• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/01310-A/020 premesso che: il comma 1-bis, dell'articolo 16, inserito nel corso dell'esame in sede referente alla Camera nel testo del decreto, ricomprende tra gli interventi ammessi alla detrazione...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01310-A/020presentato daMARIANI Raffaellatesto diMartedì 30 luglio 2013, seduta n. 61

La Camera,
premesso che:
il comma 1-bis, dell'articolo 16, inserito nel corso dell'esame in sede referente alla Camera nel testo del decreto, ricomprende tra gli interventi ammessi alla detrazione del 65 per cento quelli relativi all'adozione di misure antisismiche già beneficiari della detrazione a regime del 36 per cento, e fino al 31 dicembre 2013 del 50 per cento sugli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, che detta criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e per le normative tecniche che si applicano alle costruzioni in zona sismica;
gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche a cui il presente decreto concede il maggior beneficio fiscale della detrazione al 65 per cento dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (ossia dal 6 giugno 2013) al 31 dicembre 2013, sono quelli previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR) e, in particolare, le opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione; gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
il decreto al nostro esame riconosce pertanto la necessità di intervenire – con assoluta priorità ed urgenza – e con la misura massima dell'agevolazione di cui all'articolo 16 – sugli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003;
rilevata altresì l'esigenza – indifferibile – di mettere in sicurezza con interventi antisismici gli ospedali e gli edifici scolastici delle suddette zone sismiche ad alta pericolosità;

impegna il Governo

nell'ambito delle complessive misure per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico, a valutare la possibilità di intervenire prioritariamente sull'adeguamento antisismico degli edifici scolastici e degli ospedali, ricadenti nelle zone a più elevato rischio sismico e, tra questi, in particolare, sugli edifici scolastici e sugli ospedali delle zone colpite da eventi sismici nell'ultimo quinquennio.
9/1310-A/20. Mariani, Realacci, Bratti, Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini, Basso, Bargero, Baruffi, Bazoli.