• C. 3123-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 30 giugno 2015); TANCREDI Paolo, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.3123 [Legge di delegazione europea 2014] Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014


Frontespizio Pareri
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3123-A


DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 14 maggio 2015 (v. stampato Senato n. 1758)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
di concerto con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)
con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
con il ministro dell'interno
(ALFANO)
con il ministro della salute
(LORENZIN)
e con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(GALLETTI)
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 18 maggio 2015
(Relatore: TANCREDI)

NOTA: Il presente stampato contiene le relazioni approvate, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, dalle Commissioni permanenti sul disegno di legge n. 3123. La XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), in data 30 giugno 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 3123.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3123 e rilevato che:

                sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

                il disegno di legge, che si compone di 21 articoli e di 2 allegati, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

                sul piano dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                taluni principi e criteri direttivi sono formulati con espressioni che fanno riferimento a mere eventualità ossia a opzioni alternative selezionabili dal Governo delegato; a titolo esemplificativo, si richiamano l'articolo 5, comma 1, lettera b) («prevedere, ove opportuno, l'innalzamento della soglia minima prevista dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti»); l'articolo 8, comma 1, lettera b) («valutando inoltre l'opportunità di stabilire modalità applicative del bail-in coerenti con la forma societaria cooperativa»); l'articolo 9, comma 1, lettera s) («valutare di non prevedere sanzioni amministrative»); l'articolo 11, comma 1, lettera o)valutare, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, se sia opportuno prevedere di concedere incentivi finanziari»); l'articolo 15, comma 1, lettera a) e l'articolo 16, comma 1 («introduzione ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/51/Euratom di misure di protezione»); al riguardo si segnala che in un obiter dictum la Corte costituzionale ha rilevato che: «il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega» (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007);

                sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

                il disegno di legge contiene alcune disposizioni sprovviste di un contenuto innovativo dell'ordinamento, in quanto volte a riprodurre o richiamare la disciplina già vigente ovvero riferite ad aspetti endoprocedimentali connessi all'attuazione della delega; con riferimento al primo aspetto, gli articoli 4, comma 1, lettera c) e 10, comma 1, lettera e) riproducono quanto già previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012; l'articolo 6, comma 1, mantiene fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del

decreto legislativo n. 188 del 2014; i principi direttivi di cui agli articoli 19, comma 1, lettera a) e 21, comma 1, lettera a) vincolano il legislatore delegato a prevedere che le definizioni siano conformi alle definizioni delle decisioni quadro oggetto di delega; con riferimento al secondo aspetto, l'articolo 6, comma 1, alinea, fa riferimento al coordinamento del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio per l'attuazione della delega oggetto dell'articolo;

                sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno del testo:

                il disegno di legge contiene alcuni rinvii normativi formulati in forma imprecisa che sarebbe opportuno specificare (si vedano gli articoli 2, comma 1, alinea; 4, comma 1, alinea; 6, comma 2, alinea; 7, comma 1, alinea; 8, comma 1, alinea; 13, comma 1, alinea, che prevedono l'osservanza dei «principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili»); analogamente, l'articolo 6, comma 1, alinea richiama le procedure previste dall'articolo 31, della legge n. 234 del 2012, «in quanto compatibili»;

                inoltre, in ciascuno degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20 e 21, il disegno di legge reca una disposizione di tenore analogo contenente una clausola di invarianza finanziaria, che per il futuro sembrerebbe opportuno concentrare in un'unica disposizione, coordinata con la previsione generale in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, di cui all'articolo 1, comma 4; in particolare, poi, all'articolo 9, è presente sia una clausola di invarianza al comma 2 riferita all'articolo nel suo complesso sia una clausola di invarianza specificamente riferita alla lettera o) del comma 1 che appare ultronea;

                il disegno di legge presentato al Senato reca la sola analisi tecnico-normativa;

                ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

                si specifichino i principi e criteri direttivi che fanno riferimento al libero apprezzamento del legislatore delegato;

                sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                si assicuri il coordinamento fra le varie clausole di invarianza finanziaria, evitando duplicazioni.

      Il Comitato osserva altresì quanto segue:

                sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono rinvii normativi imprecisi, si dovrebbe specificare la normativa oggetto del rinvio».


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

        La I Commissione,

            esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge C. 3123 Governo, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014»;

            rilevato che non vi sono disposizioni volte ad incidere specificamente sulle competenze della Commissione Affari costituzionali;

            sottolineato che l'Allegato B del disegno di legge di delegazione reca, peraltro, due direttive di interesse della I Commissione: si tratta della direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, che fa parte di un pacchetto unitario la cui ratio dichiarata è quella di aumentare la sicurezza dei prodotti medesimi, soggetti ad una forte concorrenza internazionale. L'altra direttiva di qualche rilievo è la 2014/58/UE, che definisce le modalità mediante le quali istituire un sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici immessi sul mercato dell'Unione europea,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge C. 3123 Governo, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014»;

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento della direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge C. 3123 Governo, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014»;

            ricordato che la legge di delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed è finalizzata al conferimento al Governo di deleghe legislative per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea;

            segnalato che i 21 articoli del provvedimento contengono disposizioni di delega per il recepimento di 58 direttive europee, per l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti UE, nonché per l'attuazione di 10 decisioni quadro;

            evidenziato che l'articolo 14 del disegno di legge fa riferimento all'attuazione della direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, prevedendo la possibilità da parte degli Stati membri di non applicare le norme della direttiva con riferimento a quei progetti che riguardano la difesa o le risposte alle emergenze di protezione civile;

            evidenziato, altresì, che nell'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo previo parere delle competenti commissioni parlamentari (Allegato B) è richiamata anche la direttiva 2014/55/UE, entrata in vigore il 26 maggio 2014, il cui ambito di applicazione interessa anche le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti previsti dalla direttiva 2009/81/CE, concernente i contratti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, ad esclusione di quelli per i quali l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato);

            per quanto riguarda i profili di merito,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        sul complesso del disegno di legge;

            per quanto riguarda i profili finanziari,

            preso atto dei chiarimenti del Governo e della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince tra l'altro che:

                l'inserimento negli allegati A e B di ulteriori direttive comunitarie, non previste nel testo iniziale del provvedimento in esame, non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica, poiché la copertura di eventuali costi è garantita dalla antecedente adozione dei provvedimenti che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

                la copertura degli oneri per prestazioni e controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni avverrà comunque a carico dei

soggetti interessati, non risultando necessario il richiamo espresso all'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

                la concentrazione delle controversie per violazioni in materia di concorrenza presso un numero limitato di uffici giudiziari, derivante dall'articolo 2, non determina oneri aggiuntivi per le strutture interessate;

                le spese inerenti all'istituzione ed al funzionamento dell'organismo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera o), con poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria e promotori finanziari, sono integralmente coperte dalle contribuzioni dei soggetti vigilati, rimanendo comunque assicurato anche l'allineamento temporale tra le menzionate spese ed il gettito delle contribuzioni;

                la Consob può sostenere le spese relative alla risoluzione extragiudiziale delle controversie determinatesi in seguito ai reclami dei consumatori, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera t), facendo ricorso ai propri meccanismi di autofinanziamento;

                all'incremento dei compiti per IVASS e CONSOB, disposto dall'articolo 13, si farà fronte a valere sui contributi posti a carico delle imprese vigilate;

                gli effetti che tali contributi comporteranno sulla redditività di singoli operatori economici non sono stati stimati, trattandosi di effetti indiretti;

                le amministrazioni pubbliche interessate potranno svolgere l'attività di revisione della procedura di valutazione d'impatto ambientale, di cui all'articolo 14, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e con le risorse disponibili a legislazione vigente;

                gli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale sono finalizzati, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), al potenziamento di un'attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale comunque già prevista e coperta a legislazione vigente;

                gli adempimenti previsti dall'articolo 15, in materia di sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, saranno svolte dalle amministrazioni pubbliche interessate (regioni, enti territoriali, ASL, ARPA, ministeri e amministrazioni centrali), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

                le attività concernenti la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da campi elettromagnetici di cui all'articolo 16 potranno essere svolte dalle pubbliche amministrazioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

