, bensì al numero di classi che il carcere ha la necessità di offrire stabilmente sulla base del numero delle persone detenute;
L'articolo 5 del provvedimento, che si limita ad istituire un ruolo speciale per l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari, non sembra poter rispondere alle suddette esigenze;
impegna il Governo:
ad adeguare negli Istituti penitenziari le strutture e gli spazi destinati alle attività di istruzione e formazione e potenziare l'offerta formativa negli stessi relativa a tutti i gradi d'istruzione, anche avvalendosi, qualora fosse impossibile il percorso di gruppo, della collaborazione di enti, associazioni e singoli volontari, al fine di garantire a tutte le persone detenute la possibilità di seguire un percorso formativo/scolastico individualizzato.
(numerazione resoconto Senato G1.127)
(9/1934/28)
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI