• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/00890/024 premesso che: l'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede, in materia di professioni...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/890/24 presentato da LUCIO ROMANO
martedì 30 luglio 2013, seduta n. 083

Il Senato,
premesso che:
l'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede, in materia di professioni regolamentate, che con decreto del Presidente della Repubblica gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per recepire alcuni principi essenziali volti, in particolare, a garantire la libera concorrenza e l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti;
nello specifico, alla lettera e), si evidenzia che "a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale" ed inoltre che egli " deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale";
l'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria, ha introdotto un ulteriore comma (5.1) al citato articolo 3 in cui si specifica che "Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5, e comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilità civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie";
l'articolo 3 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 prevede, al comma 2, che: "Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il30 giugno 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai criteri dettati dalla legge stessa"; al comma 4 che: "Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente";
l'articolo 21 del Contratto Collettivo Nazionale della Dirigenza Medica prevede l'obbligo delle Aziende Sanitarie di assicurare i propri sanitari per la responsabilità civile anche con riferimento all'attività libero professionale intramuraria;
tale disciplina, pur comportando un aggravio di spese per gli iscritti agli ordini, costituisce, complessivamente un indubbio vantaggio sia per il professionista, in quanto sostanzialmente il suo patrimonio personale è messo al riparo in caso di richieste di risarcimento danni, sia per l'assistito, in quanto egli ha a disposizione, in maniera effettiva e trasparente, una garanzia sicura di risarcimento, soprattutto nei casi di conseguenze gravi per comportamenti colposi nello svolgimento delle attività professionali;
il procedimento di concertazione previsto dalla legge 189/2012 non si è ancora svolto, né risulta emanato il Decreto del Presidente della Repubblica ivi previsto all'articolo 3, commi 2 e 4, e ciò nonostante il 13 agosto 2013 dovrà entrare in vigore l'obbligo di assicurazione personale dei sanitari, ivi compresi quelli dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale, che sono per contrattazione collettiva già assicurati;
lo slittamento del termine di efficacia dell'obbligo di stipulare polizza assicurativa, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, stabilito lo scorso anno, si è reso necessario al fine di consentire la negoziazione delle condizioni generali delle polizze in regime di convenzione, considerato che, nonostante la normativa in vigore, la maggior parte delle compagnie assicurative si rifiutava di assicurare decine di migliaia di medici, specialmente chirurghi, ortopedici, ginecologi, nonché professionisti che avessero ricevuto richieste di risarcimento (anche se infondate e senza seguito);
la Associazione A.M.A.M.I., rappresentante migliaia di sanitari tra i quali ortopedici, ginecologi, chirurghi plastici e medici disdettati, ha richiesto alle prime dieci compagnie italiane di assicurazione di formulare una proposta di convenzione ma attualmente nessuna di queste si è dimostrata disponibile ad assicurare i sanitari, compromettendo gravemente la possibilità di garantire la continuità e l'effettiva operatività delle attività professionali;
per quanto detto, si verifica il paradosso che l'Assicurazione
è obbligatoria per i sanitari, ma non per le Compagnie Assicurative che dovrebbero assicurarli;
a tutto ciò si aggiunge che l'attuale sistema normativo prevede un'anomala assicurazione obbligatoria per i sanitari, poiché, diversamente da tutti gli altri casi di assicurazione obbligatoria (circolazione dei veicoli), non prevede l'azione diretta del danneggiato verso l'Assicurazione, nonostante che sia previsto l'obbligo del professionista di informare l'assistito della sua polizza, del nome dell'Assicurazione e perfino del suo massimale;
l'obbligatorietà dell'assicurazione è un tema che da mesi
è all'attenzione degli ordini professionali, organizzazioni sindacali ed in particolare della Federazione degli Ordini dei Medici- Chirurghi e Odontoiatri per le numerose difficolta che, di fatto, si sono manifestate nella concreta attuazione in alcuni settori della pratica medica esposta a richieste di elevati risarcimenti, compromettendo gravemente la possibilità di garantire la continuità e l'effettiva operatività delle attività professionali;
nonostante l'imminente approssimarsi dell'entrata in vigore della disposizione che prevede l'obbligo di contrarre la polizza assicurativa personale per i medici (13 agosto 2013), permangono a tutt'oggi le criticit
à evidenziate circa la possibilità effettiva per molti professionisti, soprattutto quelli maggiormente soggetti a rischio denuncia, di avere la disponibilità di compagnia assicurativa disposta a stipulare una polizza o comunque di stipularne a costi sostenibili;
in considerazione delle rilevanti problematiche applicative evidenziate, la 12 Commissione (Igiene e sanità), nell'esaminare, per le parti di competenza, il disegno di legge in esame, ha espresso parere favorevole a condizione che "si integri il testo con una disposizione intesa a differire l'applicabilità dell'obbligo di assicurazione in capo agli esercenti le professioni sanitarie";
impegna il Governo:
ad intervenire tempestivamente al fine di disporre, nell'immediato, un'ulteriore proroga del termine di entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione per i medici almeno fino all'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 3 della Legge 8/11/2012 n. 189;
ad adottare il citato decreto tenendo conto delle peculiarità della posizione dei sanitari del Servizio Sanitario Nazionale;
ad intervenire in modo organico, con opportuni provvedimenti, al fine di regolamentare la materia assicurativa dei sanitari tenendo conto delle specificità connesse sia alle diverse tipologie di professionisti interessati (medici dipendenti, liberi professionisti e convenzionati) che alle differenti specializzazioni mediche, nell'ottica di assicurarne una maggiore uniformità applicativa nonché un'obbligatorietà piena dell'Assicurazione anche con riferimento all'istituzione dell'azione diretta, come per ogni assicurazione obbligatoria.
(numerazione resoconto Senato G9.108)
(9/890/24)
ROMANO, SUSTA, BIANCO, DE BIASI, AIELLO, BIANCONI, D'ANNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DE POLI, DIRINDIN, FUCKSIA, GRANAIOLA, LANIECE, MATTESINI, MATURANI, PADUA, PETRAGLIA, RIZZOTTI, ROMANI MAURIZIO, SCILIPOTI, SILVESTRO, SIMEONI, TAVERNA, VICECONTE, VOLPI, ZUFFADA