                le spese concernenti l'attività di cooperazione giudiziaria di cui all'articolo 18, quantificate in 310.000 euro a decorrere dal 2015, hanno carattere obbligatorio e periodicità annuale;

                l'articolo 20, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), come risulta dalla relazione tecnica, sarà attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 3123, approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014;

            sottolineato come il provvedimento preveda il recepimento di numerose direttive e atti normativi dell'Unione europea afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnatamente per quanto attiene alle materie dell'Unione bancaria europea, della regolazione dei mercati finanziari e del contrasto all'evasione e all'elusione tributaria;

            rilevata, in particolare, la rilevanza dell'articolo 7, il quale conferisce delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE, che intende garantire una maggiore armonizzazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi bancari, e dell'articolo 8, volto a recepire la direttiva 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari, introducendo una pluralità di strumenti nuovi che le autorità di vigilanza nel settore potranno impiegare per gestire in maniera ordinata eventuali situazioni di dissesto, sia sul piano preventivo, sia sul piano della risoluzione della crisi;

            evidenziato, a tale ultimo proposito, come la novità più rilevante sia costituita dall'introduzione dello strumento del bail-in, che consentirà di passare da un sistema in cui la risoluzione delle crisi è imperniata sul ricorso ad apporti esterni, forniti dallo Stato (bail-out) a un nuovo sistema, che ricerca all'interno degli stessi intermediari le risorse necessarie, tramite il coinvolgimento di azionisti e creditori (bail-in), limitando al massimo l'erogazione di risorse pubbliche a favore delle banche in crisi e configurando pertanto il salvataggio pubblico solo come estremo rimedio;

            segnalata, a tale proposito, l'esigenza che, in sede di applicazione di tale nuovo meccanismo di bail-in, si garantisca il rigoroso rispetto della gerarchia in materia di svalutazione o conversione delle passività stabilita dalla direttiva 2014/59/UE, la quale prevede che i depositi bancari possano essere svalutati o convertiti solo in via residuale e solo al di sopra di un determinato ammontare;

            evidenziata a tale proposito anche la necessità di assicurare un'adeguata informazione dei risparmiatori rispetto alle novità del nuovo meccanismo di bail-in, anche al fine di aumentare la consapevolezza del pubblico circa l'esigenza di diversificare gli investimenti finanziari;

            segnalato come l'attuazione nell'ordinamento nazionale, previsto dall'articolo 4 del disegno di legge, del regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, costituisca, sul piano interno, un ulteriore tassello nel processo di realizzazione dell'Unione bancaria e di rafforzamento dei presidi pubblicistici di vigilanza sul settore;

            evidenziato come l'articolo 5, relativo all'attuazione della direttiva 2013/50/UE in materia di obblighi di trasparenza e di informazione in capo ai soggetti che emettono valori mobiliari e strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati (cosiddetta direttiva Transparency), intenda aggiornare il quadro normativo vigente in tale settore alle rapide trasformazioni del mercato finanziario, nell'intento di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole e medie società emittenti, in modo da migliorare la loro possibilità di accedere ai capitali;

            rilevata inoltre l'importanza dell'articolo 9, il quale intende attuare la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e il regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), al fine di aumentare la trasparenza delle negoziazioni e la tutela degli investitori in un mercato finanziario sempre più complesso, caratterizzato da un notevole incremento degli strumenti finanziari e dei sistemi di trading ad alta frequenza;

            richiamata altresì la rilevanza dell'articolo 11, il quale delega il Governo a attuare la nuova disciplina UE sugli abusi di mercato di cui alla direttiva 2014/57/UE e al regolamento n. 596/2014, in particolare individuando l'autorità competente in tale ambito (CONSOB) e le modalità di cooperazione tra autorità nazionale e autorità estere, incentivando il ricorso a forme di doppio binario sanzionatorio, penale e amministrativo, e introducendo sanzioni proporzionate ai profitti conseguiti da chi commette il reato e ai danni provocati anche ai mercati e all'economia in generale;

            evidenziata quindi l'importanza delle previsioni dell'articolo 13, le quali intendono adeguare il quadro normativo interno al regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti informativi di accompagnamento dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products – PRIIPs), con l'obiettivo di migliorare la trasparenza dei

documenti informativi e ridurre il grado di disomogeneità tra le normative in materia dei singoli Stati della UE, attenuando le attuali asimmetrie nelle condizioni concorrenziali tra i diversi prodotti e canali di distribuzione, e migliorando soprattutto il grado di consapevolezza degli investitori;

            rilevata, sotto il profilo della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, l'importanza della direttiva 2014/48/UE, contenuta nell'Allegato B al disegno di legge, la quale intende rafforzare le norme UE in materia di scambio di informazioni sui redditi da risparmio, allo scopo di consentire agli Stati membri di meglio contrastare le frodi e l'evasione fiscale, della direttiva 2014/86/UE, anch'essa contenuta nell'Allegato B, la quale modifica la cosiddetta «Direttiva madri-figlie» (Direttiva 2011/96/UE) per evitare situazioni di doppia non imposizione derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale delle distribuzioni di utili tra Stati membri, e della direttiva 2014/107/UE, a sua volta contenuta nell'Allegato B, la quale intende ampliare l'ambito operativo del meccanismo di scambio automatico delle informazioni al fine di contrastare le frodi e le evasioni fiscali transfrontaliere;

            richiamata altresì la direttiva 2014/56/UE, annoverata nell'Allegato B al disegno di legge, la quale, in un contesto più ampio di interventi adottati immediatamente dopo la crisi finanziaria per rilanciare la stabilità del sistema, contribuisce a riformare la revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati, introducendo una serie di misure applicabili alla generalità delle revisioni contabili, nonché alcune previsioni, riguardanti il comitato per il controllo interno e la revisione contabile, applicabili esclusivamente agli enti di interesse pubblico, al fine di migliorare l'affidabilità e la qualità della revisione;

            evidenziata, per quanto riguarda il diritto societario, la direttiva 2014/95/UE, la quale interviene sulla disciplina in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, con l'obiettivo di accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate;

            segnalata, in generale, la necessità prioritaria di assicurare la tempestiva approvazione in via definitiva del disegno di legge, senza ulteriori modifiche rispetto a quelle apportate dal Senato, anche al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento degli atti normativi dell'UE contenuti nel provvedimento;

            rilevato, peraltro, come eventuali esigenze di integrazione e modifica potranno essere soddisfatte nel prossimo disegno di legge di delegazione europea relativa al 2015, che dovrebbe essere presentato alle Camere nel prossimo mese di settembre,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza ed istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato per quanto di propria competenza il Documento in oggetto,

            visto in particolare l'allegato B – direttiva 2014/60/UE in materia di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro;

            considerato che la direttiva è del 15 maggio 2014 e modifica la direttiva 93/7/CEE – già modificata dalle direttive 96/100/CE e 2001/38/CE – allo scopo di rafforzare la normativa che consente di ottenere la restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che le modifiche sono volte a superare i limiti riscontrati nell'applicazione della direttiva del 1993 che, come evidenzia il punto 8) della premessa della nuova direttiva, sono derivati, in particolare, dalla ristrettezza del suo ambito di applicazione – risultante dalle condizioni stabilite nel suo allegato – dai termini brevi per l'avvio di un'azione di restituzione e dai costi legati alla medesima azione,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 3123 Governo, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014»;

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con la seguente osservazione:

            si valuti l'opportunità di inserire nell'allegato B del disegno di legge le seguenti direttive:

            2014/80/UE della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (termine di recepimento 10 luglio 2016);

            2014/101/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (termine di recepimento 20 maggio 2016);

            2015/652/UE che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (termine di recepimento 21 aprile 2017);

            2015/720/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (termine di recepimento 27 novembre 2016).


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, Poste e Telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3123 Governo, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014»;

            premesso che:

                per quanto concerne le materie di competenza della Commissione l'Allegato B, di cui all'articolo 1, comma 1, dispone il recepimento mediante decreti legislativi, sui cui schemi è richiesto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, delle seguenti direttive:

                    1) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, il cui termine di recepimento è fissato al 18 gennaio 2016;

                    2) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione, il cui termine di recepimento è scaduto il 31 marzo 2015;

                    3) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il cui termine di recepimento è fissato al 1 gennaio 2016;

                    4) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, il cui termine di recepimento è fissato al 18 settembre 2016;

                    5) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione, il cui termine di recepimento è fissato al 18 novembre 2015;

                    6) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), il cui termine di recepimento è fissato al 31 dicembre 2016;

                    7) 2015/413/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, il cui termine di recepimento è fissato al 6 maggio 2015;

             l'allegato A, di cui al medesimo articolo 1, comma 1, prevede il recepimento della direttiva 2014/111/UE di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni il cui termine di recepimento è fissato al 31 dicembre 2015; in tal caso non è previsto sullo schema di decreto legislativo di recepimento il parere delle competenti Commissioni parlamentari, in quanto si tratta di una direttiva di esecuzione di contenuto tecnico;

             risulta necessario pervenire in modo tempestivo alla definitiva approvazione del disegno di legge in esame, già approvato in prima lettura dal Senato, in considerazione dei termini di recepimento assai ravvicinati delle direttive sopra richiamate, che rivestono considerevole rilievo nell'ambito dei settori dei trasporti e delle telecomunicazioni, in quanto intervengono su materie quali la costruzione delle imbarcazioni da diporto, il lavoro marittimo, l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in modo da promuovere l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica presistente, la pianificazione dello spazio marittimo, con l'intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie, il monitoraggio del traffico navale, lo scambio di informazioni in materia di infrazioni alla sicurezza stradale,

         delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, Commercio e Turismo)

        La X Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3123, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014»;

            premesso che la legge di delegazione europea 2014 conferisce deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale;

            rilevato che il disegno di legge in oggetto con l'articolo 1 delega il Governo a recepire le direttive elencate negli allegati A e B, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate;

            osservato che l'articolo 2 prevede specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/104/CE, che introduce una disciplina per il risarcimento del danno derivante da violazione delle norme europee sulla concorrenza e, in particolare, l'applicazione, in relazione a uno stesso caso, degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento della UE; l'estensione dell'applicazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante; la previsione che le disposizioni di attuazione della direttiva siano applicate anche alle azioni collettive dei consumatori;

            rilevato altresì che l'articolo 6, introdotto durante l'esame al Senato, delega il Governo al recepimento della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, intesa a migliorare il funzionamento del mercato interno del tabacco e dei prodotti correlati (tra cui le sigarette elettroniche) sulla base di un alto livello di protezione della salute umana, soprattutto con riferimento alle giovani generazioni,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e Privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera 3123, approvato dal Senato, recante delega al Governo per il


recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014;

            espressa una valutazione favorevole sulle disposizioni volte a dare attuazione a direttive che incidono su materia di propria competenza;

            osservato, in particolare, che l'articolo 10, che detta i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE, riguardante taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e l'articolo 11, relativo all'attuazione della nuova disciplina dell'Unione europea sugli abusi di mercato, introducono anche norme relative ai dispositivi e alle procedure per la segnalazione di violazioni (cosiddetto whistleblowing), tenendo altresì conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;

            preso atto che l'articolo 16, che reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE, in materia di disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici, dispone l'obbligo per l'Italia di introdurre, ove necessario, misure di protezione dei lavoratori per i livelli di azione e per i valori limite di esposizione più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva;

            segnalato che, tra le cinquantasei direttive indicate nell'allegato B, che saranno recepite con decreti legislativi i cui schemi saranno sottoposti al parere parlamentare, diverse rientrano nella sfera di competenza della XI Commissione;

            richiamate, in particolare, la direttiva n. 2013/54/UE, in materia di lavoro marittimo, la direttiva 2013/55/UE, riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché la prestazione dei relativi servizi, la direttiva 2013/59/Euratom, recante norme relative alla protezione sanitaria delle persone soggette alle radiazioni ionizzanti, la direttiva 2014/36/UE, in materia di ingresso e soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi e di diritti dei lavoratori stagionali, la direttiva 2014/50/UE, in materia di diritti pensionistici complementari dei lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione europea, la direttiva 2014/54/UE, recante norme volte ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri, la direttiva 2014/66/UE, che stabilisce le condizioni di ingresso e di soggiorno nell'Unione dei cittadini dei Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari, la direttiva 2014/67/UE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi transfrontalieri, nonché la direttiva 2014/112/UE, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne;

            ritenuto che il recepimento delle predette direttive possa consentire un complessivo miglioramento del quadro della legislazione vigente nei settori interessati;

            osservato che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato soppresso l'articolo 10 del disegno di legge presentato dal Governo (Atto Senato n. 1758), che recava i principi

e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, i quali prevedevano, tra l'altro, l'introduzione, ove necessario, e in linea con i presupposti della medesima direttiva, di misure di protezione della popolazione e dei lavoratori più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci e dei servizi;

            considerato che la relatrice del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, all'atto della soppressione di tale articolo, evidenziò che tale soluzione è coerente con il percorso di rapida approvazione del disegno di legge di delegazione europea, che potrebbe subire ritardi da possibili profili di compatibilità finanziaria dell'articolo in esame, e che il Governo si è impegnato a presentare, nel prossimo disegno di legge di delegazione europea 2015, soluzioni coerenti con i profili di compatibilità finanziaria posti dal recepimento della direttiva 2013/59/Euratom,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

         con la seguente osservazione:

             valuti la Commissione di merito l'opportunità di reintrodurre già nel corso dell'esame di questo provvedimento, compatibilmente con l'esigenza di garantire una sua celere approvazione, principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, analoghi a quelli contenuti nell'articolo 10 del disegno di legge presentato dal Governo (Atto Senato n. 1758), soppresso nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato),

            preso atto che durante l'esame presso il Senato è stato soppresso l'articolo 10, che conteneva principi e criteri direttivi

specifici per il recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom recante le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

            considerato che i principi e criteri direttivi specifici recati dal soppresso articolo 10 prevedevano, l'introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva, di misure di protezione della popolazione e dei lavoratori più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla medesima direttiva, tra cui il rafforzamento e l'ottimizzazione del controllo della radioattività nell'ambiente e negli alimenti, nonché la revisione, riguardo alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche;

            rilevato che tra le misure più rigorose che il nostro paese avrebbe potuto adottare figuravano anche l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature, nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose; una chiara individuazione dei requisiti e responsabilità dei professionisti coinvolti nelle esposizioni mediche; l'aggiornamento dei requisiti, compiti e responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione; l'attuazione di un «piano di azione nazionale radon» per la prevenzione e la riduzione degli effetti sanitari dell'esposizione al radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro;

            considerato che il decreto legislativo da adottare in attuazione dei principi e criteri direttivi dettati dal soppresso articolo 10 avrebbe potuto rappresentare una occasione anche per restituire ai tecnici sanitari di radiologia medica il grado di autonomia attribuito con legge 31 gennaio 1983, n. 25, che una interpretazione restrittiva della precedente direttiva Euratom aveva limitato;

            preso atto che l'articolo 15 reca due criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom sui requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano e che tale direttiva si applica alle acque utilizzate per uso potabile e per scopi domestici (da rete, cisterne, bottiglie o contenitori) e alle acque utilizzate nell'industria alimentare, definisce i criteri per il controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano e i parametri indicatori, i valori di tali parametri, le frequenze e metodi per il monitoraggio della radioattività nelle acque;

            rilevato che l'articolo 15 prevede, come primo criterio direttivo specifico, l'introduzione di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva stessa e come secondo criterio direttivo specifico, la previsione, per alcune tipologie di acque non sottoposte a controllo, un obbligo di informazione delle popolazioni interessate che dovranno essere informate sulla presenza di acque esentate dai controlli (ovvero le acque minerali naturali riconosciute come tali; le acque considerate medicinali;

acque destinate esclusivamente ad usi per i quali le autorità competenti ritengono che la qualità delle acque non abbia ripercussioni sulla salute della popolazione interessata; acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m3 al giorno o che approvvigioni meno di cinquanta persone, escluse le acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica) e del diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive;

            rilevato altresì che la direttiva 2013/51/Euratom prevede solo per alcune tipologie di acque non sottoposte a controllo (ovvero le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m3 al giorno o che approvvigioni meno di cinquanta persone, escluse le acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica) un obbligo di informazione;

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con la seguente condizione:

            la Commissione di merito provveda ad inserire nell'allegato B la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di reintrodurre il soppresso articolo 10 che conteneva principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom, recante le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

            b) all'articolo 15, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare chiaramente, per quanto riguarda il secondo criterio direttivo specifico, a quali tipologie di acque si riferisce l'obbligo di informazione.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE
ART. 1.

        Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 22) 2014/26/UE, inserire la seguente:

            «22-bis) 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.».


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C. 3123 Governo, approvato dal Senato: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014»,

        premesso che:

            l'articolo 6 contiene la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che l'allegato B contiene la direttiva 2014/36/UE, la direttiva 2014/63/UE e la direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio intese a disciplinare materie che rivestono interesse per il settore primario, avendo ad oggetto rispettivamente i lavoratori stagionali, di particolare rilievo per i lavori stagionali agricoli, il miele e gli OGM;

            la direttiva 2014/36/UE determina le condizioni di ingresso e di soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi e definisce i diritti dei medesimi lavoratori, non incidendo sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel proprio territorio di cittadini di Paesi terzi per motivi di lavoro stagionale, e consente pertanto di considerare inammissibile o rigettare la domanda, stabilendo altresì che il periodo massimo di soggiorno per i lavoratori stagionali non dovrà essere inferiore a cinque mesi e non superiore a nove mesi in un dato periodo di dodici mesi, salva possibilità di proroga in limitati casi determinati e che gli Stati membri agevoleranno, tramite procedure semplificate e accelerate, il reingresso dei cittadini di Paesi terzi ammessi nello Stato membro interessato, in qualità di lavoratori stagionali, i quali abbiano rispettato le condizioni applicabili ai lavoratori stagionali previste dalla direttiva;

            la direttiva 2014/40/UE disciplina aspetti relativi alla lavorazione e alla vendita dei prodotti del tabacco, coltivazione che riveste rilievo nell'ambito del comparto agricolo, con lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno del tabacco e dei prodotti correlati, regolando profili rilevanti, sulla base di un alto livello di protezione della salute umana, tra i quali livelli di emissione di catrame e nicotina, ingredienti, etichettatura e confezionamento, vigilanza e sanzioni, queste ultime affidate agli Stati membri;

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nella delega per il recepimento della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica la

direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la cui scadenza è il 24 giugno 2015, la possibilità di richiedere che il Governo introduca ulteriori disposizioni per salvaguardare la completezza delle informazioni sulla provenienza del miele a vantaggio dei consumatori e anche di impegnare lo stesso Governo in sede UE a richiedere la modifica della direttiva stessa per introdurre, anche per le produzioni confezionate fuori Italia, analogo livello di trasparenza nei confronti dei consumatori per quanto concerne la indicazione di provenienza del miele, già oggi previsto per le produzioni prodotte e confezionate nel nostro paese.

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità, fermo restando il divieto di coltivazione di OGM introdotto ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento CE n. 78 del 2002 nonché in attuazione delle misure transitorie stabilite dalla direttiva 2015/412/UE, la previsione, nei decreti legislativi di attuazione della direttiva stessa, di avvalersi positivamente di tale possibilità al fine di salvaguardare gli habitat naturali, gli ecosistemi, i paesaggi e la biodiversità, e anche nel campo della ricerca, fermo restando il divieto di coltivazione in campo aperto, di prevedere misure tali da prevenire contaminazioni sulle altre colture da coltivazioni geneticamente modificate;

            c) valuti la Commissione di merito, con riferimento al recepimento della Direttiva 2015/36/UE relativo alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali, di porre grande attenzione alla peculiarità del lavoro agricolo, in particolare relativamente all'impiego in vendemmia o nella raccolta di frutta e ortaggi, per quanto concerne le tempistiche e la necessaria semplificazione delle procedure formali.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il disegno di legge del Governo C. 3123, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014», approvato dal Senato;

            rilevato che, sullo schema del disegno di legge, il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale parere, espresso nella seduta del 25 settembre 2014, è stato favorevole;

            rilevato altresì che l'articolo 31, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce che i decreti legislativi di recepimento delle direttive dell'Unione europea previste dalla legge di delegazione europea adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE